NON DIVULGAZIONE Clausole campione

NON DIVULGAZIONE. Le Parti riconoscono che ciascuna Parte può ricevere dall'altra Parte o da terze parti dati contenenti informazioni riservate che non possono essere divulgate a terze parti.
NON DIVULGAZIONE. Tutte le informazioni fornite dal Cliente o per suo conto devono essere trattate in forma confidenziale e devono essere utilizzate esclusivamente dal Fornitore per gli scopi previsti dal presente Accordo. Il Fornitore può divulgare informazioni a un suo dipendente o a una parte terza solo se strettamente necessario, tranne i casi in cui al Fornitore venga richiesto di divulgare tali informazioni in virtù di un ordine di un tribunale o di un obbligo legale, a patto che il Fornitore avvisi immediatamente il Cliente. A richiesta, il Fornitore deve prontamente fornire al Cliente tutte queste informazioni. Il Fornitore non può tenerne una copia. Il Fornitore deve considerare l’esistenza dell’Accordo come strettamente confidenziale. Il Fornitore o i suoi dipendenti firmeranno su richiesta un accordo di non divulgazione.
NON DIVULGAZIONE. 2.1 Riconosci e accetti che, nel consentire l'accesso e l'uso degli Strumenti MIND, ANDILAB srl ti divulgherà alcune informazioni riservate, proprietarie e/o segreti commerciali relative a MIND, ai suoi diversi Strumenti software o ad ANDILAB srl (le "Informazioni riservate"). Tali informazioni riservate potrebbero includere, senza limitazioni, know-how, segreti commerciali, programmi per computer, codice sorgente, diagrammi di flusso, diagrammi, manuali, schemi, strumenti di sviluppo, specifiche, documenti di progettazione, informazioni di marketing, informazioni finanziarie, piani aziendali o rapporti resi disponibili a te. 2.2 L'utente accetta di non divulgare, senza il previo consenso scritto di ANDILAB srl, alcuna informazione riservata o parte di essa a terzi, salvo nella misura in cui tali informazioni riservate (a) siano o diventino generalmente disponibili al pubblico attraverso qualsiasi mezzo diverso da un atto o omissione da parte dell'Utente; (b) è legittimamente ricevuto dall'Utente da una terza parte che non è soggetta ad alcun obbligo di riservatezza in merito e senza limitazioni al suo utilizzo. 2.3 Alla risoluzione del presente Contratto o in qualsiasi momento su richiesta di ANDILAB srl, restituirai tutte le Informazioni Riservate in tuo possesso a ANDILAB srl. Accetti inoltre di non duplicare, tradurre, modificare, copiare, stampare, disassemblare, decompilare o altrimenti manomettere gli strumenti MIND o qualsiasi informazione riservata, nè direttamente che nè per mezzo di società in qualunque modo a te collegate o riconducibili.
NON DIVULGAZIONE. 10.1. Il Contraente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali, tutte le informazioni (aziendali) e altri dati, compresi i dati commerciali e tecnici, di cui è venuto a conoscenza o che sono stati portati a sua conoscenza in qualsiasi modo. Nell'ambito del Contratto, il Contraente deve prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere gli interessi di XXXXX e dei suoi clienti. 10.2. Le informazioni di cui all'articolo 10.1 devono essere mantenute riservate dal Contraente nei confronti di terzi e non possono essere divulgate o riprodotte senza il permesso per iscritto di XXXXX. Se, ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Contraente deve condividere le informazioni fornitegli con i suoi dipendenti o le persone ausiliarie o altri terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, egli deve assicurarsi che i suoi dipendenti e/o queste persone ausiliarie o altri terzi, prima che vengano a conoscenza delle informazioni fornite da XXXXX, rispettino l'obbligo di non divulgazione previsto dal presente Contratto. 10.3. Il Contraente non può, senza il previo consenso per iscritto di XXXXX, fare alcuna forma di pubblicità all'esecuzione del Contratto o mantenere qualsiasi contatto in questo contesto, direttamente o indirettamente, con i suoi clienti o con quelli di XXXXX. 10.4. Se il Contraente viola un divieto, un comando o una garanzia di cui al presente articolo, incorre in una penale immediatamente esigibile di 100.000 euro (centomila euro) per ogni violazione e di 10.000 euro (diecimila euro) per ogni giorno in cui il Contraente è inadempiente, senza pregiudizio degli altri diritti di XXXXX, compreso il diritto di chiedere un risarcimento alternativo e supplementare. 10.5. L'obbligo di non divulgazione rimane in vigore dopo la fine del Contratto. 10.6. Se un accordo separato di non divulgazione (Non Disclosure Agreement) è stato concordato con il Contraente, il presente articolo 10 cessa di essere applicato e prevale il contenuto dell'accordo separato di non divulgazione.
NON DIVULGAZIONE. 16.1. Le Parti sono tenute a mantenere riservati l'esistenza ed il contenuto dei loro rapporti contrattuali, nonché il know-how, i dati e le altre informazioni di cui vengono a conoscenza in qualsiasi forma e ne fanno uso solo nel contesto dello specifico rapporto contrattuale. 16.2. Le Parti trattano il know-how, ecc. appartenente all'altra parte con la stessa cura con cui trattano le proprie informazioni riservate e limitano la divulgazione del know-how, ecc. ai dipendenti, altre persone ausiliarie o terze parti cui è richiesta la conoscenza di tale know-how ecc. Le Parti non devono divulgare il know-how ecc. ad altri e/o renderlo pubblico in altro modo, a meno che non abbiano ottenuto il previo consenso scritto per farlo. Questo obbligo di consenso non si applica alla trasmissione del know-how ecc. alle società del gruppo, nella misura consentita dalla legge. 16.3. Le Parti assicurano che i dipendenti e i terzi, comprese le società del gruppo, sono soggetti e si conformano ad analoghi obblighi di riservatezza non meno rigorosi degli obblighi che si applicano alle Parti ai sensi delle presenti CG. Tale obbligo di riservatezza resta valido dopo la scadenza del rispettivo Singolo Ordine per un periodo di cinque (5) anni. Il know-how, ecc. accessibile al pubblico o che diventa accessibile al pubblico senza che sia attribuibile alla parte ricevente non sono considerate informazioni riservate. Le Parti individuano per quanto possibile le informazioni come riservate.
NON DIVULGAZIONE. 1. Le Parti s’impegnano a non divulgare a terzi Informazioni Confidenziali loro affidate dall’altra Parte o di cui sono venute o verranno a conoscenza di tanto in tanto durante il corso del rapporto contrattuale. Documenti divulgati, sia in formato cartaceo che in forma elettronica, saranno restituiti all’altra Parte al termine dell'Accordo su richiesta e/o eliminati, come pattuito. Ogni Parte potrà conservare una copia (e ogni copia elettronica di back up generata automaticamente) di tali Informazioni Confidenziali per quanto possa essere necessario ai soli fini dei Requisiti Regolatori e per tutto il tempo da questi richiesto. 2. Le Parti potranno divulgare le Informazioni Confidenziali ai loro consulenti professionali e dipendenti, in termini strettamente confidenziali, nella misura in cui ciò sia necessario per attuare l'Accordo o altrimenti per consentire loro di avvalersi dei loro diritti legali. Tale divulgazione è permessa solo a persone che (a) sono state informate della natura confidenziale delle informazioni loro divulgate, e (b) sono soggette a obblighi di riservatezza materialmente non meno onerosi di quelli imposti alle Parti del presente Accordo. Questa clausola di non divulgazione rimarrà in essere e continuerà ad avere pieno vigore ed effetto anche al termine del presente Accordo.

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  • Partecipazione Non applicabile

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La Polizza Convenzione, in mancanza di disdetta di una delle Parti comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive. La singola Adesione alla Polizza Convenzione ha durata annuale ed alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta. - In caso di cessazione della Polizza Convenzione, la singola Adesione rimane in essere con il tacito rinnovo di cui sopra, salvo che il Contraente o la Società richieda anche la cessazione dell’insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso, fatto salvo quanto indicato nei successivi artt. 12 e 13. - La disdetta dalla singola Adesione, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata per iscritto dall’Aderente al Contraente - previo benestare dello stesso - almeno 30 giorni prima della scadenza. - Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento. - Nei casi di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o trasferimento dello stesso la copertura del bene assicurato cessa automaticamente, senza necessità di disdetta. Si rinvia agli artt.12 e 13 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.