Common use of DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Clause in Contracts

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Ai fini del subappalto si applica integralmente l’art.118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. ∙ In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, è necessario che: ∙ i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affi- dare in cottimo; ∙ l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ∙ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore tra- smetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti; ∙ non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni; ∙ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. ∙ Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto di cui all'art.18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Ai fini L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs n. 163/2006. La quota subappaltabile della categoria prevalente non deve superare il 30% dell’importo della categoria. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs n.163/2006 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 3 D. Lgs n. 494/96 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Il subappalto si applica integralmente l’art.118 del D.Lgs 163/06 non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e s.m.i.. ∙ In particolareessenziale anche ai sensi dell’art. 1456 C.C., qualora si dovesse ricorrere al sub-appaltocon la conseguente possibilità, è necessario che: ∙ i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affi- dare in cottimo; ∙ l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ∙ al momento del deposito del contratto di subappalto presso per la Stazione Appaltante, l’Appaltatore tra- smetta altresì di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 convertito dalla L. 28/06/1995 n. 246. Se la certificazione attestante il possessoStazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti; ∙ non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni; ∙ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazioneesso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con ribasso non superiore al venti per cento. ∙ Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto l’indicazione delle eventuali ritenute di cui all'art.18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltatigaranzia effettuate.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.L.vo 163/2006 e da quanto prescritto dall’Art.207 del DPR 207/010 tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori. Ai fini sensi del subappalto si applica integralmente l’art.118 comma 2 e comma 4 dell’art. 118 del D.Lgs 163/06 D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. ∙ In particolares.m.i.sopra richiamato, qualora si dovesse ricorrere al sub-appalto, l’Appaltatore è necessario che: ∙ tenuto ai seguenti adempimenti: a) che i concorrenti indichinoall’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, all'atto dell'offertanel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento - ove consentito dalle leggi-, abbiano indicato i lavori o le parti di essi opere che intendono sub-appaltare subappaltare o affi- dare concedere in cottimo; ∙ l'appaltatore ; b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ∙ ; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, appaltante l’Appaltatore tra- smetta trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del subappaltatore, sub-Appaltatore dei requisiti previsti dalle normative vigenti; ∙ di cui al successivo punto; d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo possieda, se italiano o straniero non sussistaappartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, le qualificazioni richieste dalla vigente normativa per l’assunzione di lavori pubblici per la tipologia di opere da eseguire, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; e) che non sussista nei confronti dell'affidatario dell’affidatario del sub-appaltosubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; ∙ l'affidatario deve praticare, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 1) che dal contratto di subappalto risulti che l’Appaltatore ha praticato, per i lavori e le prestazioni opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. ∙ Resta comunque escluso; 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, nel modo più assolutoentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, secondo copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subAppaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il disposto termine di cui all'art.18al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, comma 10società o consorzio; 4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, della legge 55/90l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la possibilità di ulteriore sub-appalto documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subAppaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici; 1) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori già subla documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 2) La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’ASREM del “silenzio-appaltatiassenso”. E’ fatto obbligo, comunque, all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato in favore di subappaltatori e cottimista, copia delle fatture e quietanze con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate da dove sia chiaramente indicato il rispetto delle clausole contrattuali di sub appalto o di cottimo; L’Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti del Committente, mallevando totalmente questi da qualsiasi eventuale pretesa delle Ditte subappaltatrici e/o di richiesta di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza dell’esecuzione delle opere subappaltate.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi. Si applicano, altresì, al presente appalto le disposizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006. Previa autorizzazione del CINECA è ammesso l’affidamento in subappalto per le sole lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni di cui agli artt. 118 del 163/2006; 73, 74, 141 D.P.R. 554/1999, al D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 al D.P.R. 34/2000, e agli atti di gara. Ai fini del subappalto le categorie subappaltabili di cui si applica integralmente l’art.118 compone l’opera e i relativi importi comprensivi degli oneri della sicurezza sono: Categoria LAVORI SICUREZZA IMPORTO TOTALE CATEGORIA SUBAPPALTO OG 1 prevalente € 747.616,54 €. 26.166,58 € 773.783,12 SI 30% OS 28 € 146.182,54 € 5.116,39 € 151.298,93 SI OS 30 € 107.588,50 € 3.765,60 € 111.354,10 SI 6 Artt 141 comma 9 D.Lgs 163/2006 e 102 dpr 554/99. La quota parte lavori subappaltabili sarà calcolata facendo riferimento ai valori sopra indicati al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario. Relativamente ai lavori della categoria prevalente, non è ammesso l’affidamento in subappalto per una quota superiore al 30%. Ai sensi dell’art. 37 comma 11 D.Lgs 163/06 163/2006 e s.m.i.. ∙ ., per le categorie speciali (relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti e opere speciali ex art. 72 comma 4 D.P.R. 554/99) il subappalto non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. Il CINECA pagherà direttamente ed esclusivamente all'appaltatore obbligato gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori. A tal fine l’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 118, comma 3 D.Lgs 163/2006. Pertanto l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di trasmettere al CINECA entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Il CINECA rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le ditte subappaltatrici e l'Appaltatore, restando il CINECA stesso sollevato da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenze delle opere subappaltate. In particolareogni caso l’Appaltatore sarà responsabile, qualora si dovesse ricorrere al sub-appaltonei confronti del CINECA, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Xxxxxxxxxxx è necessario che: ∙ obbligato a rispettare in forza del presente contratto. L’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti indichino, all'atto dell'offerta, all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di essi opere che intendono sub-appaltare subappaltare o affi- dare concedere in cottimo; ∙ l'appaltatore ; 2) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti soggettivi di idoneità morale e di qualificazione previsti dalla vigente normativa; 3) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto subappalto presso la Stazione stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’esecuzione delle relative lavorazioni; ∙ in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione; 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, stazione appaltante l’Appaltatore tra- smetta trasmetta altresì la certificazione documentazione attestante il possesso, possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione suddetti, previsti dalle normative vigenti; ∙ non sussistadalla vigente normativa; 5) che, nei confronti dell'affidatario nel caso di subappalto relativo alla esecuzione di impianti, l’affidatario del sub-appaltosubappalto sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge n. 46/90. Si applicano in materia tutte le disposizioni dell’art. 118 D.Lgs 163/2006, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 in particolare: a) l’Impresa aggiudicataria deve praticare per i lavori e successive modificazioni; ∙ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionerisultati dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento20%; b) l’esecuzione dei lavori o delle opere affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto; c) l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, o all’originale da depositare presso il soggetto appaltante, le certificazioni di cui al comma 3, del citato art. ∙ Resta comunque escluso118 del D.lgs 163/2006 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con l’impresa affidataria del subappalto o cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società consortili o consorzio. d) le disposizioni dei commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9 dell’art. 118 d. lgs. 163/06 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Ai sensi della normativa vigente si richiama il fatto che nel cantiere non possono svolgere alcuna attività maestranze che non siano a libro paga dell’Impresa titolare del contratto, o delle ditte subappaltatrici. Si fa presente inoltre che l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le informazioni relative alla mano d’opera. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire ed esporre, in cantiere, giornalmente, l’elenco dei dipendenti propri e delle imprese subappaltatrici che operano nel cantiere, nonché rendere disponibili i dati di cui al comma 2 e 3 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. L’Appaltatore si obbliga altresì, nel modo più assolutocaso di subappalto e di contratti similari, secondo ad indicare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e le indicazioni relative all'attestazione di qualificazione ovvero all'iscrizione alla CCIAA, possedute dalle stesse. Ove il CINECA fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l’esecuzione dei lavori. L'appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore o del cottimista. Le richieste di autorizzazione, per i subappalti delle suddette lavorazioni, formulate dal legale rappresentante dell’appaltatore, in regola con le vigenti leggi sul bollo dovranno essere inviate al RUP e al Direttore dei Lavori; esse dovranno essere redatte in conformità al disposto dell'art. 118 del d. lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti. I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art.118 commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9, D.Lgs 163/2006 saranno autorizzati, sentito il Direttore dei lavori, nei limiti stabiliti da detta normativa. Il periodo necessario per l'espletamento dell’istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Per tutti i subcontratti che, ai sensi dell'art. 118 comma 11 D.Lgs 163/2006., non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al CINECA, anche ai fini dell’ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Nei confronti dell’Appaltatore che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui all'art.18sopra, comma 10il CINECA avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto. In ogni caso il CINECA, della legge 55/90oltre a quanto sopra indicato, si riserva la possibilità facoltà di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltatiapplicare eventuali sanzioni.

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Samples: Construction Contract

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. Ai fini del 1. La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto si applica integralmente l’art.118 ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 163/06 50/2016. 2. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà non concedere nessuna autorizzazione in tal senso. 3. In ogni caso la ditta subaffidataria dovrà: a) possedere tutte le qualifiche e s.m.i.. ∙ le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l’espletamento dei servizi subappaltati; b) osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 105 del D.lgs 50/2016; 4. In particolare, qualora si dovesse ricorrere al sub-appaltocaso di subappalto regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti, è necessario che: ∙ i concorrenti indichinofatto obbligo alla ditta aggiudicatrice di trasmettere, all'atto dell'offertaentro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, i lavori o le parti di essi che intendono sub-appaltare o affi- dare in cottimo; ∙ l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’esecuzione copia delle relative lavorazioni; ∙ al momento fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai sensi dell’art. 105 del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’Appaltatore tra- smetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle normative vigenti; ∙ non sussista, D.Lgs 50/2016. 5. La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti dell'affidatario del sub-appalto, alcuno dei divieti Comune dello svolgimento di tutti i servizi previsti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 nel presente Capitolato. 6. Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e successive modificazionisotto qualsiasi forma del presente contratto; ∙ l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. ∙ Resta comunque escluso, nel modo più assoluto, secondo il disposto ogni atto contrario è nullo di cui all'art.18, comma 10, della legge 55/90, la possibilità di ulteriore sub-appalto dei lavori già sub-appaltatidiritto.

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Samples: Capitolato d'Onere