Contestazioni e riserve Clausole campione

Contestazioni e riserve. 1. In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo: Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 2. All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 25, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
Contestazioni e riserve. Qualsiasi divergenza o contestazione fra il fornitore e l’amministrazione aggiudicatrice nell'applicazione del contratto, non darà diritto al primo di sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio/fornitura, né titolo a giustificare i ritardi nella continuazione dello stesso. Le riserve del fornitore dovranno essere formulate per iscritto, a pena di nullità, al DEC durante il periodo contrattuale. Il fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli manifesti. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute e le relative ragioni; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, il fornitore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dal termine di scadenza di esecuzione della prestazione. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le riserve e le contestazioni sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante al più tardi entro il termine di effettuazione della verifica di conformità.
Contestazioni e riserve. 15 Art. 16 .7–Verifiche di conformita' o di regolare esecuzione 15
Contestazioni e riserve. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Contestazioni e riserve. 1. L’Affidatario del Servizio trasmette a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento/Direttore dell’Esecuzione del Contratto, eventuali contestazioni o riserve, entro 15 giorni dall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, a pena di decadenza. 2. Le contestazioni o riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Affidatario ritiene gli siano dovute.
Contestazioni e riserve. Art. 26 – Proroghe
Contestazioni e riserve. La disciplina delle contestazioni e delle riserve era contenuta nel d.p.r. 207/2010, ora abrogata in seguito all’emissione del D.M. 49/2018. Tale provvedimento dispone che il DL si attenga alla disciplina prevista dalla stazione appaltante nel capitolato d’appalto per la gestione delle contestazioni e delle riserve.
Contestazioni e riserve. La stazione appaltante deve pertanto prevedere apposite procedure di gestione delle contestazioni e delle riserve. In ogni caso, il D.M. 49/2018 prevede differenti ipotesi in cui assumono rilievo le riserve (esempio: art. 1, comma 1 del D.M. «L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve»), senza tuttavia prevederne le modalità di gestione o le procedure che sono pertanto rimesse alla discrezionale regolazione della stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto.
Contestazioni e riserve. 1. L'Appaltatore/Xxxxxxxxx non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del DPR 207/2010 (ad oggi in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016). 2. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore/Esecutore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 205 del D.Lgs 50/2016. 3. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale, mentre ci si avvale del giudice ordinario, eleggendo quale foro competente quello di Reggio Xxxxxx.
Contestazioni e riserve. 1. Il DEC comunica al RES le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l’impresa affidataria un verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni. 2. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il verbale, che è inviato al RES con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 4. Il DEC dà immediata comunicazione al RES delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e gli trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione riservata.