PROTEZIONE DELL’AMBIENTE Clausole campione

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L’Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell’ambiente. Dovrà tra l’altro, in particolare: • limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; • evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.; • raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell’ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune; • Privilegiare ogni qual volta possibile, il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate; • provvedere all’asporto e conferimento all’esterno delle strutture dell’Università degli Studi di Siena in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L'Appaltatore è tenuto nello svolgimento del servizio di manutenzione al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro in particolare: - limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico- nocive; - evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come addittivi, residui di lavaggi, etc; - raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune; - privilegiare, ogni qual volta possibile il ricondizionamento e riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate; - provvedere all'asporto e conferimento all'esterno del Presidio Ospedaliero in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare; - adottare tutte le misure possibili per limitare il rumore prodotto dall'impianto di cogenerazione; - adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. 1. L'Assuntore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro, in particolare: — Limitare al massimo e tenere sotto controllo l’uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; — Evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc; — Raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune; — Provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare; — Adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera. 2. L’Assuntore quindi si impegna, sollevando la SAC S.p.A. da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. A tal proposito si fa obbligo all’Assuntore di produrre alla SAC S.p.A. la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. 1 Ferma restando l’osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di pro- tezione dell’ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell’ambiente nell’ambito delle attività comunque con- nesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa. RU 2000 1958; FF 1993 II 663 1 RU 2000 1957 2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adot- tarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista. 3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell’interesse della protezione dell’ambiente. Il provvedimento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro, in particolare: • limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; • evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi; • raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato; • provvedere all'asporto e conferimento di componenti da rottamare; • adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera. L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. A tal proposito si fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. 1. Le Parti sostengono la necessità di proteggere l’ambiente e promuovono lo sviluppo sostenibile dell’aviazione. 2. Nel quadro dell’attuazione di misure ambientali, gli standard per la protezione ambientale adottati dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale negli allegati alla Convenzione devono essere rispettati, sempre che non siano state notificate diver- genze rispetto a tali standard. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo da limitare il potere delle autorità competenti di una Parte, nell’adozione di tutte le misure opportune per prevenire o trattare in altro modo gli effetti del traffico aereo civile sull’ambiente, a condizione che tali misure siano del tutto compatibili con i diritti e gli obblighi ad esse conferiti dal diritto interna- zionale e siano applicate senza distinzione di nazionalità.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L’operatore economico si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro, in particolare: – non dovrà far uso di sostanze pericolose o tossico-nocive; – dovrà: ✓ evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc; ✓ raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle opera- zioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune; ✓ provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi di- smessi da rottamare; ✓ per quanto riguarda l’eventuale smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dai cantieri oggetto dell’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a confe- rirli per lo smaltimento presso apposite discariche specializzate. ✓ adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera. L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. A tal proposito si fa obbligo all’Appaltatore di produrre la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessa- rie autorizzazioni.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L’attuatore al proprio interno contiene particolari non riciclabili (materiali plastici e particolari elettronici) che non fanno parte dei normali rifiuti. Devono essere smaltiti adeguatamente. Per qualsiasi dubbio, contattate la società che si occupa dello smaltimento rifiuti.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà tra l'altro, in particolare: •limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico- nocive; •evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi; •raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato; •provvedere all'asporto e conferimento di componenti da rottamare; •adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera. L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali. A tal proposito si fa obbligo all’Appaltatore di produrre alla Stazione Appaltante la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni. L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.M. 37/08 e del D.Lgs 81/08 e s.mi.. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra; prende, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori, da consegnare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle attività manutentive. Tale piano potrà essere predisposto anche in fase di offerta al fine di consentire alla Commissione la valutazione del grado di approfondimento sviluppato sui temi della sicurezza da parte di ciascun Concorrente. Nel caso in cui nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi, quali per esempio alcune specifiche att...
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE. 21.1. Brainlab smaltirà gli imballi dei Prodotti gratuitamente e in conformità alle norme vigenti. 21.2. Al termine del ciclo di vita, il Cliente smaltirà i Prodotti a proprie spese ai sensi delle norme vigenti; qualora la legislazione vigente impedisca alle parti di stabilire che tale obbligo sia imposto al Cliente, Brainlab sarà responsabile dello smaltimento.