Norme fiscali Clausole campione

Norme fiscali. La Società dichiara di optare per l’assoggettamento ad IVA ai sensi del numero 8 I° comma dell’art. 10, n. 8, D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006.
Norme fiscali. Le parti danno esplicitamente atto, anche ai fini fiscali, che i canoni ed i contributi forfettari non sono soggetti ad IVA.
Norme fiscali. 1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi del comma 16 dell’allegato B al D.P.R. 26.101972, n. 642 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso come previsto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Norme fiscali. Il presente accordo è redatto in carta libera ai sensi della tabella allegato B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo pari ad euro 32,00 sono a carico delle parti in ugual misura. L’Ospedale Meyer le assolverà per la metà del valore in modo virtuale ai sensi dell’Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 67617 del 03.07.2020 (ad estensione Prot. n. 57270 del 10.06.2014)". L’APSS le assolverà per la metà del valore in modo virtuale ai sensi dell’Autorizzazione n. 24900/96 del 03.06.1996. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Norme fiscali. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l’appalto oggetto del presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40. Per il presente contratto l’Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.
Norme fiscali. Come già sottolineato, il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 490-2013/T ha affrontato le tematiche fiscali nelle operazioni di rent to buy, termine con il quale si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico attraverso la quale viene assicurata, a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento dell'immobile individuato, con pagamento di un canone di locazione periodico e di rinviare a un momento successivo l'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile e il pagamento del corrispettivo 3 fino ad un massimo di 10 anni residuo, imputando, eventualmente, in tutto o in parte, al corrispettivo ancora dovuto i canoni pagati in precedenza. Anche l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili affronta4 le tematiche fiscali connesse al contratto di "rent to buy". Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014), il contratto di "rent to buy" è stato legittimato nel nostro ordinamento dal punto di vista civilistico. Il contratto di "rent to buy" esplica i propri effetti fiscali ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali: - sin dalla stipula del contratto, se esso prevede l'obbligo vincolante per entrambe le parti del successivo trasferimento di proprietà; - alla data dell'eventuale trasferimento, qualora il trasferimento di proprietà sia soggetto alla volontà di una delle parti e, dunque, non sia automatico. Anche secondo l'AIDC, gli effetti fiscali del contratto di "rent to buy" si esplicano in momenti differenti a seconda che il contratto preveda la clausola di trasferimento della proprietà dell'immobile obbligatoria per entrambe le parti, ovvero per una sola delle parti. Sotto il profilo dell'imposizione diretta si rammenta che l'art. 109, comma 2, lett. a) D.P.R. n. 917/1986 dispone, come vedremo nel prosieguo, che nel caso di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute all'atto della stipula del contratto5. Tuttavia, le operazioni di rent to buy non sempre prevedono l'inserimento di una clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti. Dunque, è fondamentale disciplinare nel contratto i tempi, le modalità e gli importi dei pagamenti e la volontà di trasferire la proprietà, che possono variare in base ai c...
Norme fiscali. In virtø della Risoluzione Ministeriale n. 187 dell’ 1.08.1997 - Dipartimento Entrate - la presente convenzione Ł soggetta all’imposta di bollo, con oneri da concordarsi tra le parti ed X xxxxxxxx a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. IO, della parte 2A della tariffa allegata al DPR 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richieder la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto Il Direttore G enerale Il Direttore Generale Azienda USL di Piacenza Azienda USL di Parma Xxx. Xxxx Xxxxxxx Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxxx Il Direttore Generale
Norme fiscali. Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Il Decreto inserisce nell’art. 15 (ex art. 13/bis) del Testo - Unico delle imposte dirette la lettera i bis. Si riconosce la detrazione dall’imposta, nella misura del 19%, delle quote associative versate dai soci alle società di mutuo soccorso, nel limite massimo di €. 1.291,14. - Art. 148, comma 8 del TUIR-DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (Enti di tipo associativo). - DPR 29 settembre 1973, n. 601 “Disciplina delle agevolazioni tributarie” (pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973): riduzione dell’aliquota sulle imposte sul reddito del 50%; - Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 – Decreto istitutivo dell’ICI (l’art. 7 del provvedimento esenta dall’imposta comunale sugli immobili (ICI: oggi IMU) i fabbricati utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali).
Norme fiscali. Gli emolumenti relativi alle prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggetti alle norme vigenti in materia fiscale. A tal fine si dichiara che il valore della presente convenzione è pari a XXXXX
Norme fiscali. La presente convenzione viene redatta in formato digitale ai sensi di legge. L’imposta è assolta in modo virtuale a cura di ASL3. Le spese di stesura ed eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente