DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE Clausole campione

DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE a) Allianz Global Assistance si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettua- zione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge; b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate; c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assi- curazioni, le prestazioni previste dalla presente polizza sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione; d) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; e) per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana. Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE. In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate: a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge; b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate; c) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino agli importi stabiliti nelle singole prestazioni. Eventuali eccedenze rispetto a tali importi, resteranno a carico dell’Assicurato; e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro; f) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora il titolare dell’Attività dichiarata oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dei locali adibiti all’Attività dichiarata, possa presenziare durante i lavori di ripristino.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE a) Allianz Global Assistance si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettua- zione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge; b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate; c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assi- curazioni, le prestazioni previste dalla presente polizza sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione;
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrat- tuale e secondo quanto previsto nelle singole ga- ranzie; all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi sen- za il preventivo contatto ed autorizzazione da par- te della stessa; c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chie- dere all’Assicurato il rimborso delle spese soste- nute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla leg- ge;

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  • DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Disposizioni comuni 1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2. 2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: - dalle ore 10 alle ore 12 antimeridiane; - dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane. 3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'articolo 1, commi 1 e 2 e all'articolo 3, commi 1 e 2 del presente accordo integra, per la sola malattia, gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'articolo 42, comma 1, punto 10) dell'all. A) al X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. In caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata. 4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL. 5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo. 6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate. 7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL. 23.7.1976. 8. Gli importi dei ratei di 13^ e 14^ relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL. 9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia. 10. Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27.11.2000 (area operativa della mobilità).

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.