Definizioni generali. (1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società, un trust ed ogni altra associazione di persone; b) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica; d) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente; e) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente; f) l’espressione “autorità competente” designa: (i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato; (ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio; g) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello Stato Contraente, e (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello Stato Contraente; h) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente. (2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
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Samples: Tax Convention, Tax Convention
Definizioni generali. (1) . Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Finlandia” designa la Repubblica finlandese e, se usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica finlandese, nonché le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica finlandese nelle quali, ai sensi della legislazione finlandese, possono essere esercitati i diritti della Finlandia concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane le quali, ai sensi della legislazione italiana concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia concernenti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Finlandia o l'Italia;
d) il termine “persona” comprende una persona fisicale persone fisiche, una società, un trust le società ed ogni altra associazione di persone;
be) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizionedell'imposizione;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
df) le espressioni “impresa di uno Stato Contraentecontraente” e “impresa dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente” designano rispettivamente un’impresa un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente contraente e un’impresa una impresa esercitata da un residente dell’altro dell'altro Stato Contraente;
e) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
f) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilanciocontraente;
g) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, ” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello uno Stato Contraente, e (contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello Stato Contraente;
h) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
(2) Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.contraente;
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Definizioni generali. (1) . Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine “Lituania” designa la Repubblica di Lituania e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lituania all'interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Lituania;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società, un trust società ed ogni altra associazione di persone;
be) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizionedell'imposizione;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
df) le espressioni “impresa di uno Stato Contraentecontraente” e “impresa dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente” designano rispettivamente un’impresa un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente contraente e un’impresa un'impresa esercitata da un residente dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente;
eg) l’espressione l'espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede un'impresa di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraentedegli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro nell'altro Stato Contraentecontraente;
f) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
gh) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, ” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello uno Stato Contraente, e (contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite ed altri organismi costituiti in conformità della legislazione in vigore in quello uno Stato Contraentecontraente;
hi) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio l'espressione “autorità competente” designa:
i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendenteFinanze.
(ii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.
2) . Per l’applicazione l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momentocontraente, le espressioni ivi non definitediversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto delle Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
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Definizioni generali. (1) . Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Bangladesh; designa la Repubblica Popolare del Bangladesh;
b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni uno Stato contraente; e l'altro Stato contraente; designano, come il contesto richiede, il Bangladesh o l'Italia;
d) il termine persona” ; comprende una persona fisicale persone fisiche, una società, un trust le società ed ogni altra associazione di persone;
be) il termine “società” ; designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi altro ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizionedell'imposizione;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
df) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” contraente; e “impresa dell’altro dell'altro Stato Contraente” contraente; designano rispettivamente un’impresa un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente contraente e un’impresa un'impresa esercitata da un residente dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente;
eg) l’espressione “per traffico internazionale” designa ; s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraentecontraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro nell'altro Stato Contraentecontraente;
fh) l’espressione “autorità competente” il termine nazionali; designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
g) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, designa:
(ia) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello uno Stato Contraente, e (iicontraente;
b) le persone giuridiche, le società di persone, e le persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello uno Stato Contraente;
hi) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio l'espressione autorità competente; designa:
1) per quanto concerne il Bangladesh: il National Board of Revenue; o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendenteFinanze.
(2) . Per l’applicazione l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momentocontraente, le espressioni ivi non definitediversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
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Definizioni generali. (1) . Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Argentina” designa la Repubblica argentina;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;
d) il termine “persona” comprende una persona fisicale persone fisiche, una società, un trust le società ed ogni altra associazione di persone;
be) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizionedell'imposizione;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
df) le espressioni “impresa di uno Stato Contraentecontraente” e “impresa dell’altro dell'altro Stato Contraente” designano contraente”designano rispettivamente un’impresa un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente contraente e un’impresa un'impresa esercitata da un residente dell’altro dell'altro Stato Contraentecontraente;
eg) l’espressione l'espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraentecontraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro nell'altro Stato Contraentecontraente;
f) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
gh) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, ” designa:
(i) le persone fisiche che hanno possiedono la nazionalità o la cittadinanza di quello uno Stato Contraente, e (contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello uno Stato Contraentecontraente;
hi) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio l'espressione “Autorità competente” designa:
i) per quanto concerne l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze (Ministerio de economia - Secretaria de Estado de hacienda);
ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendenteFinanze.
(2) . Per l’applicazione l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momentocontraente, le espressioni ivi non definitediversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili in quello Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di altre leggi di quello Stato.
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Definizioni generali. (1) . Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Cipro" designa la Repubblica di Cipro e, quando utilizzato in senso geografico, include il territorio nazionale, le acque territoriali, nonché ogni spazio al di là delle acque territoriali, ivi compresa la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, che è stata o può essere designata, ai sensi delle leggi cipriote e conformemente al diritto internazionale, quale zona su cui Cipro può esercitare diritti sovrani o giurisdizione;
b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani ed ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
c) le espressioni “uno Stato Contraente” e “l’altro Stato Contraente” designano, come il contesto richiede, Cipro o San Marino;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società, un trust società ed ogni altra associazione di persone;
be) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizionedell’imposizione nello Stato Contraente di cui è residente;
c) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
df) le espressioni “impresa di uno Stato Contraente” e “impresa dell’altro Stato Contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato Contraente;
eg) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato Contraente;
f) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Austria: Il Ministro Federale delle Finanze o suo delegato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
gh) il termine “nazionali”, in relazione ad uno Stato Contraente, ” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di quello uno Stato Contraente, e ;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e persone o le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in quello uno Stato Contraente;
hi) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) a Cipro: Il Ministro delle Finanze o suo rappresentante autorizzato;
(ii) a San Marino: la Segreteria di Stato per le Finanze;
j) il termine “impresa” si applica all’esercizio di una qualsiasi attività economica;
k) l’espressione "attività economica" comprende l’esercizio delle libere professioni e di altre attività a carattere indipendente.
(2) . Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definitedefinite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, e il significato ai sensi delle attribuito dalle leggi tributarie applicabili in quello detto Stato prevale sul significato attribuito alle espressioni ai sensi di da altre leggi di quello detto Stato.
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