Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti Clausole campione

Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti. In Svizzera, il fondo a ombrello ovvero i comparti non hanno personalità giuridica. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’imposta sul capitale. Per contro, i redditi distribuiti sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (imposta alla fonte del 35% sui proventi del capitale mobile). Gli utili di capitale realizzati dai comparti a seguito della vendita di valori patrimoniali sono esenti da imposta preventiva, a condizione che siano distribuiti con cedola separata. Per ciascun comparto, la direzione del fondo può richiedere il rimborso completo dell’imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi svizzeri del comparto corrispondente. Gli investitori1 domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva svizzera dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale o presentando una richiesta di rimborso separata. Gli investitori domiciliati all’estero possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva in base alla convenzione di doppia imposizione eventualmente vigente tra la Svizzera e i rispettivi paesi di domicilio. In mancanza di tale convenzione non esiste alcuna possibilità di rimborso. I redditi che fluiscono nei comparti vengono interamente generati da fonti svizzere. I comparti, pertanto, non si qualificano ai fini della procedura della dichiarazione bancaria (procedura dell’affidavit). Nel caso di un fondo a ombrello o dei rispettivi comparti che investono esclusivamente in metalli preziosi fisici che non generano alcun ricavo, la questione relativa all’imposta preventiva si pone unicamente per quanto riguarda i ricavi derivanti da mezzi liquidi, la cui entità può essere sostanziale unicamente nella fase di liquidazione del fondo a ombrello o dei suoi comparti. A seconda del soggetto che detiene direttamente o indirettamente le quote, è possibile che sia i redditi sia gli utili di capitale, distribuiti o capitalizzati, siano assoggettati in parte o del tutto a una cosiddetta imposta degli agenti di pagamento (ad es. imposta liberatoria alla fonte, tassazione europea dei redditi da risparmio, Foreign Account Tax Compliance Act). Nell’ambito dei comparti Raiffeisen ETF – Solid Gold, Raiffeisen ETF – Solid Gold Ounces e Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable, i redditi non derivano dagli investimenti in oro, ma solo dalla liquidità che, ad eccezione di un’eventuale fase di liquidazione, non raggiungeranno livelli sostanziali. I redditi correnti non saranno tali da coprire le commissioni reg...
Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti. In Svizzera, il fondo a ombrello o i comparti non hanno personalità giuridica. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito, né all’imposta sul capitale. Per ciascun comparto la direzione del fondo può richiedere il rimborso completo dell’imposta preventiva svizzera prelevata sui redditi svizzeri del comparto corrispondente. I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere soggetti alle rispettive detrazioni dell’imposta alla fonte del Paese in cui si effettua l’investimento. Sulla base di vigenti convenzioni di doppia imposizione o accordi analoghi, la direzione del fondo richiede nel limite del possibile il rimborso di tali imposte per gli investitori domiciliati in Svizzera. I ricavi distribuiti dai comparti ad investitori domiciliati in Svizzera sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (imposta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale documentati tramite cedola separata sono esenti da imposta preventiva. I redditi sono distribuiti agli investitori domiciliati all’estero senza deduzione dell’imposta preventiva svizzera qualora provengano per un minimo dell’80% da fonti estere. A tal fine, deve però sussistere l’attestazione di una banca in cui si conferma per iscritto che le relative quote si trovano presso di essa nel deposito di un investitore domiciliato all’estero e che i redditi vengono accreditati sul suo conto (dichiarazione bancaria o affidavit). Non può essere fornita alcuna garanzia che i redditi del fondo a ombrello derivino per un minimo dell’80% da fonti estere. Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva dichiarando i relativi redditi nella dichiarazione fiscale o presentando una richiesta di rimborso separata. Gli investitori domiciliati all’estero possono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva svizzera in base a convenzioni di doppia imposizione eventualmente vigenti tra la Svizzera e i rispettivi Paesi di domicilio. In mancanza di tali convenzioni non esiste alcuna possibilità di rimborso. Se un investitore domiciliato all’estero subisce una trattenuta dell’imposta preventiva a seguito della mancanza della dichiarazione bancaria, può richiederne il rimborso direttamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni a Berna sulla base del diritto svizzero. A seconda del soggetto che detiene direttamente o indirettamente le quote, è possibile che sia i redditi sia gli utili di capitale distribuiti o capitalizzati siano assoggettati in parte o del tutto a una cosiddetta im...
Disposizioni fiscali rilevanti per i comparti. Il fondo a ombrello risp. i comparti non hanno personalità giuridica in Svizzera. Non sono soggetti né all’imposta sul reddito né all’im- posta sul capitale. La direzione del fondo può richiedere per il comparto corrispon- dente il rimborso completo dell’imposta preventiva federale prele- vata sui redditi in Svizzera. I redditi e gli utili di capitale esteri possono essere assoggettati alle imposte alla fonte applicabili nei paesi in cui vengono effettuati gli investimenti. In virtù degli accordi sulla doppia imposizione o di convenzioni analoghe, la direzione del fondo richiederà, nel limite del possibile, il rimborso di tali imposte a favore degli investitori1 domiciliati in Svizzera. I redditi distribuiti dai comparti (a investitori domiciliati in Svizze- ra o all’estero) sono assoggettati all’imposta preventiva svizzera (ritenuta alla fonte) del 35%. Gli utili di capitale esposti/distribuiti separatamente sono esenti dall’imposta preventiva. Gli investitori domiciliati in Svizzera possono recuperare l’imposta preventiva detratta con un’indicazione nella loro dichiarazione fiscale oppure presentando una richiesta di rimborso separata.