DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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Samples: www.ilviaggiochetimanca.com, www.bashoviaggi.it, www.yescode.com
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2.-L’ Assicurato 2.-L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Struttu- ra Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIOTrasporto Sanitario) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATORientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTERientro dell’Assicurato con- valescente) – - 07 (TRASPORTO DELLA SALMATrasporto della salma) – - 08 (RIENTRO DEI FAMILIARIRientro dei familiari) – - 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELLRientro anticipato dell’ ASSICURATOAssicurato) – - 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIAREViaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spesespe- se, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, spesa provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati A parziale deroga dell’Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICU- RAZIONE, per i residenti all’estero all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le spese Garanzie/Prestazioni di rientro cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assi- curato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell’Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro rientro/ trasporto in Italia. 2.-L’ Assicurato L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la previa autorizzazione della Struttura OrganizzativaOrganizzativa ed a Suo insindacabile giudizio. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoliai punti: 04 (3-TRASPORTO SANITARIO) - 05 (; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (; 5-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (; 6-RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (FAMILIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 7-VIAGGIO DI UN FAMILIARE), FAMIGLIARE; 8-RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO; 14-RIMPATRIO SALMA; qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore oggettivi e documentabili, si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto da struttura ospedaliera e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo indicato nella scheda di Euro 1.000,00 polizza e comunque nella misura strettamente necessarianecessaria ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa. 1.-Per A parziale deroga dell’Art. 1.1- “Premessa” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale”, per gli Assicurati stranieri residenti all’estero in Italia o domiciliati temporaneamente in Italia, le spese Garanzie/Prestazioni di rientro cui di cui ai punti: 3-TRASPORTO SANITARIO; 4-RIENTRO SANITARIO DELL’ ASSICURATO; 05-RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE; 6-RIENTRO DEI FAMILIARI O DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO; 14- RIMPATRIO SALMA; sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro rientro/trasporto in Italia. 2.-L’ Assicurato L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Viaggio Singolo
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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Samples: www.4winds.it
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Garanzie/ Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIOTrasporto Sanitario) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATORientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTERientro dell’Assicu- rato convalescente) – - 07 (TRASPORTO DELLA SALMATrasporto della salma) – - 08 (RIENTRO DEI FAMILIARIRientro dei familiari) – - 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELLRientro anticipato dell’ ASSICURATOAssicurato) – - 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIAREViaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative re- lative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, spesa provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati A parziale deroga dell’Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, per i residenti all’estero all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati tem- poraneamente in Italia, le spese Garanzie/Prestazioni di rientro cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) - 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rien- tro anticipato dell’Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro rientro/ trasporto in Italia. 2.-L’ Assicurato L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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Samples: www.caldana.it
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI. Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIOTrasporto Sanitario) - 05 (RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATORientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTERientro dell’Assicurato convalescente) – 07 (TRASPORTO DELLA SALMATrasporto della salma) – - 08 (RIENTRO DEI FAMILIARIRientro dei familiari) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELLRientro anticipato dell’ ASSICURATOAssicurato) – - 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIAREViaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale (valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, spesa provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati A parziale deroga dell’Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, per i residenti all’estero all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati temporaneamente in Italia, le spese Garanzie/Prestazioni di rientro cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) – 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) – 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell’ Assicurato) sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro rientro/trasporto in Italia. 2.-L’ Assicurato L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
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Samples: www.viaggidellelefante.it