DICHIARAZIONI CONGIUNTE Clausole campione

DICHIARAZIONI CONGIUNTE. Le parti si danno atto che: - l'attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell'organico aziendale; - gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. PARTE I TITOLO I
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. Le parti si danno atto che: - l'attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell'organico aziendale; - sono fatti salvi gli accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile in essere nel giorno precedente l'entrata in vigore del presente articolo; ferma restando la necessità di una verifica delle parti di eventuali adeguamenti alla nuova durata dell'orario di lavoro settimanale.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. Le disposizioni contrattuali di cui alle lettere A e B del presente articolo assorbono fino a concorrenza i trattamenti eventualmente già previsti allo stesso titolo a livello aziendale. Ai dipendenti ai quali spettano trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo - che debbano assentarsi dal servizio per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età (in ragione di 170 giorni per ciascun figlio) nonché ai lavoratori che debbano assentarsi per assistere i figli maggiori di sei anni o il coniuge o il genitore purché conviventi portatori di handicap (per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi) si applica l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n.335 - e successive modificazioni - nei limiti e alle condizioni della norma medesima.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, in relazione alla previsione di cui all’art. 8, comma 8, del presente CCIA, riguardante la tempistica del sistema di assegnazione e valutazione degli obiettivi/comportamenti, si danno reciprocamente atto dell’importanza di concludere la fase di assegnazione entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento e la fase di valutazione entro il primo semestre dell’anno successivo. Ciò al fine di rendere effettivamente utile ed incisivo il sistema, sia in termini di orientamento delle attività che in termini di feedback concomitanti e finali che devono essere necessariamente resi in tempi congrui rispetto alle azioni e ai comportamenti posti in essere. L’Azienda si impegna per quanto di propria competenza, fermo restando che alcune dinamiche sono sovra aziendali, a porre in essere ogni possibile azione tesa al rispetto delle auspicabili predette tempistiche.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. A condizione che siano stanziate risorse aggiuntive e gli impegni stessi siano certificati dai Ministeri vigilanti, le parti si impegnano a prevedere un aggiornamento della struttura del compenso di cui al presente ACN, con inserimento delle indennità, come di seguito precisato, nonché l’istituzione di un Fondo per i medici convenzionati:
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. A) Con riferimento alle somme stanziate annualmente dai singoli Enti in favore della formazione dei dipendenti, ai sensi dell’art. 42 del presente contratto, i costi non sostenuti nell’anno di riferimento, dovranno essere sostenuti nell’anno successivo.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. Con riferimento al trattamento da assicurare al personale di cui al comma 2, nello stesso è ricompreso quanto eventualmente già percepito ai sensi dell’art. 43 del CCNL 18.12.1980. Le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l’impresa cessante – ai sensi dell’art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604 – e la costituzione “ex novo” del rapporto di lavoro con l’impresa subentrante. Le parti assumono l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui:
DICHIARAZIONI CONGIUNTE. Le parti si danno atto che: - l'attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell'organico aziendale; - gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite. Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 17, commi 1 e 2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata: - del 31% per prestazioni feriali; - del 65% per prestazioni festive; - del 50% per prestazioni notturne feriali; - del 75% per prestazioni notturne festive. Le prestazioni "pro-capite" annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo. Le prestazioni lavorative rese nelle prime 26 ore feriali diurne del monte annuo individuale di 200 ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 15%. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 20. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata: - del 50% in caso di festivo diurno; - del 75% in caso di festivo notturno. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22,00 e le ore 6,00. Le prestazioni di lavoro notturno, siano esse in turni avvicendati che in turni non avvicendati, sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dal terzo turno (22,00/6,00). Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: