Common use of Disciplina generale Clause in Contracts

Disciplina generale. 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni. 1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa. Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.7 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo

Disciplina generale. 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale previsto dal CCNL delle Attività Ferroviarie è quello previsto al fissato, nel presente accordo, in 36 ore a tutti gli effetti. Per i lavoratori impiegati prevalentemente in attività di manovra e terminalizzazione la durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 34 ore. 1.2 Le parti confermano il valore della contrattazione quale elemento risolutivo per coniugare le esigenze del mercato e quelle tecnico- organizzative con l’esigenza di tutela dei lavoratori in materia di articolazioni dell’orario di lavoro. In tale quadro, le eventuali variazioni a seguito delle procedure previste ai successivi punti 1.4, 1.5 e 1.6 saranno applicate a seguito di accordo raggiunto tra le parti ai livelli previsti all’art. 2 (Sistema delle Relazioni Industriali) del presente accordo. 1.3 In attuazione del secondo capoverso del punto 1.1 1.2 dell’art. 27 22 (Orario di lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione CCNL, possono essere concordati a livello di quanto previsto al unità produttiva regimi di flessibilità dell’orario settimanale per i lavoratori di cui alle lettere c) e d) del punto 1.2 1.6 dello stesso art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFche prevedano, almeno 45 giorni in ciascuno dei due periodi considerati, settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite di 42 ore settimanali, cui corrisponderanno settimane con durata dell’orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali, salvo che per le attività di manovra e terminalizzazione per le quali i limiti minimo e massimo dell’orario settimanale di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 40 e 28 ore. Almeno 2 mesi prima dell’applicazione delle della flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle della flessibilità stessestessa. In caso di accordo, da definire entro 20 trenta giorni dall’attivazione della procedura negozialenegoziale e nel rispetto dei limiti previsti al 1° capoverso del citato punto 1.2 dell’art. 22 del CCNL, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa una intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati nel rispetto dei limiti previsti al 23° capoverso del dello stesso punto 1.2 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 30 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). In ogni caso, sia in presenza che in assenza di accordo, al termine del periodo di flessibilità, le eventuali ore di lavoro eccedenti la durata settimanale di 36 o 34 ore calcolata come media del periodo, saranno considerate lavoro straordinario secondo quanto previsto al punto 3.1 dell’art. 23 (Lavoro straordinario) del CCNL. 1.2 1.4 In attuazione del 1° capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 30 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.5 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 22 del CCNL, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negozialenegoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni. Eventuali diverse modalità possono essere definite dalle parti a livello unità produttiva secondo quanto previsto ai precedenti 2° e 3° capoverso del presente punto 1.5. 1.4 1.6 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, qualora sia già in essere un orario spezzato, spezzato articolato con un intervallo non retribuito non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti1 ora, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi minimo e massimimassimo, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate interessate, almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa; analoga procedura sarà adottata in tutti i casi in cui la necessità di variazione dell’intervallo non retribuito rimanga all’interno degli stessi limiti minimo e massimo già in essere. Qualora, invece, la modifica, fermi restando i limiti minimi minimo e massimi massimo di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi minimo e massimi massimo in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzatospezzato in sostituzione dell’articolazione su prestazione unica giornaliera di cui alla lettera d) dello stesso punto 1.6, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze tecniche, organizzative o tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 30 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.5 1.7 In attuazione del 32° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, al a livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera ca) del punto 1.6 dello stesso art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni Allo stesso livello, per i lavoratori di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.6 In attuazione della lettera cui alle lettere a) e c) del punto 1.9 e 1.6 dell’art. 22 del 3CCNL può essere altresì concordata, in attuazione del 2° capoverso del punto 1.10 del citato art. 22, la riduzione del riposo giornaliero entro il limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie dello stesso riposo nell’arco dello sviluppo del turno programmato. In attuazione del 2° capoverso del punto 1.1 dello stesso art. 22 del CCNL, per i lavoratori operanti nei turni di cui sopra, la cui prestazione lavorativa sia programmata nella sequenza “pomeriggio-mattina-notte”, lo sviluppo del turno si intende realizzato su 28 giorni solari. 1.8 In attuazione dell’ultimo capoverso del punto 1.9 dell’art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, per le attività di manutenzione delle infrastrutture dell’infrastruttura svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 22 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto accordo, relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso del punto 1.10 dello stesso punto art. 22 del CCNL, per le stesse attività sono altresì confermate le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali disciplinate dal medesimo accordo nazionale, relativamente alla possibilità di riduzione del riposo giornaliero entro il limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11 ore medie dello stesso riposo fra due riposi settimanali. 1.9 dell’art. 27 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AFe del presente accordo sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale (punto 1.3, qualora tali 1° capoverso, art. 22 CCNL), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 22 CCNL), le modalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 22 CCNL), ivi comprese le flessibilità in entrata e in uscita per i lavoratori impiegati in attività siano svolte sistematicamente amministrative o tecnico-specialistiche disciplinate dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni accordi in essere alla data di cui al Capo IV applicazione del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AFCCNL. 1.7 1.10 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto accordo sono confermati gli accordi e confermate le vigenti disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati modificate dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contrattoaccordo.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie

Disciplina generale. 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni. 1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa. Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.7 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate tutte le modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale (punto 1.3, 1° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale (punto 1.5, 2° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), le modalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7 art. 28 CCNL Mobilità/Area AF) e della prestazione unica giornaliera (punto 1.6, lettera d), art. 28 CCNL Mobilità/Area AF). Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate, quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto. 1.8 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e confermate le vigenti disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.

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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs

Disciplina generale. 1.1 Per Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, è stata introdotta una parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le tipologie di apprendistato. In particolare, sono state recepite le disposizioni afferenti la tempistica entro la quale dovrà essere definito il personale delle Società piano formativo individuale, prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del Gruppo FS l’orario contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro settimanale è quello previsto di effettuare un’idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane. Appare opportuno precisare che tale tempistica non incide in alcun modo sulla procedura relativa al punto 1.1 dell’artrilascio del parere di conformità ad opera degli EBT, che resta confermata in toto. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AFSi tratta, almeno 45 giorni prima dell’applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti, l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3infatti, di norma 2 mesi prima della due adempimenti diversi: mentre il piano formativo presentato all’EBT non è nominativo, ma individua solamente il numero degli apprendisti ed il relativo inquadramento finale, il piano formativo individuale presuppone l’avvenuto rilascio del parere di conformità ed è il programma formativo di uno specifico lavoratore con il quale il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di apprendistato. Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla proroga del termine di scadenza prevista per l’attuazione della variazionedel contratto di apprendistato, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi, nel caso in cui il rapporto subisca nel corso della quale sarà anche svolta dello svolgimento una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzativesospensione involontaria (ad esempio malattia od infortunio dell’apprendista), tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista con il correlativo obbligo per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario il datore di lavoro settimanale di comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto. Con riferimento al finanziamento dell’attività formativa è su 5 giornistato previsto che gli apprendisti possano essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo For. 1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa. Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenuteTe. 1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.7 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.

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Samples: Accordo Di Riordino Sull’apprendistato, Accordo Di Riordino Sull’apprendistato

Disciplina generale. 1.1 Per il personale delle Società del Gruppo FS l’orario l'orario di lavoro settimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’artdell'art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Per l’attuazione l'attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazione dell'applicazione delle flessibilità in oggetto le parti attiveranno una specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativa inerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono l’attuazione l'attuazione delle flessibilità stesse. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione dall'attivazione della procedura negoziale, le parti converranno sulla durata del periodo interessato all’attuazione all'attuazione della flessibilità e sui limiti massimo e minimo dell’orario dell'orario settimanale da attuare. Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa un'intesa tra le parti, l’Azienda l'Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei termini fissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’artdell'art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 del ripetuto art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunque alle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorni prima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuative della flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanali minimo e massimo). 1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’artdell'art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza prevista per l’attuazione l'attuazione della variazione, le parti attiveranno al competente livello di contrattazione aziendale una specifica procedura negoziale nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione dall'attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. Nel caso non venga raggiunta un’intesaun'intesa, risulterà applicabile quanto previsto all’ultimo all'ultimo capoverso del punto 1.3 dell’artdell'art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’artdell'art. 27 28 del CCNL Mobilità/Area AF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di contrattazione aziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazione dall'attivazione della procedura negoziale, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalità di ripartizione dell’orario dell'orario di lavoro settimanale è su 5 giorni. 1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, in caso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi e massimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessate almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazione e, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specifica procedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione, sulle esigenze organizzative, tecniche e produttive che motivano la variazione stessa. Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cui al 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazione rispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima della scadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno una specifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nel corso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttive che richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orario spezzato. In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazione della procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalità ed alla scadenza convenute. 1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttiva le parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 ore della prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 – 5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedano tale flessibilità alla data di entrata in vigore del presente contratto. 1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoverso del punto 1.10 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, per le attività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazione dell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dello stesso art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermate tutte le modalità di programmazione, nonché le relative procedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in essere alla data di stipula del presente contratto relativamente alla possibilità di effettuazione della 3a notte, non consecutiva, tra due riposi settimanali. In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività siano svolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzione infrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazione delle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i.. Le norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addetti ai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF. 1.7 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e del presente contratto sono confermati gli accordi e le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazione del personale e gli eventuali connessi aspetti economici ove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF del 16.12.2016 e dal presente contratto.

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