Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio/sede laddove trasferito all’estero.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le L'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Impresa ogni cambiamento di professione o attività dell'Assicurato stesso intervenute in corso di contratto, che modifichino il rischio. Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte dell’Impresa - se fosse venuta a circostanze che influiscono sulla conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da parte della Compagnia possono comportare non consentire la perdita totale sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, l’Impresa - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o parziale del diritto all’indennizzo, nonché meno accertato il dolo o la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi colpa grave. La tabella che segue illustra i diversi provvedimenti che l’Impresa può adottare a seguito degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel accertamenti: caso in cui l’Assicurato sia stato accertato il dolo o la colpa grave annullamento del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia riconoscimento di un documento alcuna prestazione né in caso di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici decesso dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il in corso di contratto né in caso di sopravvivenza a scadenza caso in cui NON sia stato accertato il dolo o la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o rescissione dal contratto entro 3 mesi dal giorno in malafede. L’inesatta cui si è avuta conoscenza della inesatta dichiarazione e della reticenza riduzione della prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto e in corso di contratto né in caso di sopravvivenza a scadenza In ogni caso, anche l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto rettifica della sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio/sede laddove trasferito all’esteroprestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte, www.sara.it
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono possano influire sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia Società Delegataria, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della di sottoscrizione l’Assicurato e il Contraente è tenuto sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla CompagniaSocietà Delegataria, comprensiva comprensivo del domicilio/sede domicilio laddove trasferito all’estero.
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Samples: Convenzione “Antonio Pastore” 3175
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relativamente allo stato di fumatore/non fumatore o qualora nel corso della durata contrattuale l’Assicurato cominci a fumare, il capitale assicurato verrà ridotto in base al rapporto tra il premio previsto per un Assicurato non fumatore e quello per un Assicurato fumatore. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Compagnia, comprensiva del domicilio/sede domicilio laddove trasferito all’estero.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato dellʹAssicurato devono essere esatte e complete. Nel caso Trascorsi sei mesi dall’entrata in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare - al momento vigore dell’assicurazione o della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età. Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso la polizza non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’AssicuratodellʹAssicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovutedovute dalla Società. In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto della sottoscrizione il Il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione fornire alla Compagnia, comprensiva sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l’accertamento dell’identità ed affidabilità del domiciliocliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto). A seguito dell’entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall’Italia, inviando comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate fino all’estinzione degli stessi. L’identificazione deve avvenire in occasione dell’emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/sede laddove trasferito all’esteroo un’autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall’Italia, hanno l’obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell’evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all’interessato prima della conclusione del contratto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili