Definizione di infortunio. È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%. Sono comunque considerati indennizzabili, purché determinino le conseguenze di cui sopra: a) le conseguenze dei colpi di sole o di calore; b) l’assideramento o il congelamento; c) l’asfissia per fuga di gas o di vapori; d) l’annegamento e la folgorazione; e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; f) le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessari; g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa grave, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato; h) gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza; i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte.
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Samples: Insurance Policy
Definizione di infortunio. È Ai fini della presente copertura, è considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%dell’Aderente. Sono comunque considerati indennizzabili, purché determinino le conseguenze di cui sopracome infortuni anche:
a) le conseguenze dei colpi l’asfissia per involontaria aspirazione di sole gas o di calorevapori;
b) l’assideramento o il congelamentol’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto dall’art. 4, lettera d) che segue;
c) l’asfissia per fuga i morsi di gas o animali, le punture e le ustioni di vaporianimali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini delle presenti condizioni;
d) l’annegamento e la folgorazionel’affogamento;
e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse lesioni (esclusi gli infarti e le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogeneernie) determinate da sforzi;
f) le affezioni conseguenti a morsi conseguenze fisiche di animali o a punture di insetti, escluse operazioni chirurgiche e le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessarialtre cure rese necessarie da infortunio;
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa graveeffetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicuratocompresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
h) gli infortuni quelli sofferti in stato di malore od e/o incoscienza;
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesaquelli conseguenti ad imperizia, per dovere imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di solidarietà umanaterrorismo, in occasione di vandalismo, attentati, aggressioni e di od atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato cui l’Aderente non abbia preso parte.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Definizione di infortunio. È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%dell’Assicurato. L’assicurazione vale se la morte dell’Assicurato per infortunio si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. Sono comunque considerati indennizzabili, purché determinino le conseguenze di cui sopracome infortuni anche:
a) le conseguenze dei colpi l’asfissia per involontaria aspirazione di sole gas o di calorevapori;
b) l’assideramento o il congelamentol’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto dall’art. 4 lettera d) che segue;
c) l’asfissia per fuga morsi di gas o animali, le punture e le ustioni di vaporianimali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini delle presenti condizioni particolari;
d) l’annegamento e la folgorazionel’affogamento;
e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse lesioni (esclusi gli infarti e le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogeneernie) determinate da sforzi;
f) le affezioni conseguenti a morsi conseguenze fisiche di animali o a punture operazioni chirurgiche e di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessarialtre cure rese necessarie da infortunio;
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa graveeffetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicuratocompresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
h) gli infortuni quelli sofferti in stato di malore od e/o incoscienza;
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesaquelli conseguenti ad imperizia, per dovere imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di solidarietà umanaterrorismo, in occasione di vandalismo, attentati, aggressioni e di od atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali cui l’Assicurato non abbia preso parte.
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Definizione di infortunio. È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%dell’Assicurato. L’assicurazione vale se la morte dell’Assicurato per infortunio si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. Sono comunque considerati indennizzabilicome infortuni, purché determinino le conseguenze di cui soprain particolare, anche:
a) le conseguenze dei colpi l’asfissia per involontaria aspirazione di sole gas o di calorevapori;
b) l’assideramento o il congelamentol’avvelenamento, le intossicazioni e le lesioni prodotte dall’ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo quanto previsto dall’art. 4 lettera d) che segue;
c) l’asfissia per fuga morsi di gas o animali, le punture e le ustioni di vaporianimali e vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini delle presenti condizioni particolari;
d) l’annegamento e la folgorazionel’affogamento;
e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse lesioni (esclusi gli infarti e le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogeneernie) determinate da sforzi;
f) le affezioni conseguenti a morsi conseguenze fisiche di animali o a punture operazioni chirurgiche e di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessarialtre cure rese necessarie da infortunio;
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa graveeffetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicuratocompresa l’azione del fulmine, nonché scariche elettriche ed improvviso contatto con corrosivi;
h) gli infortuni quelli sofferti in stato di malore od e/o incoscienza;
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesaquelli conseguenti ad imperizia, per dovere imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di solidarietà umanaterrorismo, in occasione di vandalismo, attentati, aggressioni e di od atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali cui l’Assicurato non abbia preso parte.
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Definizione di infortunio. È considerato infortunio in garanzia l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente pari o superiore al 50%. Sono comunque considerati indennizzabiliinfortuni in garanzia, purché determinino le conseguenze di cui sopra:
a) le conseguenze dei colpi di sole o di calore;
b) l’assideramento o il congelamento;
c) l’asfissia per fuga di gas o di vapori;
d) l’annegamento e la folgorazione;
e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché ad uso di sostanze stupefacenti o allucinogeneallucinogene o comunque a queste ultime equiparabili sul piano effettuale;
f) le affezioni infezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti, escluse esclusa la malaria e le affezioni di cui gli insetti sono portatori necessarimalattie tropicali;
g) gli infortuni sofferti in conseguenza di colpa grave, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato;
h) gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
i) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana, in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti anche se dovuti a movente politico, sociale o sindacale, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte.
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