Common use of Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Clause in Contracts

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare se all’esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio. Il Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenuto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

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Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio. Le dichiarazioni inesatte e reticenti o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del Contraente deve comunicare alla o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società ogni o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificatarilevante. Il Contraente non è esonerato dall’obbligo tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di dichiarare se all’esterno degli stabilimenti assicurati o nei fabbricati di Terzi contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni in grado di aggravare il assicurazione, che comporti una variazione del rischio. Il , come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente è altresì esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società eventuali operazioni di ampliamento, incremento, demolizione, trasformazione, aggiunte e manutenzioni anche straordinarie ai Fabbricati e ai beni facenti parte della partita contenutoentro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, Contraente ai sensi dell'artdell’art. 1897 C.C., del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte ; la diminuzione del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della premio conseguente ai casi previsti dal presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazionearticolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.

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