Divieto di cessione e facoltà di recesso Clausole campione

Divieto di cessione e facoltà di recesso. L' aggiudicatario non potrà, in ogni caso, cedere l'appalto, né il relativo contratto, a pena di risoluzione, fermo restando il risarcimento dei danni derivanti all'Amministrazione da tale fattispecie. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: • cessione da parte dell’Appaltatore, dell’Impresa o del ramo di Impresa relativo alle prestazioni cui l’Appaltatore è obbligato ai sensi del presente capitolato; • sostituzione di una o più delle imprese consorziate o costituite in ATI, all’atto della stipula del contratto in corso di appalto. L’Appaltatore dovrà provvedere a notificare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 (venti) giorni dalla data dell’evento. In caso di mancato adempimento di quest’ultimo obbligo da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. L’Amministrazione per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione.
Divieto di cessione e facoltà di recesso. 18.1 È fatto divieto al cliente di cedere o trasferire, in qualunque forma, il rapporto contrattuale con InPost senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima. I Servizi acquistati non sono parimenti cedibili neppure singolarmente. 18.2 Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente accordo con un preavviso di 30 giorni a mezzo di comunicazione scritta. Nulla sarà dovuto all’altra Parte quale corrispettivo del recesso, salvo il pagamento del Servizio svolto da InPost alla data di efficacia del recesso.
Divieto di cessione e facoltà di recesso. L’impresa non potrà, in ogni caso, cedere l'appalto, né il relativo contratto, a pena di risoluzione, fermo restando il risarcimento dei danni derivanti alla stazione appaltante da tale fattispecie. Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: • cessione senza autorizzazione del Comune di Trieste da parte dell’appaltatore, dell’Azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui l’appaltatore è obbligato ai sensi del presente capitolato; L’impresa dovrà provvedere a notificare al Comune di Trieste, a mezzo posta elettronica certificata, del verificarsi di una delle suddette ipotesi entro 20 (venti) giorni dalla data dell’evento. In caso di mancato adempimento di quest’ultimo obbligo da parte dell’appaltatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. Il Comune di Trieste per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo P.E.C. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’impresa, della comunicazione.

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