Diritto di interpello Clausole campione

Diritto di interpello. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. è data facoltà al Contribuente di chiedere al Concessionario un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari di incerta interpretazione riguardo a casi concreti e personali che devono essere, pertanto, compiutamente e specificatamente descritti, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie concrete, sempre che ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (c.d. interpello ordinario). Il Contribuente può altresì interpellare il Concessionario sul carattere abusivo o meno di una determinata operazione che intenda porre in essere (interpello antiabuso). La risposta del Concessionario, scritta e motivata, dovrà pervenire entro il termine di 90 giorni, nel caso di interpello ordinario, ovvero di 120 giorni, nel caso di interpello antiabuso: in mancanza, si configurerà un’ipotesi di silenzio-assenso, con conseguente implicita adesione del Concessionario alla soluzione prospettata dal Contribuente. La risposta espressa o tacita del Concessionario è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L’istanza di interpello, corredata eventualmente da idonea documentazione, deve contenere:
Diritto di interpello. Art. 12 – Oggetto…………………………………………………………pag. 8 Art. 13 – Materie oggetto di interpello…………………………………...pag. 8 Art. 14 – Procedura ed effetti……………………………………………pag. 9 Art. 15 – Legittimazione e presupposti………………………………….pag. 9 Art. 16 – Contenuto delle istanze………………………………………..pag. 10 Art. 17 – Inammissibilità delle istanze………………………………….pag. 10 TITOLO IV
Diritto di interpello. 1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 0.Xx risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
Diritto di interpello. 1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione della disciplina dei tributi locali, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
Diritto di interpello. 13.1 In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l’applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, letta. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
Diritto di interpello. 1. Il presente articolo, adottato ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e in applicazione dell’art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212, disciplina le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale, conformemente anche a quanto previsto dalle norme contenute nel D.Lgs.156 del 24/9/2015, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, fatto salva l’applicazione di eventuali disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento. Le presenti norme regolamentari valgono per l’interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto 26 aprile 2001, n.209. Mediante il diritto di interpello, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, il contribuente può chiedere all’ente impositore di “anticipare” il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l’Amministrazione, deve tenere in ordine all’adempimento stesso. L’istituto consente quindi al contribuente, nell’incertezza sull’interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l’avviso dell’Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.
Diritto di interpello. In conformità all'art. 17 e secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto del Contribuente) ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al soggetto gestore circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione della tariffa relativamente a casi concreti e di interesse del contribuente, con la indicazione della soluzione interpretativa ritenuta applicabile. L'istanza redatta in carta libera è presentata all'ufficio del gestore mediante consegna diretta o spedizione in plico raccomandato senza busta, sottoscritta dal contribuente o dal legale rappresentante in caso di enti collettivi ovvero dal soggetto da esso delegato. In tal caso la delega dovrà essere rilasciata in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia della carta di identità dei deleganti.
Diritto di interpello. 1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
Diritto di interpello. 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla provincia, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse provinciali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8 ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”; - la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 502/92; - la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati; - La Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009”; - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) 0 gennaio 2018, n.2/R “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41”; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R “Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R”; - la Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili /RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili; - la delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto “Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010; - la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita; - la Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021; - il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare; - il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; - che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come CAP (Comunità Alloggio Protetta) ai sensi della vigente normativa Regionale Toscana, rilasciata dal Comune di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. del , per n. posti, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, rilasciato da , con ; - che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato dichiarato e riconosciuto dagli Enti oggi firmatari che la Struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale; - che la AUSL ed il Comune di Firenze valutano, quindi, necessario, in relazione alle esigenze socio-sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento; - che la Struttura si è resa disponibile ad eseguire le prestazioni ed erogare i servizi richiesti dai citati Enti; - che la AUSL ed il Comune ritengono, in prima applicazione, con il benestare della Struttura, di suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in CAP in una quota sanitaria a carico della prima ed in una quota sociale (a carico dell’utente, con eventuale intervento economico integrativo a carico dell’Amministrazione Comunale, in quanto spettante secondo i regolamenti in materia), suddivisa come infra meglio specificato, riservandosi di determinare successivamente una diversa suddivisione; Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le comparenti in epigrafe indicate,