Diritti umani. Il fornitore non si avvale di lavoro minorile. Il fornitore deve garantire che anche i suoi subappaltatori o produttori non si avvalgano di lavoro minorile. UPS ha il diritto di accedere in tutti i locali del fornitore ed eventuali altri locali, legati al contratto col fornitore, nell'ambito del presente accordo, ad effettuare ispezioni senza preavviso nonché adeguati controlli di libri e registri per garantire il rispetto di questa sezione. UPS ritiene che la tutela dei diritti umani fondamentali debba essere espressamente riconosciuta e sostenuta, insieme ai principi dei diritti umani del Global Compact delle Nazioni Unite, e incoraggia coloro con i quali UPS ha rapporti di affari a fare altrettanto.
Diritti umani. Il Fornitore si impegna a:
a) rispettare i diritti umani e a non rendersi complice delle violazioni dei diritti umani;
b) mappare il suo impatto sui diritti umani se così convenuto;
c) disporre dei mezzi adeguati a risolvere eventuali violazioni dei diritti umani.
Diritti umani. 1. Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani.
2. La cooperazione può comprendere, fra l'altro:
a) un sostegno all'attuazione del piano d'azione nazionale indonesiano per i diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione in questo campo;
c) il potenziamento delle istituzioni competenti in materia di diritti umani.
3. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe estremamente proficuo.
Diritti umani. 9.1. Le due parti incoraggiano le attività culturali volte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e per la tutela dei diritti dell'uomo.
9.2. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni fra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.
9.3. Le due Parti incoraggeranno le attività in campo culturale rivolte a favorire la parità tra uomo e donna. Esse promuoveranno i contatti tra i rispettivi organi competenti.
Diritti umani. 31.1 RWE fa esplicito riferimento all'allegato Human Rights Supplier Contract Appendix di RWE, che si applica all'interno del Gruppo RWE e può essere consultato all'indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxxxx-xxx- services/supplier-portal/general-conditions. RWE si aspetta che il Fornitore, e il Fornitore si impegna a farlo, accetti e rispetti esplicitamente i principi e tutti gli obblighi ivi contenuti in ogni momento e, in particolare, si impegni a sostenere e ad attuare i principi sui diritti umani, sui rapporti di lavoro e sulla tutela dell'ambiente, come stabilito nella propria area di attività e nei confronti della propria catena di fornitura.
31.2 Al fine di valutare e determinare ulteriormente il rischio per i diritti umani, i rapporti di lavoro e la tutela dell'ambiente associati alla catena di fornitura, RWE può presentare, su base frequente o ad hoc, e il Fornitore risponderà a tempo debito, un questionario relativo alle aree di rischio tipiche e alle azioni preventive e correttive richieste nell'ambito dell'area di attività del Fornitore.
31.3 Il Fornitore è inoltre tenuto a informare immediatamente RWE di qualsiasi incidente, violazione o aumento significativo del rischio di violazione di qualsiasi principio dei diritti umani che riguardi RWE nella sua catena di fornitura con Il Fornitore.
31.4 RWE avrà il diritto di effettuare audit per determinare se il Fornitore o qualsiasi subfornitore abbia rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'Appendice Human Rights Supplier Contract Appendix RWE, richiedendo informazioni, prove documentali o conducendo ispezioni in loco, come stabilito più dettagliatamente nell'Appendice al Contratto per i Diritti Umani dei Fornitori RWE.
31.5 Se il Fornitore non rispetta in modo evidente uno dei principi e si rifiuta di attuare le misure preventive o correttive necessarie in base all'Appendice del Human Rights Supplier Contract Appendix, RWE si riserva, oltre ad altri rimedi disponibili, il diritto di risolvere in via straordinaria il contratto con il Fornitore.
31.6 Nel caso in cui RWE sia ritenuta legalmente responsabile per una violazione dei requisiti legali applicabili ai sensi della Legge sui diritti umani (LkSG) che sia attribuibile a una cattiva condotta intenzionale o negligente del Fornitore, in particolare per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'Appendice Human Rights Supplier Contract Appendix, RWE trasmetterà l'eventuale multa inflittagli come richiesta di risarcimento danni ai sensi del pre...
Diritti umani. Le due Parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti, in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia. Le relative attività potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri. Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente programma.
Diritti umani. La Responsabilità sociale del Gruppo Valeo si inserisce nel quadro universale degli impegni internazionali che garantiscono il rispetto della dignità delle persone e dei diritti sociali fondamentali:
2.1.1. Organizzazione delle Nazioni Unite
2.1.2. Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
Diritti umani. Le Parti contraenti applicano il presente Accordo nel rispetto degli strumenti inter- nazionali a tutela dei diritti umani cui hanno aderito, e in particolare degli obblighi RU 2007 6933
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. contenuti nel Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici.
Diritti umani. L’Appaltatore si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di lavoro minorile; di tutela delle donne e parità di trattamento; divieto di discriminazione, abusi e molestie; di tutela della libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza; di divieto di lavoro forzato; di tutela dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle sue attività e nell’esecuzione del contratto/ordine. In caso di inadempimento, Italsacci avrà il diritto di sospendere il rapporto contrattuale per giusta causa o risolvere di diritto il presente contratto/ordine ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione trasmessa all’Appaltatore a mezzo fax ovvero e-mail o con qualunque altra modalità idonea allo scopo.
Diritti umani. Rispetto dei diritti umani e sociali fondamentali.