Disciplina. dell’inquadramento del personale trasferito Ambito di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001) 1. Il presente Titolo II (Nota 1) disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell’ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferi- mento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi. Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V” 1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita. 2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- parto, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Locali. 3. omissis ... (Nota 1) 4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448. Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio 1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’en- te di destinazione. 2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- za, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento. 3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al perso- nale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipen- dio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del per- sonale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione. 4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamen- te al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448. 5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai com- mi 3 e 4, in godimento presso l’amministra- zione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27 CCNL 5.10.2001 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del com- parto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrat- tazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di svi- luppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispet- to a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corri- spondente alla ex indennità di amministrazio- ne in godimento. ... omissis ... (Nota 1) 1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al persona- le trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel com- parto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti con- vengono che la disciplina degli istituti di se- guito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti: a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenen- za nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione (Nota 1) e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in re- lazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Disciplina. dell’inquadramento a) Nullità parziale. Allorquando due o più contratti, stipulati con un unico atto o con più atti distinti, siano collegati tra loro in funzione del personale trasferito Ambito risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di applicazione (art. 26 CCNL 5.10.2001)
1. Il presente Titolo II (Nota 1) disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell’ANASreciproca dipendenza, in occasione modo che le vicende dell’uno si ripercuotano sull’altro o sugli altri, condizionandone non solo l’esecuzio- ne ma anche la validità, si applica ad essi, proprio in ragione della loro stretta interdipendenza che deter- mina una condizione di processi di mobilitàunitarietà teleologica, già attuati o da attuareil disposto dell’art. 1419, a seguito di trasferi- mento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi.
Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V”
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale c.c., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell’intero contratto, ove risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- partosuo contenuto che è colpita dalla nullità. Cass. 30 maggio 1987, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Localin. 4822.
3b) Motivo illecito. omissis ... (Nota 1)
4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data Perché possa configurarsi un collegamento di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema negozi di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’en- te di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- zasenso tecnico, che è utile agli effetti di tutti gli istituti impone la considerazione unitaria della fattispecie (nella specie invocata sotto il prospettato profilo della nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al perso- nale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipen- dio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del per- sonale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamen- te al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai com- mi 3 e 4, in godimento presso l’amministra- zione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramentomotivo, ai sensi dell’art. 27 CCNL 5.10.2001 presso l’ente 1345 c.c.), è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, ma che può risultare anche tacitamente, di destinazionevolere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, l’eventuale differenza viene conservata a titolo ma anche il collegamento ed il coordinamen- to di retribuzione individuale essi per la realizzazione di anzianitàun fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delle parti all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra. Cass. 18 aprile 1984, n. 2544.
6c) Condizione sospensiva. Qualora l’operatività di un contratto (nella specie, agenzia) venga subordinata dalle parti al perfezio- narsi di un altro contratto fra una di esse ed un terzo (nella specie, fornitura al preponente di componenti degli impianti industriali dei quali l’agente avrebbe dovuto promuovere la vendita), il collegamento fun- zionale fra l’uno e l’altro negozio si traduce, per il primo, in una condizione di natura sospensiva, in quanto la sua efficacia viene a trovare presupposto nella conclusione del secondo. Ne consegue che il mancato verificarsi di tale condizione osta a che il contratto concluso, ancorché ad esecuzione continuata o periodica, possa produrre qualsiasi effetto, restando in particolar modo inapplicabile il disposto dell’art. 1360, comma 0, x.x., xxxxx xxxxxxxx delle prestazioni già eseguite, il quale riguarda la diversa ipotesi della condizione risolutiva. Cass. 7 febbraio 1985, n. 949.
d) Eccezione di inadempimento. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli principio inadimplenti non est adimplendum (art. 1460 c.c.) opera anche con riguardo ad esaurimento trasferitoinadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi solo se le parti, nell’esercizio del loro potere di autonomia, abbiano dato luogo a distinti rapporti negoziali, contestuali o meno, i quali, pur caratterizzandosi ognuno in applicazione del presente contrattofunzione della propria causa e conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, presso enti del com- parto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso siano stati concepiti e continuativo voluti come funzional- mente e teleologicamente collegati tra loro e posti in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrat- tazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di svi- luppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispet- to a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corri- spondente alla ex indennità di amministrazio- ne in godimento. ... omissis ... (Nota 1)
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al persona- le trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel com- parto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavororeciproca interdipendenza, nella fase di transizionesicché le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, le parti con- vengono che condizionandone la disciplina degli istituti di se- guito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate validità e non fruite presso l’amministrazione di appartenen- za nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione (Nota 1) e il dipendente può fruire delle ferie non fruitel’efficacia. Cass. 5 giugno 1984, previa autorizzazione del dirigente in re- lazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;n. 3397.
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Samples: Contratti in Generale
Disciplina. dell’inquadramento Per il personale ATA, la norma cui si deve fare riferimento permane l’articolo 97 del personale trasferito Ambito di applicazione (artvigente C.C.N.L., Comparto scuola, 2006/2009, che non risulta inciso dalla riforma del 2009. 26 CCNL 5.10.2001)
1. Il presente Titolo II (Nota 1) La richiamata norma contrattuale disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeripresupposti e i limiti della sospensione cautelare, nonché del personale dell’ANASobbligatoria e facoltativa, in occasione corso di processi di mobilitàprocedimento penale, già attuati o da attuare, a seguito di trasferi- mento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi.
Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V”
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi regolando altresì gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto provvedimento sulla retribuzione del dipendente. La sospensione dal servizio con decorrenza anticipata rispetto privazione della retribuzione opera d’ufficio quando il lavoratore è sottoposto a quella stabilita.
2misura restrittiva della liberta personale o a procedimento penale per i reati indicati dall’art. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui 58 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Fuori da questi casi, l’Amministrazione può facoltativamente disporla quando il dipendente sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- parto, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Locali.
3. omissis ... (Nota 1)
4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio
1. Il rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’en- te di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- za, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al perso- nale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipen- dio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del per- sonale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamen- te al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai com- mi 3 e 4, in godimento presso l’amministra- zione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, licenziamento ai sensi dell’art. 27 95, commi 8 e 9 del CCNL 5.10.2001 presso l’ente di destinazionevigente. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferitocomma 1, della legge n. 97 del 2001, in applicazione alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del presente contratto2001. Ai sensi del comma 7, presso enti del com- parto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria Dcitato articolo 97, posizione economica D5; al dipendente sospeso deve essere corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale, nonché gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti. Per quanto riguarda la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata competenza ad adottare i relativi provvedimenti si rinvia a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrat- tazione decentrata integrativa, la collocazione quanto detto sopra a proposito del personale trasferito in una posizione di svi- luppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispet- to a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corri- spondente alla ex indennità di amministrazio- ne in godimento. ... omissis ... (Nota 1)
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al persona- le trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel com- parto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti con- vengono che la disciplina degli istituti di se- guito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenen- za nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione (Nota 1) e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in re- lazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;docente.
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Samples: Codice Disciplinare
Disciplina. dell’inquadramento del personale trasferito Ambito L’apprendistato, a seguito della riscrittura della relativa disciplina, operata con X.Xxx. n. 81/2015, è definito come un contratto di applicazione lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 26 CCNL 5.10.200141, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015)
1. Il presente Titolo II Nel codice civile tale figura è conosciuta come tirocinio e viene compiutamente disciplinato con una specifica normativa separata per la prima volta con legge n. 25/1955, che lo inquadra come un rapporto di lavoro subordinato speciale, avente causa mista: la causa tipica del normale contratto di lavoro subordinato (Nota 1scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione) disciplina i criteri che si arricchisce qui di inquadramento un ulteriore obbligo, quello della formazione professionale, che il datore di lavoro è tenuto ad erogare al lavoratore. Più volte ritoccato ed il trattamento economico da applicare nei confronti integrato, l’istituto viene ampiamente riformato per effetto del personale D.Lgs. n. 276/2003 (cd. Xxxxx Xxxxx), che scompone la fattispecie in una triade di sotto modelli, concepita in relazione alla qualifica conseguibile dall’apprendista. Nonostante gli interventi correttivi posti in essere nel 2005 e nel 2008 la riforma dell’apprendistato ha stentato a decollare. Tra gli ostacoli all’avvio di tale fattispecie si possono annoverare l’inestricabile intreccio di competenze legislative riconducibili ai diversi aspetti del comparto dei Ministericontratto, nonché del personale dell’ANASle limitate risorse pubbliche stanziate a sostegno della formazione, le persistenti difficoltà di dialogo tra sistema formativo ed imprese. Così, in occasione forza della delega contenuta nella legge n. 247/2007, confermata dalla legge n. 183/2010, il Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) ha provveduto al riordino della normativa in materia. In tale normativa viene definita per la prima volta la fattispecie come un contratto di processi lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, recante disciplina organica dei contratti di mobilità, già attuati o da attuarelavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della L. 10 dicembre 2014, n. 183, sono intervenute diverse novità in materia di apprendistato. La prima e forse più evidente è stata l’abrogazione del cd. Testo Unico n. 167/2011 e l’ampia novella della precedente disciplina viene interamente confluita al Capo V del D.Lgs. n. 81/2015. Si conferma che tale tipologia contrattuale è da considerarsi quale contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione e si disciplina l’articolazione interna delle tre tipologie di apprendistato. In particolare, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’apprendistato professionalizzante e, infine l’apprendistato di alta formazione e ricerca, istituti questi oggetto dell’Accordo del 19 luglio i quali sono di seguito esaminati. Uno tra gli accordi sottoscritti il 19 luglio u.s. riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma d’istruzione secondaria superiore e il certificato di trasferi- mento specializzazione tecnica superiore. Si tratta di una forma di apprendistato che coniuga l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative con la formazione effettuata in azienda. Tale istituto offre ai giovani la possibilità di apprendere un mestiere e contemporaneamente di acquisire un titolo di studio, conseguire un diploma di qualifica triennale o quadriennale, conseguire il diploma d’istruzione secondaria superiore (maturità), conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Questa tipologia, pertanto, continua a far riferimento alla dimensione scolastica della sua vocazione, per previsione espressa e per aver legato, ad esempio, la durata della sola componente formativa alla qualifica ed al diploma che permette agli adolescenti di completare il ciclo di studi ed ai giovani maggiorenni, fino ai 25 anni, di conseguire un titolo di studio. I soggetti destinatari di tale tipologia contrattuale sono i giovani di età compresa tra i 15 anni e i 25 anni, mentre il periodo del contratto è determinato in ragione della qualifica o del diploma da conseguire, ma comunque non può superare i tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale; periodi prorogabili fino ad un anno pei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi L’apprendimento è in forma duale, nel senso che una parte della formazione avviene sul posto di lavoro sotto la diretta responsabilità dell’azienda mentre un’altra parte viene svolta sotto la responsabilità di un centro di formazione professionale o di un istituto scolastico, e di deleghe norma viene svolta presso la struttura formativa. La durata della formazione svolta sotto l’egida delle strutture formative è in relazione al percorso di funzioni studi scelto (una media di circa 400 ore all’anno). Al termine della formazione l’apprendista deve sostenere l’esame relativo al percorso di studio scelto. L’azienda ovviamente deve possedere capacità strutturali (spazi), tecniche (dotazioni strumentali) e formative (tutor aziendali). Per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, diversamente per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione. Nel contratto in premessa, siglato il 19 luglio, nel premettere la valorizzazione di tale tipologia di apprendistato, si specifica che visto il doppio status di studente e lavoratore dell’apprendista, la disciplina prevista nell’Accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività, compresa quella formativa, svolta in azienda. La proroga del contratto per i datori di lavoro viene ammessa esplicitamente fino ad un anno per i giovani che si trovano in una delle due condizioni: che abbiano hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze statali al sistema delle autonomie locali tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai sen- si delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi.
Nota 1: il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO V”
1. Il personale fini dell’acquisizione del comparto dei Ministeri certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’art. 2615, comma 6, del D.Lgs. n. 226 del 2005, ovvero che al termine dei suddetti percorsi, non abbiano conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. In linea col dettato legislativo, si dispone che per il periodo di prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto, la cui durata è pari 160 ore di presenza in azienda. Nell’Accordo viene esplicitato, inoltre, che il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante ma solo successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. L’altro Accordo sottoscritto il 19 luglio riguarda l’apprendistato professionalizzante. Tale istituto è stato istituito con il X.Xxx. n. 276/2003 (Riforma Biagi) per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Il nome di tale tipologia di apprendistato caratterizza già la sua funzione: si tratta di un contratto di mestiere, che calibra meglio il riferimento improprio della rubrica alla qualifica, con decorrenza dalla data di effetti- va messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie locali, pre- visti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto analoga dicitura a quella stabilita.
2inserita nel primo tipo. Con decorrenza dalla data Non si tratta di inquadramento una qualifica professionale intesa come titolo di studio, quanto piuttosto di una qualificazione, come si legge nel corpo nell’art. 43, comma 9, del D.Lgs. 81/2015, ossia di una qualifica professionale ai fini contrattuali, cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del com- parto, si applicano esclusivamente le disposi- zioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali tradizionalmente è sempre stato volto questo contratto. Si tratta ancora di la- voro del comparto delle Regioni e delle Auto- nomie Locali.
3. omissis ... (Nota 1)
4. ll personale dell’ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a di- sposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni conte- nute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Nota 1: comma disapplicato in quanto di ca- rattere transitorio
1. Il un rapporto di lavoro in cui la formazione è improntata alla professionalizzazione del personale trasferitogiovane d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, ma che una volta di più ha obiettivi occupazionali. Ne è riprova anche il limite alla durata formativa, rimesso nel dettaglio alla contrattazione collettiva e fissato qui in applicazione delle disposizioni tre anni come termine massimo (cinque per il settore artigiano). Nel complesso dei tre anni si riservano centoventi ore di formazione dedicata alle competenze di base e trasversali, mentre nulla si dice del presente contrattotempo impiegato in attività di addestramento prativo. Alle parti sociali è demandato il compito di dettagliare la parte formativa, continua senza interruzioninella sua durata e nelle modalità di erogazione, al settore di riferimento in ragione di due criteri: l’età dell’apprendista – considerando anche che possa essere già un lavoratore formato o in possesso di competenze di base o specifiche – ed il tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Sulla formazione di competenze più tecniche e professionalizzanti, il percorso individuato deve essere coerente con l’en- te di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta in- tegralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l’ente di provenien- za, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al perso- nale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipen- dio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema profili stabiliti dai sistemi di classificazione del per- sonale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazioneed inquadramento contrattuali.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamen- te al personale trasferito dall’ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai com- mi 3 e 4, in godimento presso l’amministra- zione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27 CCNL 5.10.2001 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del com- parto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrat- tazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di svi- luppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispet- to a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corri- spondente alla ex indennità di amministrazio- ne in godimento. ... omissis ... (Nota 1)
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al persona- le trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel com- parto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti con- vengono che la disciplina degli istituti di se- guito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenen- za nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione (Nota 1) e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in re- lazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
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Samples: Accordo Di Rinnovo Della Disciplina Delle Tre Forme Di Apprendistato