L’ambito di applicazione Clausole campione

L’ambito di applicazione. In merito al campo di applicazione del diritto del lavoro nell’era digitale, si tratta di verificare se è ancora possibile far riferimento alle categorie tradizionali o se sia necessario rivederne le nozioni fondamentali, come il rapporto di lavoro, il concetto di dipendente, lavoratore autonomo o di datore di lavoro. Già da tempo è evidente la difficoltà di tracciare una linea di demarcazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. In questo senso, un numero crescente di soggetti classificati come lavoratori autonomi operano in realtà come lavoratori subordinati, rientrando quindi nelle tutele previste dal diritto del lavoro. Più problematica è la situazione di quei lavoratori classificati come autonomi che, in termini economici, sono tuttavia equiparabili a dei lavoratori subordinati. Per tale ragione, in molti Paesi è emersa una categoria specifica per i cosiddetti lavoratori autonomi economicamente dipendenti (In Germania, ad esempio, si parla di “lavoratori simil-dipendenti”). Tuttavia, solo alcune norme del diritto del lavoro sono applicabili a suddetti lavoratori, per una ragione molto semplice: se sono subordinati solo da un punto di vista economico, il loro status è comunque diverso da quella dei lavoratori subordinati in senso stretto. Anche nel contesto italiano era presenta una categoria di lavoratori “ibrida” che è stata oggetto di un acceso dibattito ed è successivamente stata abolita dal Jobs Act, facendo prevalere la posizione di chi sosteneva una presunzione di subordinazione. La difficoltà di identificare confini ben precisi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo sarà maggiore nell’era della digitalizzazione. Il grado di autonomia nei processi di lavoro complica in maniera esponenziale la classificazione dei lavoratori, sebbene valutare l’autonomia sia impresa ardua anche a causa di meccanismi di controllo resi sempre più efficienti. Ad esempio, molti di coloro che operano nel crowd-sourcing non sono lavoratori subordinati ma, piuttosto, lavoratori autonomi, per cui non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione del salario minimo o delle norme basilari in termini di salute e sicurezza. Il recente dibattito su come classificare i lavoratori di Uber illustra chiaramente il problema, data la difficoltà nello stabilire se questi autisti siano lavoratori subordinati, e dunque tutelati dal diritto del lavoro, o lavoratori autonomi. La questione è tutt’altro che risolta, come dimostrano i procedimenti in corso in molti Paesi...
L’ambito di applicazione. Una delle questioni sulle quali si misura oggi il rapporto tra autonomia contrattuale e legge è la questione dei limiti di applicazione della disciplina generale dei contratti dei consumatori. Il capo XIV-bis del codice civile perpetua la scelta di compromesso adottata in sede comunitaria: la normativa si applica, infatti, ai soli contratti fra "professionisti" e "consumatori" (rispettivamente definiti dal 2° comma dell'art. 1469-bis cod. civ.), ed anche qualora essi non siano frutto di una contrattazione "standardizzata", ma individuale, così diversificando il proprio ambito di applicazione da quello del proprio modello di riferimento, l'AGB-Gesetz tedesca. La disciplina è imperativa ed è imperniata su un elenco di clausole che si presumono “vessatorie” (art. 1469-bis, c. 3, cod. civ.) perché creano un significativo squilibrio a carico del consumatore tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto in contrasto con la buona fede; tale vessatorietà comporta l’inefficacia della clausola contrattuale.[23] Esiste anche una clausola generale di vessatorietà (art. 1469-bis, c. 1, cod. civ.), ma il cuore della disciplina è costituito dall’elenco. Tale elenco, di cui all'Allegato alla direttiva, è stato appunto trasfuso nel 3° comma dell'art. 1469-bis: da elenco "meramente indicativo di clausole che possono essere dichiarate abusive", è diventato una "lista grigia" di clausole che si presumono vessatorie, fino a prova contraria. A tal proposito si ricorda la discussione dottrinale sulla lista, in merito all’obbligo o alla facoltà dei legislatori nazionali di recepirla nei rispettivi ordinamenti.[24] 4.2.1 La vessatorietà delle clausole 4.2.2 I criteri generali di abusività
L’ambito di applicazione. La legge n. 92/2012 conferma quan- to già previsto nella versione precedente dell’art. 61 riguardo alle tipologie di collaboratori esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto. Si tratta, co- me è noto, di varie ipotesi molto diverse tra di loro, per le quali risulta dif- ficile individuare un criterio generale, potendo essere articolate a seconda che abbiano riguardo all’attività del committente, a condizioni del collabo- ratore, a particolarità della prestazione (12). In riferimento alle tipologie non ammesse, l’art. 61, peraltro, era già sta- to integrato da una disposizione speciale contenuta nell’art. 24-bis, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che aveva escluso per i contratti a pro- getto riguardanti le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
L’ambito di applicazione. La proposta di legge riconosce la possibilità di rinegoziare i contratti di locazione ai soggetti conduttori di immobili rientranti nelle categorie catastali C1 (Negozi e botteghe), C3 (Laboratori per arti e mestieri) e D2 (Alberghi e pensioni), nei quali esercitino attività d’impresa, arte o professione (art. 1, comma 1). La scelta di introdurre un rigido criterio basato sulla categoria catastale rischia, tuttavia, da un lato, di escludere dalla misura attività d’impresa o professionali meritevoli di tutela e, dall’altro, di includere attività che, non avendo subito riduzioni del giro d’affari, sono tuttora in grado di autosostenersi. Sarebbe, dunque, opportuno definire l’ambito di applicazione della misura, in modo da renderla applicabile alle attività d’impresa o professionali, svolte su immobili gestiti in regime di locazione indipendentemente dalla categoria catastale, che abbiano registrato un calo di fatturato, ovvero, indipendentemente dal calo di fatturato, siano state interessate da misure restrittive che ne abbiano imposto la chiusura anche parziale. Appare consigliabile, cioè, evitare, come avvenuto in altri provvedimenti emergenziali, di individuare in modo specifico determinati requisiti o presupposti agevolativi (ad esempio: le categorie di attività ammesse sulla base dei codici ATECO interessati dalle misure restrittive di carattere nazionale o anche le aree territoriali, poiché spesso, anche quanti non hanno subito limitazioni ad opera del legislatore statale, sono stati oggetto di misure restrittive e chiusure a livello locale). Da questo punto di vista il criterio della riduzione di fatturato appare dunque il più equo a condizione che sia individuata una soglia minima sensibilmente più bassa rispetto a quella prevista per l’accesso al contributo a fondo perduto del DL sostegni (che era pari al 30%). Seguendo la medesima logica è, inoltre, indispensabile che la misura sia estesa anche ad altre fattispecie, quali l’affitto di azienda ed alle imprese che operano su concessioni pubbliche che, ad oggi, non hanno beneficiato di alcuno sconto sui canoni concessori.

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  • Ambito di applicazione 1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e devesi altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. 3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale. 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio. 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa); 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente Appendice al Manuale della Qualità di Ateneo è stata elaborata per soddisfare i requisiti e le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità - Requisiti”. I contenuti sono stati elaborati in modo da definire ed esprimere con chiarezza: ✓ L’organizzazione del Centro CeSMA e in particolare dell’Amministrazione del CeSMA. ✓ I processi e le attività che vi si svolgono e le loro influenze reciproche. ✓ L’orientamento di tali attività alle esigenze e alle aspettative di coloro che usufruiscono dei servizi del Centro e all’osservanza di leggi, norme e direttive applicabili. ✓ Gli obiettivi e la pianificazione della qualità. ✓ Le metodologie per realizzare il miglioramento continuo e progressivo delle prestazioni secondo criteri di efficacia e di efficienza. L’Appendice è costituita da un unico documento, nei cui capitoli è descritto come i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015 vengono soddisfatti; esso costituisce un documento di riferimento per coloro che operano all’interno dell’Amministrazione del CeSMA, per coloro che accedono ai servizi e alle prestazioni, per gli Organismi di Certificazione, per le Società scientifiche, per i Laboratori del CeSMA e per le Aziende esterne che occupano spazi all’interno del Centro. Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) del Centro CESMA descritto nel presente documento, nel suo interno richiama le procedure che il personale deve rispettare e ne definisce le responsabilità al fine di realizzare servizi conformi alle norme vigenti in tema di qualità, ai regolamenti di Ateneo e in accordo con quanto definito con i propri clienti. Si precisa che l’attività svolta dall’Amministrazione del CeSMA risulta centralizzata pertanto tutti i Laboratori del CeSMA per i processi quali approvvigionamento, reclutamento collaboratori esterni, gestione personale dipendente, gestione missioni e rendicontazione di progetti a cui partecipano fanno riferimento ad essa. Per tale motivo il Sistema di Gestione per la Qualità del Centro viene descritto nella presente Appendice al Manuale Qualità di Ateneo integrata dalle Procedure e Istruzioni Operative dell’Amministrazione e dei singoli Laboratori. In particolare, essendo le attività amministrative centralizzate, è applicato alla “Gestione delle procedure amministrative relative a contratti, acquisti, convenzioni e missioni e rendicontazioni dei progetti di ricerca”.

  • Sfera di applicazione Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

  • Diritto di opposizione Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione). Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.