Common use of Deposito Clause in Contracts

Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.

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Samples: Collective Agreement

Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 delladella legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP-B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall’ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documenti di identità dell’atleta stesso. 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C..F.I.G.C. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di rivalsa nei confronti altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.Contratto. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il calciatore, entro i successivi 10 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Fino alla data del 30 giugno 2015, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-B, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C.

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Samples: Collective Agreement

Deposito. 3.1. 3.1 La Società deve depositare entro dieci cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento dall’Ordinamento federale, il Contratto in due copie presso la LNP-B che Lega Pro. Quest’ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione immediata alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 delladella normativa sportiva e di Legge. 3.2. 3.2 Qualora la Società non depositi vi provveda, il Contratto deposito può essere effettuato dal Calciatore entro dieci sessanta giorni dalla sottoscrizionedal giorno della stipula. 3.3 Dell’avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore, può provvedervi direttamente alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato. 3.4 E’ riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto a lui non imputabile al calciatore o al suo agenteimputabile. La società ha diritto misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo – in caso di rivalsa nei confronti mancata ammissione al campionato di competenza – alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell’eventuale stipulazione da parte del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabileCalciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell’ammontare del medesimo. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto. 3.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, con

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Samples: Accordo Collettivo

Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 delladella legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP-B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall’ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documenti di identità dell’atleta stesso. 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di rivalsa nei confronti altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.Contratto. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il calciatore, entro i successivi 10 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Fino alla data del 30 giugno 2015, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-B, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C..

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Samples: Accordo Collettivo

Deposito. 3.16bis.1 Entro 15 gg. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federalele parti s’impegnano a depositare la presente Convenzione, il Contratto inclusi gli allegati debitamente siglati, presso la LNP-B che effettuerà l’Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDAL e dell’ EPS per le verifiche comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2. La presente Convenzione si compone di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. n° 5 pagine oltre n° 4 allegati per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della 3.2un totale di n° 12 pagine. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizioneRoma. L’Ente EPS La Federazione Italiana di Atletica Leggera Il Presidente Il Presidente Segreteria Generale Area Organizzazione Sportiva I Presidenti dei Comitati Regionali [… da compilare a cura di EPS ] La FIDAL, può provvedervi direttamente il Calciatoredi concerto con gli Enti di Promozione Sportiva, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine istituisce ed incarica un “Gruppo di venti giorni Monitoraggio” costituito da: - Presidente della FIDAL o suo delegato; - incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIDAL; - Giudice nominato dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a maniG.G.G.; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3- Altrettanti rappresentanti designati dall' EPS . Il tempestivo deposito Gruppo opera su base sistematica e vigila sul rispetto delle normative sportive e della presente convenzione, rappresentando in concreto l'assunzione di reciproca responsabilità tra FIDAL ed EPS. Materia di competenza del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali Gruppo è: - monitoraggio e regolamentari, per la sua approvazione promozione delle iniziative di formazione e culturali ideate congiuntamente da parte FIDAL ed EPS; - verifica di violazioni delle norme sportive e della F.I.G.C.. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni presente convenzione; - risoluzione delle controversie e proposta di misure correttive al sistema sanzionatorio in caso di violazioni; - rilevamento delle esigenze territoriali recepibili senza contravvenire alla LNP-B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazionepresente convenzione. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.

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Samples: Convenzione

Deposito. 3.1. 3.1 La Società deve depositare entro dieci cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento dall’Ordinamento federale, il Contratto in due copie presso la LNP-B che Lega Pro. Quest’ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione immediata alla F.I.G.C. FIGC per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 delladella normativa sportiva e di Legge. 3.2. 3.2 Qualora la Società non depositi vi provveda, il Contratto deposito può essere effettuato dal Calciatore entro dieci sessanta giorni dalla sottoscrizionedal giorno della stipula. 3.3 Dell’avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore, può provvedervi direttamente alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato. 3.4 E’ riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, informandone contestualmente il cui contratto non ottenga l’approvazione della FIGC per iscritto fatto a lui non imputabile. La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo - in caso di mancata ammissione al campionato di competenza - alla sola annualità inerente la Società, entro il termine stagione sportiva oggetto di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali ammissione e regolamentari, per la sua approvazione tenendo conto dell’eventuale stipulazione da parte della F.I.G.C.. 3.4del Calciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell’ammontare del medesimo. La F.I.G.C. invierà prontamente L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le sue decisioni alla LNP-Bparti, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile approvazione del Contratto. 3.63.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall’art. Il Calciatore ha diritto 2, con obbligo di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il Contratto nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabileriscossi derivanti dal precedente contratto.

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Samples: Accordo Collettivo

Deposito. 3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP-B LNP‐B che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 delladella legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP‐B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall’ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documenti di identità dell’atleta stesso. 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.. 3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP-BLNP‐B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La società ha diritto misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di rivalsa nei confronti altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile.Contratto. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il calciatore, entro i successivi 10 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Fino alla data del 30 giugno 2015, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP‐B, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C..

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Samples: Accordo Collettivo