Destinatari. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità. 2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. 3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento. 4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni. 5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Destinatari. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della del D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province provincie oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). dall’O.M. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94competente ufficio dei procedimenti disciplinari.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Destinatari. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo D.Lvo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468dell'art.468, del D.L.vo n. 297/94D.Lvo n.297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469dell'art.469, del D.L.vo D.Lvo n. 297/94.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Destinatari. 1. Il personale educativo I locali disponibili all’interno del complesso immobiliare Vecchio Conventino sono dedicati esclusivamente ad accogliere imprese che svolgono attività riconducibili ai settori dell’artigianato artistico e tradizionale o artisti. Pertanto possono presentare domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione in concessione del locale:
a) persone fisiche che presentino un progetto di creazione di un’impresa del settore dell’artigianato artistico e tradizionale, come definito dal successivo paragrafo 2 del presente articolo, la cui costituzione sia maschile prevista entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla selezione in oggetto;
b) liberi professionisti dell’artigianato artistico e artisti, con regolare Xxxxxxx Xxx;
c) imprenditori artigiani o imprese artigiane, che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminilioperano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, come definite congiuntamente dalla Legge regionale del 22 ottobre 2008, n. 53, “Norme in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, materia di artigianato” e dal Regolamento di attuazione della legge regionale n. 333 53/2008 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più 7 ottobre 2009, n. 55/R e regolarmente iscritte presso la Camera di tre province oltre a quella di titolaritàCommercio.
2. Qualora Per l’individuazione delle attività riconducibili all’artigianato artistico e tradizionale si intenda chiedereterrà in considerazione l’elenco delle attività previste dall’allegato 1 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2008 del 7 ottobre 2009, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A)n. 55/R e che rispettino i limiti dimensionali previsti dall’art. Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia9 della suddetta L. R. 53/2008.
3. In caso Le domande presentate per conto di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente imprese già costituite dovranno essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimentosottoscritte dal titolare/legale rappresentante.
4. Gli istitutori Nel caso di ruolo progetti relativi ad imprese non ancora costituite, la domanda dovrà essere sottoscritta da un unico soggetto proponente, che siano risulterà unico referente per qualsiasi motivo l'Amministrazione Comunale, nonché unico rappresentante della futura impresa. Tale soggetto sarà colui che, in attesa caso di concessione del locale all'interno della sede struttura, sarà individuato come beneficiario finale fino alla costituzione dell'impresa e dovrà essere il titolare/legale rappresentante della stessa; allo stesso verranno inviate le comunicazioni relative alla selezione. I termini degli eventuali accordi all'interno di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizionigruppi non riguarderanno in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.
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Samples: Concessione Di Spazi