STRUTTURA DEL COMPENSO Clausole campione

STRUTTURA DEL COMPENSO. 1.Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei pediatri di libera scelta, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali. 2.Concorrono alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente Accordo: a)quota capitaria ponderata per assistito; b)incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza; c)quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo, associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione; d)aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9; e)incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria. 3.Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni Sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri: A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e). La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A. B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente modificato, la struttura del compenso del medico di medicina generale si articola: a) Quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi Capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di età individuate all’articolo 45; b) Una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato; c) Una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata. 2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi artt. 45, 57, 61, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1. Sono applicabili ai medici veterinari tutte le norme dell’ACN del 23 marzo 2005 integrate da quanto previsto dal presente accordo con l’esclusione dell’art. 48. Gli accordi regionali, definiscono le modalità di organizzazione della attività e le modalità di retribuzione, la loro tipologia. Qualora l’attività sia organizzata non su base oraria, ma a prestazione il relativo compenso sarà definito dagli accordi regionali, avendo quale riferimento un criterio retributivo quantitativo equivalente al trattamento economico orario. 2. Ai medici veterinari di cui al presente accordo si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 42 lett. B 3. Le parti si impegnano ai fini della definizione della quota variabile e del fondo di ponderazione ad attivare un tavolo di monitoraggio delle attività svolte dai medici veterinari anche per la definizione del nomenclatore delle prestazioni aggiuntive. A tal fine si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 30
STRUTTURA DEL COMPENSO. 1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso degli specialisti ed altri professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati. 2. Concorrono alla costituzione del compenso degli specialisti e dei professionisti sanitari: a) quota oraria b) quota variabile, nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali, finalizzata al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza e governo della compatibilità; 3. Gli Accordi regionali possono definire eventuali quote per attività e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di assistenza e strutture organizzative diversi dalle attività ambulatoriali ed a queste complementari. 4. Gli Accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del presente Accordo. 5. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.

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  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

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  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B

  • DISCIPLINA DEL CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

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  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

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  • ONERI A CARICO DEL COMUNE 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture. 2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. 3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. 4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. 5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario. 6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. 7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti: a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio; b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune; c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile; d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge; e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera; f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.