Disciplina delle riserve Clausole campione

Disciplina delle riserve. Ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 7. 03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si specifica quanto segue: A. Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore 1. Il Direttore dei Lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all’esecutore in occasione della sottoscrizione. 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze o., mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
Disciplina delle riserve. 1. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2. Le riserve devono essere iscritte dall’Appaltatore, a pena di decadenza, sul primo atto dell’esecuzione idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, esplicando e quantificando la riserva stessa, dunque scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione, a pena di inammissibilità, le cifre di compenso pretese e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni ed incrementi rispetto all’importo iscritto. Qualora le riserve non vengano iscritte al momento della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità, l’Appaltatore deve provvedere in tal senso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni successivi. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. 4. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nei termini di cui sopra, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti di misura dei lavori e delle provviste, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 6. Ai fini dell’iscrizione delle riserve in corso di esecuzione delle attività contrattuali trovano altresì applicazione le...
Disciplina delle riserve. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante e/o Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la riserva (cioè la contestazione) che egli intenda formulare. Le riserve, a pena di decadenza, sono formulate dall’appaltatore alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l’appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve formulate devono essere confermate e trascritte dall’appaltatore sul Certificato di regolare esecuzione (CRE). Le riserve non espressamente confermate e trascritte sul CRE si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata dall’appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto. Sulle riserve dell’appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 30 giorni dalla conclusione dell’accordo quadro. È preclusa all’appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine.
Disciplina delle riserve. Premesso che l’art. 205, comma 2, III capoverso del codice dei contratti, prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 dello stesso Xxxxxx; ai sensi dall’art. 9 del Decreto n. 49 dd. 7. 03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di gestione delle contestazioni sugli aspetti tecnici e delle riserve, si specifica quanto segue: A. Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore
Disciplina delle riserve. Ai sensi dell’art. 9 del DM 07/03/2018 n.49 si precisa che la disciplina prevista dall’ente appaltante, è quella prevista dal DPR 207/2010, sebbene oggi abrogato e quindi il Direttore dei Lavori per la gestione della contestazione su aspetti tecnici e delle riserve si dovrà attenere a questa disciplina.

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  • Disciplina 1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

  • Sanzioni disciplinari 1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001. 3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam. 6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.