Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi aggiuntivi elencati nell’articolo 2014. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato convenzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore dell'Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 00.00.00.00.00 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato. Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
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Samples: Polizza Assicurativa, Polizza Assicurativa
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. comma 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio Cessionario del credito sia uno degli autoriparatori riparatori convenzionati con l’Assicuratore la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxx.xxxxxx.xx). L’AssicuratoIl Contraente o l’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore riparatore convenzionato con l’Assicuratorela Compagnia, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi aggiuntivi elencati nell’articolo 20al punto successivo 2.32. L’Assicurato Il Contraente o l’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore riparatore non conven- zionato convenzionato con l’Assicuratore la Compagnia e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare all’Assicuratore inoltrare alla Compagnia apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o • via email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. xxx.xxxxx@xx.xxxxxx.xxx; In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore della Compagnia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Altri Rischi Diversi
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. 4.12.1Divieto di cessione del credito Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice Codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende è prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessionario del credito sia Il Dealer Convenzionato o uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxwww.zurich- xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 204.12.2Richiesta di consenso alla cessione di credito. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contrattocontratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal Dealer Convenzionato o riparatore Zurich Help Point, dovrà inol- trare all’Assicuratore inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: • fax al numero 00.00.000.000 00.00.00.00.00 o • email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso 4.12.3Delega di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi pagamento del credito Nonostante quanto previsto dall’articolo 4.12.2 che precede, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal ricevimento della richiestapresente contratto avendo concordato la quantificazione dell’Indennizzo con il perito o con l’Assicuratore, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il consenso si intenderà negatopagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.
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Samples: Insurance Contract
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. comma 2, del codice Codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato il Contraente/ Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessionario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicuratoil Contraente/Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratorela Compagnia, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi aggiuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato 20 il Contraente/Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato convenzionato con l’Assicuratore la Compagnia e che intenda cedere a tale auto- riparatore autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore della Compagnia derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxwww.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi aggiuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti confron- ti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 02.83.430.111 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxdocumenti@zurich-connect.it. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro en- tro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso con- senso si intenderà negato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxwww.zurich-connect.it). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 02.83.430.111 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxdocumenti@zurich-connect.it. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
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Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi aggiuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti confron- ti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inol- trare inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro en- tro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso con- senso si intenderà negato.
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Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento. 6.12.1Divieto di cessione del credito Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice Codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicura- tore la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessiona- rio cessionario del credito sia il Dealer Convenzionato o uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore la Compagnia (il relativo elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxwww.zurich- xxxxxxx.xx). L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga 6.12.2Richiesta di consenso alla cessione di credito. L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal Dealer Convenzionato o da un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici ag- giuntivi elencati nell’articolo 20. L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contrattola Compagnia, dovrà inol- trare all’Assicuratore inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: • fax al numero 00.00.000.000 00.00.00.00.00 o email • e-mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx. In caso 6.12.3Delega di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi pagamento del credito Nonostante quanto previsto dall’articolo 6.12.2 che precede, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal ricevimento della richiestapresente contratto avendo concordato la quantificazione dell’Indennizzo con il perito o con l’Assicuratore, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il consenso si intenderà negatopagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.
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