Common use of DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO Clause in Contracts

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto presente contratto, a pena di nullità della cessione medesimastessa. 2. L’impresa Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Entedel Ministero della Salute. La In ogni caso, la cessione di azienda potrà essere effettuata solo a seguito della regolare e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti corretta esecuzione delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con effetti risolutivi sulla situazione quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in esseretema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo Articolo 47. 3. E’ fatto, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti altresì, divieto al Fornitore di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti conferire, in capo all’originaria concessionariaqualsiasi forma, procure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articoloai precedenti comma 1, l’Amministrazione2 e 3 , il Ministero della Salute, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 39.

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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ È fatto assoluto divieto al Fornitore alla Società di cederecedere il presente contratto, a qualsiasi titolofatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dalla vigente normativa, il contratto a pena di nullità della cessione medesimastessa. L’impresa Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Ai sensi della normativa vigente, l’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Si applicano le disposizioni in materia di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla Legge n. 52 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. E’ fatto, altresì, divieto alla stessa dal presente contrattoSocietà di conferire, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Entein qualsiasi forma, procure all’incasso. La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica. Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione. L’Impresa, in caso di azienda e gli atti di trasformazionecessione dei crediti, fusione e scissione relativi si impegna a comunicare il CIG 7663470F7D al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta eventualmente anche nell’atto di cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti mediante bonifico bancario o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno postale sul/i requisiti di carattere tecnico e professionale e conto/i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionariacorrente/i dedicato/i dell’Impresa medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inadempimento inosservanza da parte del Fornitore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, ha facoltà il presente contratto si intende risolto di dichiarare risolto il contrattodiritto.

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Samples: Contract

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore all’aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionela Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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Samples: Disciplinary Agreement

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazionela Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

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Samples: Service Agreement

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore all’Appaltatore di cederecedere il presente Contratto, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesimastessa, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti. L’impresa Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente: i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto; ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. 2. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contrattoContratto esclusivamente a banche, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di azienda e gli atti acquisto di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessionecrediti di impresa, e ferma restando la responsabilità solidale previa autorizzazione scritta della società cedente o scissaCommittente. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contrattoLe cessioni dei crediti devono essere notificate alla Committente. 3. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, con effetti risolutivi sulla situazione in esserequalsiasi forma, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionariaprocure all’incasso. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà danno nei termini e nei limiti di dichiarare risolto il contratto.cui all’art. 21

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Samples: Contratto Di Noleggio a Lungo Termine

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedereFatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, a qualsiasi titoloè vietata la cessione anche parziale del contratto , il contratto a pena di nullità della cessione medesimastessa. L’impresa può cedere Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi comunicare il CIG al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta eventualmente anche nell’atto di cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contrattopostale, con effetti risolutivi sulla situazione in esseresui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionariariportando il CIG. In caso di inadempimento inosservanza da parte del Fornitore degli dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, ha facoltà il presente contratto si intende risolto di dichiarare risolto il contrattodiritto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto