DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO Clausole campione

DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. A seguito del furto totale dell’auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura Organizzativa per chiedere questi documenti: • estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico • perdita di possesso. Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell’auto rubata e il documento desiderato. Deve anche fornire, nel modo concordato con la Struttura Organizzativa: • denuncia di furto effettuata presso l’Autorità competente • foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme: nel caso di furto, questo fatto deve essere specificato in denuncia; se sulla denuncia non c’è la specifica, l’Assicurato deve farne un’integrazione. Dopo aver ricevuto i documenti dall’Assicurato, gli incaricati della Struttura Organizzativa chiedono i documenti agli uffici preposti e, una volta ottenuti, li inviano all’Assicurato. La Struttura Organizzativa può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza, che dovrà fornirla integralmente. Tutti i costi saranno a carico della Compagnia. Dal 5 ottobre 2015 il foglio complementare è diventato l’attuale Certificato di Proprietà delle auto (CdP). Non è necessario per la circolazione, ma è obbligatorio per effettuare richieste al PRA (Il Pubblico Registro Automobilistico) per questo è importante custodirlo con attenzione, tenendolo in casa anziché in auto per evitare possibili furti e smarrimenti.
DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. In caso di furto totale del Veicolo, per consentire la liquida- zione relativa al Sinistro la Struttura Organizzativa provve- derà al reperimento dei seguenti documenti a nome e per conto dell’Assicurato: • Estratto cronologico • Perdita di possesso Il costo del reperimento dei documenti e del servizio è a carico della Compagnia.
DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato de- xxxxxx avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la ri- chiesta dei seguenti documenti: La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i re- lativi costi.
DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. A seguito del furto totale dell’auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura organizzativa per chiedere questi documenti: • estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico • perdita di possesso. Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell’auto rubata e il documento desiderato.
DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO. A seguito del furto totale dell’auto, il Proprietario/Contraente può contattare la Struttura organizzativa per chiedere questi documenti: ‡ estratto cronologico originale, generale o storico, del Pubblico Registro Automobilistico ‡ perdita di possesso. Per far questo il Proprietario/Contraente deve comunicare alla Struttura organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa dell’auto rubata e il documento desiderato. Deve anche fornire, nel modo concordato con la Struttura organizzativa: ‡ denuncia di furto effettuata presso l’Autorità competente ‡ IRJOLR FRPSOHPHQWDUH R FHUWLÀFDWR GL SURSULHWj LQ RULJLQDOH R FRSLD FRQIRUPH: QHO FDVR GL IXUWR, TXHVWR IDWWR GHYH HVVHUH VSHFLÀFDWR LQ GHQXQFLD; VH VXOOD GHQXQFLD QRQ F·q OD VSHFLÀFD, O·$VVLFXUDWR GHYH IDUQH XQ·LQWHJUD]LRQH. Dopo aver ricevuto i documenti dall’Assicurato, gli incaricati della Struttura organizzativa FKLHGRQR L GRFXPHQWL DJOL XIÀFL SUHSRVWL H, XQD YROWD RWWHQXWL, OL LQYLDQR DOO·$VVLFXUDWR.

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  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

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  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.