Determinazione di nuovi prezzi Clausole campione

Determinazione di nuovi prezzi. 1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Determinazione di nuovi prezzi. Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non risultasse indicato nell’Elenco prezzi (Allegato N.2) o nel Prezziario, o Listino prezzi di riferimento evidenziati al precedente art.3, prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere determinati nuovi prezzi ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell’offerta. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.
Determinazione di nuovi prezzi. 1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, secondo le regole stabilite dall’articolo 136 del d.P.R. n. 554/1999, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Determinazione di nuovi prezzi. 1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell’ elenco prezzi o variazioni degli stessi prezzi, ai sensi del primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione
Determinazione di nuovi prezzi. 1. Quando sia necessario eseguire lavori o adoperare materiali non previsti nel contratto o di specie diversa, i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali sono calcolati, ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010. 2. Tutti i nuovi prezzi relativi alle lavorazioni sono soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara. 3. I nuovi prezzi devono essere approvati dal Responsabile del procedimento.
Determinazione di nuovi prezzi. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore/Esecutore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le seguenti modalità: a) desumendoli dai prezzari regionali, come per il progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, 8° periodo del Dlgs 50/2016 e smi; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi; Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Determinazione di nuovi prezzi. Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non risultasse indicato nel Listino evidenziato al precedente art. 4, prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si opererà come segue: • desumendoli dal Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, nell'edizione pubblicata ed in vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto, se ricompresi, altrimenti; • ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, altrimenti; • ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti desunti dallo stesso prezzario regionale, se disponibili. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati, il Direttore dei Lavori può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi in contabilità. Xxx l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • DETERMINAZIONE DEL PREMIO Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula. P = T×N×Ir P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,11580% N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara