Piani operativi Clausole campione

Piani operativi. I piani operativi dovranno contenere i seguenti elementi: l'indicazione del sistema di governance del Piano; l'indicazione del fabbisogno finanziario programmatico annuale, delle tipologie dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonche' dei tempi di attuazione; l'indicazione dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020, in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento deciso per ogni area tematica nazionale; l'indicazione delle altre risorse utilizzate per l'esecuzione di interventi analoghi al fine di massimizzare i risultati e assicurare l'impiego delle risorse FSC secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie; i tempi di assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e il cronoprogramma dei lavori; l'esplicitazione delle modalita' di attuazione, che, anche qualora diverse in relazione alle caratteristiche degli obiettivi e degli interventi specifici del piano operativo, devono risultare coerenti con quelle previste per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei. In ogni piano operativo, quando gli interventi non siano stati gia' individuati, sono previste procedure efficaci d'individuazione dei progetti da realizzare, basate sull'identificazione e applicazione di criteri di attuazione e di verifica dei risultati conseguiti. Le linee d'intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati (Stato-Regione/i), ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o, comunque, maggiormente efficace una modalita' attuativa basata su un forte coordinamento multilivello, o nel caso lo richieda la Cabina di regia. Gli Accordi di programma quadro sono sottoscritti sotto il coordinamento dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Autorita' politica per la coesione territoriale presenta con scadenza annuale entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione al CIPE, ai sensi della lettera h) del citato art. 1, comma 703, della legge di stabilita' 2015. Tale relazione contiene altresi', sulla base delle analisi condotte dalla Cabina di regia, l'indicazione delle modifiche intervenute e elementi sullo stato di attuazione della programmazione e dell'attuazion...
Piani operativi. 1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno definite a mezzo di Piani Operativi, predisposti e concordati dal Comitato di Gestione e sottoscritti dal Presidente del Cineca e dal Ministero della Salute; 2. i Piani Operativi dovranno contenere le descrizioni specifiche relative a. attività da svolgere, specificando le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte; b. obiettivi da conseguire; c. termini e condizioni di svolgimento; d. tempi di attuazione e durata complessiva; e. risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f. ammontare dei costi e delle eventuali modalità di contribuzione e rimborso tra le parti; g. l’indicazione di organismi/esperti coinvolti nelle attività scientifiche del Piano 3. Il primo Piano operativo nel quale si esplicita la collaborazione, di cui al presente Accordo, si sviluppa con riferimento a due precisi target di popolazione: over 65 e 0-18 anni. Per questa attività ci si avvarrà di dati provenienti dai diversi flussi del Servizio Sanitario compresi quelli generati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico in forma aggregata e anonima, nel rispetto della normativa vigente
Piani operativi. 1. Le modalità di realizzazione delle attività indicate all’all’ art. 2 nonché gli impegni delle singole Parti saranno previsti e regolati in appositi Piani operativi, i cui contenuti saranno successivamente definiti e concordati, mediante apposite Convenzioni sottoscritte dalla Parti e nelle quali saranno altresì indicate anche le eventuali risorse finanziarie necessarie alla loro esecuzione.
Piani operativi. Il servizio viene svolto nel rispetto dei piani di servizio sviluppati dall’impresa, nell’ambito di quanto previsto dalle modalità di esecuzione dei servizi determinate nel presente Capitolato. Tali piani devono comprendere l’elenco nominativo con il rispettivo domicilio degli esecutori e delle mansioni affidate agli stessi e saranno validi fino a quando non interverranno sostanziali variazioni che dovranno essere formalmente comunicate alla stazione appaltante prima dell’immissione in servizio di nuovi operatori. È facoltà dell’impresa effettuare una rotazione tra gli addetti, purché questo non pregiudichi i servizi stessi. Al fine di una pronta reperibilità, l’impresa dovrà comunicare all’Ente uno o più numeri telefonici presso cui rintracciare il personale per eventuali interventi in tempo reale. L’impresa deve nominare un coordinatore, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto al momento dell’affidamento dei servizi. Egli sarà l’interlocutore unico con l’Ente per tutti gli aspetti gestionali e avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento dei servizi, garantendo, altresì, la pronta reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. L’Istituzione in ogni momento potrà verificare il pieno e completo adempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto.
Piani operativi. Il servizio viene svolto nel rispetto dei piani operativi che verranno sviluppati nel dettaglio dalla ditta aggiudicataria in riferimento a quanto previsto dalle modalità di esecuzione dei servizi, indicate nel presente capitolato. Tali piani, che saranno comunicati al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, devono comprendere tra l'altro l'elenco nominativo con il rispettivo domicilio degli esecutori e delle mansioni affidate agli stessi e saranno validi fino a quando non interverranno sostanziali variazioni. E' facoltà della ditta appaltatrice effettuare rotazione tra gli addetti purché questo non pregiudichi i servizi stessi.
Piani operativi. 1. Le Parti definiscono uno o più Piani operativi nei quali vengono dettagliate le azioni individuate dall’articolo 4 del presente atto ed eventuali altri accordi, le relative attività e i tempi di svolgimento delle stesse. 2. Il singolo Piano operativo può essere oggetto di modifica o integrazione da parte del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 6 del presente atto. 3. Il singolo Piano operativo può avere durata variabile che, in ogni caso, non può superare la durata di validità del Protocollo medesimo.
Piani operativi. Al fine di dare attuazione al presente accordo il Ministero della Cultura e la Regione Puglia definiscono, attraverso specifici Piani Operativi, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire in modo congiunto, gli ambiti territoriali e i beni coinvolti e i sistemi di fruizione integrata e di gestione da attivare. I Piani Operativi saranno formalizzati sulla base delle disposizioni organizzative di ciascuno e sottoscritti da parte dei vertici amministrativi delle strutture coinvolte. Costituiscono criteri di orientamento dei Piani Operativi: la valorizzazione integrata congiunta dei beni e dei luoghi della cultura e degli attori coinvolti; l’armonizzazione delle attività per rendere maggiormente fruibili i beni culturali del territorio pugliese. I Piano Operativi dovranno altresì contenere: a) gli impegni dei soggetti coinvolti; b) le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi; c) le risorse che i soggetti pubblici potranno apportare e l’eventuale apporto dei privati; d) i componenti del Comitato di Attuazione e i referenti dei diversi soggetti coinvolti ed incaricati di verificare l’attuazione di quanto previsto; e) gli eventuali progetti di riferimento; f) le modalità di diffusione dei risultati; g) le tempistiche di attuazione.
Piani operativi. Il Comitato di coordinamento predispone piani di attività semestrali e annuali. Per il primo anno il Comitato ha individuato tre linee progettuali che sono state sottoposte al competente ufficio INAIL per la necessaria validazione. Attività del primo anno - 1 Sviluppare un prodotto informativo elettronico, destinato a datori di lavoro, RSPP e lavoratori del settore.

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  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • SCIOPERI Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

  • Prodotti La fornitura della convenzione consente l’approvvigionamento della PA sino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 3.000 (tremila) Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia A e del quantitativo massimo di n. 2.000 (duemila) Multifunzione A4 a colori per gruppi di lavoro di medie dimensioni – Fascia B, con le caratteristiche, le opzioni, nonché i servizi connessi ed opzionali riportati nei successivi paragrafi. Il predetto quantitativo massimo rappresenta il numero delle apparecchiature che potrà essere ordinato dalle Amministrazioni nel corso della durata della Convenzione, così come descritta al par. 2.2.1. L’Amministrazione dovrà, tra l’altro, specificare nell’Ordinativo di fornitura: a) il numero delle apparecchiature richieste; b) gli eventuali Dispositivi Opzionali; c) la durata contrattuale; d) la produttività / il numero di copie incluse nel canone; e) la sede di installazione di ogni singola apparecchiatura. Si precisa che Dispositivi opzionali non potranno essere ordinati singolarmente, ma solo come componenti della configurazione prescelta al momento dell’ordinativo iniziale; non sarà quindi possibile ordinare i Dispositivi opzionali successivamente al suddetto ordinativo, ma solo contestualmente al medesimo. La quantità massima ordinabile di ciascun Dispositivo opzionale per ciascuna Apparecchiatura, ove previsto, è pari a 1. La fornitura di ciascun Dispositivo opzionale deve includere tutti i prerequisiti (hardware e software) previsti per il corretto funzionamento del Dispositivo stesso. Le Apparecchiature ed i Dispositivi opzionali, in ogni caso devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e devono rispondere alle caratteristiche di seguito descritte. I dispositivi opzionali devono essere integrati nell’apparecchiatura base. Per ogni Apparecchiatura dovrà essere necessariamente fornito: a) il cavo di alimentazione elettrica (IEC 320) e il cavo di collegamento alla rete locale, ciascun cavo dovrà essere di lunghezza non inferiore a 3 metri e dovrà essere completo di connettori pressofusi; b) il software di configurazione (drivers) anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; c) la documentazione tecnica ed il manuale d’istruzioni in lingua italiana su supporto informatico o scaricabile dal sito; d) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; e) una dichiarazione, anche resa dal Responsabile Provinciale del Servizio competente per il luogo nel quale deve essere prestato il servizio richiesto, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell’Offerta, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico; f) la scheda tecnica di sicurezza del toner anche su supporto informatico o scaricabile dal sito; g) i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall’Amministrazione; h) la dotazione del materiale di consumo, (quali toner, tamburo e punti metallici nel caso in cui nella fornitura sia compreso il dispositivo con funzione di finitore ecc., con la sola esclusione della carta) necessario a una produzione di copie indicate nell’ordinativo di fornitura come da tabella seguente: