DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO Clausole campione

DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Qualora la ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questi potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sul deposito definitivo. Alla ditta, verificandosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente il contratto in relazione alle future disponibilità economiche e finanziarie di bilancio, previo preavviso di almeno 120 giorni, ovvero di ridurre in qualsiasi momento i servizi oggetto d’appalto senza che l’appaltatore possa avanzare riserve o pretese. In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, da notificarsi a mezzo Posta elettronica certificata con preavviso di almeno 120 giorni, la stazione appaltante incamererà per intero la cauzione prevista dal presente capitolato e potrà affidare l’appalto all’impresa classificatasi seconda in sede di gara, alle medesime condizioni.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o concludere anticipatamente, con semplice preavviso di 30 giorni, ovvero di ridurre in qualsiasi momento i servizi oggetto dell’appalto o anche di attivarlo/proseguirlo in misura parziale, senza che l’appaltatore possa avanzare riserve o pretese; in tali casi si fa luogo alla riduzione proporzionale del compenso pattuito.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempienze riconoscendo il compenso adeguato al servizio svolto e, comunque, rimane salva la facoltà di interrompere il servizio, disdettando il contratto, in caso del venir meno dell’utilità e dell’interesse pubblico del progetto relativo alla struttura museale, con preavviso di due mesi.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Il locatore può rescindere il contratto di noleggio per motivi gravi in qualsiasi momento con effetto immediato. Per motivi gravi s'intende, segnatamente: a) se il locatario con obblighi di pagamento derivanti dal contratto, nonostante un sollecito sotto diffida di conseguenze legali e stabilendo una proroga di 14 giorni, è in mora da almeno 3 mesi; b) se il locatario viola le disposizioni contrattuali essenziali, in particolare secondo i paragrafi 8 e 10; c) in caso di perdita, danno totale (costi di riparazione superiori al valore del veicolo). In questo caso, al locatario verrà addebitato il valore residuo del veicolo; d) in caso di morte o infermità del locatario; e) quando l'attività è cessata, quando viene trasferita la sede legale o il domicilio del locatario fuori dalla Svizzera.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Qualora l’operatore economico dovesse recedere dal contratto prime della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall’Azienda, questi potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sul deposito definitivo. All’operatore economico, verificandosi il caso in cui al paragrafo precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.
DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO. Entrambi i contraiti sono tenuti a fornire interamente le prestazioni concordate contrattualmente fino all’efficacia dello scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto a seguito di insolvenza del cliente, questo obbligo per Bouygues sussiste solo quando il cliente assicura anticipatamente il pagamento delle prestazioni ancora da erogare. In caso di disdetta anticipata del contratto, Xxxxxxxx ha il diritto di ricevere il compenso per il lavoro prestato fino allo scioglimento contrattuale. Se il cliente recede unilateralmente dal contratto, Xxxxxxxx ha diritto al risarcimento arrecato da tale recesso, ovvero del mancato fatturato.

Related to DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Efficacia del contratto Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti.

  • SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell’affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

  • DISCIPLINA DEL CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA

  • Ammontare del contratto L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ) al netto dell'I.V.A., I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.