Direzione dei lavori. 17.1. Verrà istituito da parte della committente, un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto assicurando che i lavori siano eseguiti puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
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Direzione dei lavori. 17.116.1. Verrà istituito da parte della committente, Committente un ufficio della Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori (DL), in possesso delle necessarie capacità professionali e delle qualifiche richieste dalla legge ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il DL cura, in piena autonomia e nell’interesse della Committente, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione di ogni singolo intervento ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto assicurando che i lavori le Attività siano eseguiti eseguite puntualmente e a regola d’arte ed in conformità ai patti contrattuali, ai progetti, alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite.
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