DISCIPLINA DEL SERVIZIO. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comu- nali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in partico- lare, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar- rozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato servizio N.C.C. Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme di seguito elen- cate: a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21; b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; c) dagli artt. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, x. 000; d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20; e) dal D.L.vo. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada); f) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada); g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui di- spositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi con conducente; h) dall’art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104; l) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina per la determi- nazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Noleggio Con Conducente, Regolamento Per Il Servizio Di Autonoleggio Con Conducente
DISCIPLINA DEL SERVIZIO. 1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comu- nali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in partico- lare, il servizio di noleggio con conducente NCC, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti norme generali e autovetturaspeciali:
a) artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, motocar- rozzetta e veicoli a trazione animalen. 616, recante attuazione della delega di cui alla all’art. 1 della legge 22/07/75 n. 382 (norme sull’ordinamento regionale e sull’Organizzazione della Pubblica Amministrazione);
b) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato servizio N.C.C. Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme “Legge quadro per il trasporto di seguito elen- cate:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
b) dal Testo Unico delle Leggi persone mediante autoservizi pubblici non di Pubblica Sicurezzalinea”;
c) dagli artt. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000dalla Legge 5 Febbraio 1992, x. 000n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20;
e) dal D.L.voD.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
f) e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada)495;
ge) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le “Regolamento recante norme sui di- spositivi dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi autonoleggio con conducente”;
h) dall’art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
lf) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina 1993 “Criteri per la determi- nazione della determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
g) dal D. L.vo 19 Novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
h) dalla X.X. x. 00/0000, xxxxxxx “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, in particolare il Capo II;
2. Eventuali situazioni non rientranti nell’attuale previsione legislativa, sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.
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Samples: Regolamento Per Il Servizio Di Noleggio Con Conducente
DISCIPLINA DEL SERVIZIO. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture è svolto con l’impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dal presente regolamento. In particolare la legislazione vigente fa riferimento:
a) D.M. 20.12.1991, n.448 (Regolamento disciplina le funzioni amministrative comu- nali relative agli per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
b) Alla Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed, in partico- lare, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar- rozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato servizio N.C.C. Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme di seguito elen- cate:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezzalinea);
c) dagli arttD. Lgs. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, x. 000;
d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20;
e) dal D.L.vo. 30 Aprile 199230.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
fd) dal D.P.R. 16 Dicembre 199216.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
ge) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui di- spositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi con conducente;
h) dall’art. 8 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
l) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina del 20.04.1993 (Criteri per la determi- nazione della determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio le autovetture);
f) L.R. 06.09.1993, n. 67, L.R. 08.02.1994, N. 18 e L.R. 31.07.1998, n. 42 (Norme in materia di noleggio con autovetturatrasporto di persone);
g) Delibera C.R. del 01.03.1995, n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti); Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Toscana. Si applicano le ulteriori disposizioni normative entrate in vigore successivamente all’approvazione del presente regolamento.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi E Di Noleggio Con Conducente
DISCIPLINA DEL SERVIZIO. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comu- nali comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ede, in partico- lareparticolare, il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar- rozzetta motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 2121 e smi, in seguito denominato servizio N.C.C. Detto servizio è altresì è, altresì, disciplinato dalle norme di seguito elen- cateelencate:
a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;
b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezzasicurezza;
c) dagli arttart. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, x. 00019 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
d) dalla L.R. 15 Aprile 199514 luglio 2009, n. 2011;
e) dal D.L.voD.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
f) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, 572 concernente le norme sui di- spositivi dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi autonoleggio con conducente;
h) dall’art. 8 della Legge 5 05 Febbraio 1992, n. 104;
li) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina per la determi- nazione determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Autonoleggio Con Conducente
DISCIPLINA DEL SERVIZIO. 1. Il presente Regolamento titolo disciplina le funzioni amministrative comu- nali relative agli l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eddi cui alla Legge 15.1.1992 n. 21, in partico- lare, il con esclusione pertanto del servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocar- rozzetta e veicoli a trazione animale, svolto mediante autobus.
2. Ai servizi di cui alla al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
x. Xxxxx 15.1.1992 n. 21 (Legge 15 Gennaio 1992quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
b. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 21616, in seguito denominato servizio N.C.C. Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme di seguito elen- cate:
a) dalle direttive regionali in materiaartt. 8, ai sensi dell’art. 4 della Legge 15 Gennaio 199219, n. 2185;
b) dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
c) dagli artt. 00 x 00 xxx X.X.X. 00 Xxxxxx 0000, x. 000;
d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20;
e) dal D.L.vo. c. Decreto Legislativo 30 Aprile aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Stradastrada, modificato ed integrato con decreto 10/9/1993, n. 360);
f) dal d. D.P.R. 16 Dicembre dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice nuovo codice della Stradastrada);
g) dal e. L.R. 67/93, art. 10 e art. 11 (Norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non in linea);
f. D.M. 15 Dicembre dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui di- spositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleg- gi con conducente572 (dispositivi antinquinamento);
h) dall’art. 8 della g. Legge 5 Febbraio febbraio 1992, n. 104, art. 8 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
l) dal h. D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina aprile 1993 del Ministro dei Trasporti (criteri per la determi- nazione della determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
i. D.M. 19.11.1992 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi);
j. Delib. Regionale 1.3.1995 num. 131.
3. Per quanto applicabile in materia e poiché non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale.
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Samples: Regolamento Comunale