Diritto di interpello Clausole campione

Diritto di interpello. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. è data facoltà al Contribuente di chiedere al Concessionario un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari di incerta interpretazione riguardo a casi concreti e personali che devono essere, pertanto, compiutamente e specificatamente descritti, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie concrete, sempre che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (c.d. interpello ordinario). Il Contribuente può altresì interpellare il Concessionario sul carattere abusivo o meno di una determinata operazione che intenda porre in essere (interpello antiabuso). La risposta del Concessionario, scritta e motivata, dovrà pervenire entro il termine di 90 giorni, nel caso di interpello ordinario, ovvero di 120 giorni, nel caso di interpello antiabuso: in mancanza, si configurerà un’ipotesi di silenzio-assenso, con conseguente implicita adesione del Concessionario alla soluzione prospettata dal Contribuente. La risposta espressa o tacita del Concessionario è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L’istanza di interpello, corredata eventualmente da idonea documentazione, deve contenere:
Diritto di interpello. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. è data facoltà al Contribuente di chiedere al Concessionario un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari di incerta interpretazione riguardo a casi concreti e personali che devono essere, pertanto, compiutamente e specificatamente descritti, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie concrete, sempre che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (c.d. interpello ordinario). Il Contribuente può altresì interpellare il Concessionario sul carattere abusivo o meno di una determinata operazione che intenda porre in essere (interpello antiabuso). La risposta del Concessionario, scritta e motivata, dovrà pervenire entro il termine di 90 giorni, nel caso di interpello ordinario, ovvero di 120 giorni, nel caso di interpello antiabuso: in mancanza, si FRQILJXUHUj XQ¶-aLssSenRsoW, cHonVcLon seGguLe nteVimLpOlicHitaQa]deLsiRone del Concessionario alla soluzione prospettata dal Contribuente. La risposta espressa o tacita del Concessionario è vincolante con esclusivo riferimento alla TXHVWLRQH RJJHWWR GHOO¶LVWDQ]D GL LQWHUSHOOR H OL /¶LVWDQ]D GL LQWHUSHOOR FRUUHGDWD HYHQWXDOPHQWH D L GDWL LGHQWLILFDWLYL GHOO¶LVWDQWH E O¶LQGLFD]LRQinHter peGlloHriOchOieDsta ; WLSRORJLD GL
Diritto di interpello. 1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i.. 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
Diritto di interpello. 1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in applicazione dell’art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, conformemente anche a quanto previsto dalle norme contenute nel D.Lgs.156 del 24/9/2015, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatto salva l’applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento. Le presenti norme regolamentari valgono per l’interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n.209. Mediante il diritto di interpello, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il contribuente può chiedere all’ente impositore di “anticipare” il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l’Amministrazione, deve tenere in ordine all’adempimento stesso. L’istituto consente quindi al contribuente, nell’incertezza sull’interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l’avviso dell’Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere. 2. Ciascun contribuente, anche non residente, può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1, con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente ed in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest’ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative attinenti al concreto caso prospettato. L’istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente). Nel caso in c...
Diritto di interpello. 1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione della disciplina dei tributi locali, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. 2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 3. Il diritto di interpello è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’allegato A), del presente regolamento.
Diritto di interpello. 1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 0.Xx risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
Diritto di interpello. 13.1 In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Diritto di interpello. In conformità all'art. 17 e secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al soggetto gestore circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione della tariffa relativamente a casi concreti e di interesse del contribuente, con la indicazione della soluzione interpretativa ritenuta applicabile. L'istanza redatta in carta libera è presentata all'ufficio del gestore mediante consegna diretta o spedizione in plico raccomandato senza busta, sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante in caso di enti collettivi ovvero dal soggetto da esso delegato. In tal caso la delega dovrà essere rilasciata in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità dei deleganti.
Diritto di interpello. Oggetto…………………………………………………………pag. 8 Art. 13 – Materie oggetto di interpello…………………………………...pag. 8 Art. 14 – Procedura ed effetti……………………………………………pag. 9 Art. 15 – Legittimazione e presupposti………………………………….pag. 9 Art. 16 – Contenuto delle istanze………………………………………..pag. 10 Art. 17 – Inammissibilità delle istanze………………………………….pag. 10 TITOLO IV

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  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti qui di seguito indicati: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029 20146 Milano; al numero di telefono (Cliente domestico) 800999777; (Cliente Condominio uso domestico) 800999222. b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto, attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a € 23 IVA esclusa. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza. 5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.