Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante 1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionalisubordinati.
2. Il contrat- to lavoro a distanza è una modalità di apprendistato professionalizzante potrà altresì svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
3. L'accordo tra l'azienda e il lavoratore deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere stipulato espressamente indicata la durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di età controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e siano il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte e consentito dare disdetta, prima della scadenza del termine, in possesso presenza di una qualifica conseguita giustificato motivo.
7. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legge 28 marzo 2003legislazione vigente, n. 53per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
8. Il contratto compito di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 individuare le modalità per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco esercitare il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportataaziendale.
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Disciplina del rapporto. In attuazione Il contratto di inserimento – che rientra nel computo della percentuale complessiva dei contrat- ti a tempo determinato – è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto indivi- duale di adattamento delle disposizioni competenze professionali del lavoratore a un determi-nato contesto lavo- rativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di cui al per- sone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per alme- no due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti nelle aree geografiche dichiarate di maggiore disoccupazione femminile ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Ministero del Lavoro e suc- cessive delle Politiche Sociali 17 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
f) persone riconosciute affette, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003normativa vigente, n. 53da un grave handicap fisico, men- tale o psichico. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica In relazione ai soggetti che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante inserimento ai sensi dell’ar- ticolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indi- cato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavo- ratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto individuale vanno indicati: – la durata; – l’eventuale periodo di prova, così come previsto per la categoria di inquadramento attribuita; – l’orario di lavoro a secondo che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; – l’inquadramento dei lavoratori, di cui al precedente comma 1, che non potrà essere inferiore per più di due categorie rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgi- mento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale l’inquadramento sarà di una categoria inferiore rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto; – il trattamento economico consistente nel solo trattamento contrattuale relativo all’inquadramen- to assegnato (paga base, ex indennità di contingenza, eventuali maggiorazioni). Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinseri- mento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavo- rativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 32 ore, ripartita fra prevenzione antinfor- tunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da con- grue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione del- l’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto ad un periodo complessivo di conservazione del posto ripro- porzionato in base alla durata del contratto. Tale periodo non potrà eccedere 90 giorni e non sarà comunque inferiore a 70. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economi- co eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inseri- mento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche del- l’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Per quanto riguarda il Premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applica- zione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modali- tà da adottare. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavo- ro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver mantenuto in ser- vizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori destinati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la propo- sta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2tempo indeterminato, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori disposizione si conside- rano mantenuti in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi servizio i soggetti per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori quali il rapporto di lavoro, si cumu- lano nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione di legge e dell’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004. I lavoratori assunti con contratti di inserimento non sono computabili ai fini del computo della durata massima del periodo degli istituti con- trattuali e di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportatalegge.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003formazione, n. 276sulla base degli esiti del contratto, e suc- cessive modifiche e integrazionila durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con instaurato per i giovani lavoratori delle aree professionali 1°, 2° e 3°. La durata del periodo di età prova, salvo richiesta di proroga da diciotto parte dell’interessato, sarà pari a ventinove anni 6 settimane di prestazione effettiva. Nel caso che il contratto preveda, per i lavoratori dell’esercizio filo- ferro tranviario e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per della navigazione (interna e lagunare), l’acquisizione di competenze specifiche abilitazioni, la durata del periodo di baseprova sarà pari al tempo normalmente occorrente per tali acquisizioni. La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 36 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to il periodo di apprendistato professionalizzante potrà svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. L’assunzione dell’apprendista avviene al parametro di accesso del profilo professionale al quale è finalizzata l’attività formativa. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, nonché, per quanto concerne il trattamento economico, la retribuzione tabellare, l'ex indennità dì contingenza, il T.D.R., l'indennità di mensa e i seguenti elementi retributivi: indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, a turni e domenicale, indennità di trasferta (art.20 A e B), di diaria ridotta (art. 00/X) x xxxxxxxx xxxxx (xxx. 21/B), nella misura e con la regolamentazione stabilita dai contratto nazionale. Sono altresì essere stipulato attribuiti i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti ovvero le relative indennità sostitutive. Per quanto concerne la retribuzione aziendale, ridefinita cosi come previsto dall'art. 3, punto 3, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità: • dal 19° al 24° mese: 20% • dal 25° al 30° mese: 30% • dal 31° al 36° mese: 50% L'eventuale attribuzione agli apprendisti nonché le specifiche modalità di erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni primi 3 giorni; pari al 100% della retribuzione normale dal 4° giorno al 180°. Nelle aziende con meno di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 200326 dipendenti, n. 53l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS. Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare e sarà proporzionalmente ridotto nel caso che il contratto abbia una durata minore. In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia al lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato sarà ridotto della metà, per tutto il periodo certificato, il trattamento economico di cui ai commi precedenti. Alla conclusione del contratto di apprendistato, il termine di preavviso, in forma scrittacaso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello è di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione15 giorni. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati sono computati ai fini degli istituti contrattuali e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzatilegge, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita salvo quanto previsto nella parte generale Premessa del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportataarticolo.
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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo
Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni Per instaurare il rapporto di cui apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al Decreto Legislativo 10 settembre 2003termine del periodo di formazione, n. 276sulla base degli esiti del contratto, e suc- cessive modifiche e integrazionila durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato per i lavoratori operai, in- termedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento esclusione del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso 4 su- per Può essere convenuto un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è fissata in 25 destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell’apprendistato. La durata massima del periodo dell'apprendistato professionalizzante è fissata per:
1) 1°,2°,3° livello di 48 mesi;
2) 4° livello di 36 mesi;
3) 5° livello (necroforo) di 24 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre ché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: 1° - 2° - 3° 48 16 16 16 4° 36 12 12 12 5° (necroforo) 24 ------ ----------- 24
a. nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
b. nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
c. nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dall’instaurazione del rapporto di la- voro, agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla re- tribuzione mensile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese supe- riore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero. In caso di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di lavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla normale retribuzione loro spettante. Il periodo di compor- to sarà della durata di tre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata su- periore. Durante il periodo di prova è reciproco infortunio sul lavoro il diritto datore di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapportolavoro corrisponderà agli apprendisti un trat- tamento economico ragguagliato alla normale retribuzione loro spettante. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata Alla conclusione del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime apprendistato, il termine di preavviso, in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione caso di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori mancata prosecu- zione del rapporto di lavoro, si cumu- lano ai fini è di 15 giorni. In caso di cessazione del computo rapporto prima della durata massima scadenza del periodo di apprendistato professiona- lizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui al comma novepresente contratto. I contratti di apprendistato non supereranno il 50%, purché arrotondato alla unità superiore, del personale impiegato nell’azienda in ogni caso è consentita l’assunzione di due lavoratori con contratto di ap- prendistato. L’azienda potrà procedere alla ulteriore assunzione di lavoratori apprendisti a condizione che sia mantenuto almeno il 40% del numero degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano i suddetti periodi non lavoratori che si siano separati da interruzioni superiori ad un anno dimessi, quelli licenziati per giusta causa e si riferiscano alle stesse attività. Il quelli che, al termine del rapporto di apprendistato sarà ripartito apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà servizio con rapporto di un (1) livello inferiore lavoro a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportatatempo indeterminato.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2B2 (ex 2° livello); – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1C1 (ex 3° livello); – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2C2 (ex 4° livello); – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3C3 (ex 5° livello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1D1 (ex 6slivello); – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1D1 (ex 6 livello). La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un un
(1) livello inferiore a quello di desti- nazione destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale Territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione l'indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale parziale purché la peculiare articolazione dell’orario dell'orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- mediointermedio, finale e dell’eventuale dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazioneformazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re superiore a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individualepiano formativo individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato l'apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionalenell'ambito dell'EBIT nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale dell'EBIT territoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento ricevimento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s 6° S e 6°) della classificazione professionale definita nella parte Parte generale del presente CCNL c.c.n.l. e nell’ambito nell'ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale professionale prevista dallo stesso CCNLc.c.n.l. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne relazione alle qualifiche da conseguire: – - 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – - 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – - 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – - 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito nell'ambito della durata mas- sima massima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma nove9, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo successivo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento l'inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente contrattualmente prevista per il livel- lo livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento l'inquadramento sarà ugua- le uguale a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportata.
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Disciplina del rapporto. In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e suc- cessive modifiche e integrazioni, L'apprendista matura il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento diritto alle ferie nella misura prevista dall'art. 28 del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica che potrà essere acquisita presente C.C.N.L. nonché alle mensilità aggiuntive sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a treretribuzione percepita mensilmente. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumu- lano non sono utili ai fini del computo dei requisiti dimensionali previsti dagli istituti di legge e contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio extra-professionale, l'apprendista non in prova, fermo restando il trattamento economico nelle misure previste dall'art. 32 del presente C.C.N.L., ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 3, 6, 8 mesi anche non continuativi, in relazione alla durata del contratto rispettivamente inferiore, pari e superiore a 48 mesi. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. In caso di intervenute malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi, aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, il decorso della durata massima del rapporto resta sospeso e l'azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del contratto. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno l'ottantadue per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto in corso o al termine del periodo di apprendistato di cui al comma nove, purché prova o si sia risolto consensualmente. Ai fini della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il soggetti per i quali il rapporto di apprendistato sarà ripartito lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato anticipatamente in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel primo periodo l’inquadramento sarà Nelle aziende che occupano meno di un (1) livello inferiore a 200 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale riferimento può essere stabilita, previo esame congiunto tra le parti, una quota di inquadramentolavoratori comunque non computabili ai fini che precedono. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- Per quanto non previsto espressamente valgono le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportatanorme del presente contratto in quanto applicabili.
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Disciplina del rapporto. In attuazione Il contratto di inserimento – che rientra nel computo della percentuale complessiva dei contratti a tempo determinato – è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle disposizioni competenze professionali del lavoratore a un determi-nato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di cui al persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti nelle aree geografiche dichiarate di maggiore disoccupazione femminile ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Ministero del Lavoro e suc- cessive delle Politiche Sociali 17 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
f) persone riconosciute affette, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contrat- to di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano com- piuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003normativa vigente, n. 53da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, della durata, anche a tempo par- ziale purché la peculiare articolazione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del piano formativo individuale, del livello di inquadramento di prova, iniziale, inter- medio, finale e dell’eventuale qualifica In relazione ai soggetti che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della for- mazione. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superio- re a tre. I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT Nazionale, ovvero dell’EBIT Ter- ritoriale laddove costituito, che esprimerà il proprio parere di conformità entro 20 giorni dal ricevi- mento della richiesta. La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettiva presenza al lavoro. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante inserimento ai sensi dell’articolo 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto individuale vanno indicati: – la durata; – l’eventuale periodo di prova, così come previsto per la categoria di inquadramento attribuita; – l’orario di lavoro a secondo che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale; – l’inquadramento dei lavoratori, di cui al precedente comma 1, che non potrà essere inferiore per più di due categorie rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale l’inquadramento sarà di una categoria inferiore rispetto a quella spettante a lavoratori addetti a mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto; – il trattamento economico consistente nel solo trattamento contrattuale relativo all’inquadramento assegnato (paga base, ex indennità di contingenza, eventuali maggiorazioni). Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione. Il contratto di inserimento avrà una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a diciotto mesi, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 32 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione dovrà risultare da libretto formativo approvato con d.m. 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione. Transitoriamente, in attesa della disponibilità del libretto formativo del cittadino, la certificazione della formazione sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato. Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto ad un periodo complessivo di conservazione del posto riproporzionato in base alla durata del contratto. Tale periodo non potrà eccedere 90 giorni e non sarà comunque inferiore a 70. Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica. L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.). Per quanto riguarda il Premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera. Per poter assumere mediante contratti di inserimento le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori destinati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2tempo indeterminato, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s e 6°) i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della classificazione professionale definita nella parte generale del presente CCNL e nell’ambito delle discipline dei singoli settori disposizione si considerano mantenuti in materia di classificazione profes- sionale prevista dallo stesso CCNL. La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazio- ne alle qualifiche da conseguire: – 54 mesi servizio i soggetti per i lavoratori con inquadramento finale in B2; – 54 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1; – 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2; – 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1; – 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire durate diverse, nell’ambito della durata mas- sima prevista per legge. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori quali il rapporto di lavoro, si cumu- lano nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione di legge e dell’Accordo interconfederale 11 febbraio 2004. I lavoratori assunti con contratti di inserimento non sono computabili ai fini del computo della durata massima del periodo degli istituti contrattuali e di apprendistato di cui al comma nove, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Il rapporto di apprendistato sarà ripartito in due periodi, secondo quanto previsto dal successi- vo comma 13. Nel primo periodo l’inquadramento sarà di un (1) livello inferiore a quello di desti- nazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrat-tualmente prevista per il livel- lo iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo, convenzionalmente, l’inquadramento sarà ugua- le a quello finale di destinazione e la retribuzione sarà quella minima contrattualmente prevista per tale livello. La durata dei singoli periodi è quella prevista nella tabella di seguito riportatalegge.
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