Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSL. La ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%). L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltante.
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Samples: 158.255.242.116
Divieto di cessione e subappalto. E’ È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 105 del D.Lgs n.163/2006 n.50/16 e s.m.iss.mm.ii., e l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSLdell’Azienda Sanitaria interessata. La ditta Ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio della fornitura che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%)subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltatasubappaltante. Questa Azienda Sanitaria. non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguiti. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti dalla vigente normativa e dalla lex specialis dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, ( certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 3880, D. Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii.). E’ È fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio le forniture senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltantedi questa Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata da questa Azienda Sanitaria. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, relativamente ai contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett.a) del “Protocollo ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltanteappaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
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Samples: Patto Di Integrità
Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata la La cessione del contrattocontratto è vietata. Il subappalto è ammesso subappalto, nei limiti e con le modalità previste all’artmassimo del 30% dell’importo contrattuale, deve essere espressamente autorizzato dalla Stazione appaltante nel rispetto dell’art. 118 105 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.D. Lgs. 50/2016 a condizione, e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSL. La ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo sia stata indicata dal concorrente, nella documentazione presentata, la parte che si intende subappaltare e che, come indicato nel bando di gara, sia stata indicata una terna di subappaltatori (comma 6 del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%citato articolo). L’appaltatore L’aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore l’aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatoresubaggiudicatario, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafiadall’art. 105, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006)comma 7 del D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto all’appaltatore all’aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche di cui all’art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito in L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3 del DPR 252/1998. Ai sensi dell'art. 2 del “Protocollo di legalità”, è obbligato vietato alla ditta aggiudicataria di subappaltare o subaffidare il contratto a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data imprese partecipanti alla medesima procedura di ciascun pagamento effettuato, copia gara. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuateimprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltanteall’appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltanteappaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016. Le variazioni soggettive sono regolate dal comma 1 – lettera d) punto 2) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
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Samples: trasparenza.aulss9.veneto.it
Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSL. La ditta concorrente dovrà specificare già Le Ditte partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare. Il sub-appalto è regolato ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,. Le quote da dare in subappalto non potranno in ogni caso superare, nel loro complesso, il limite di legge. Le Ditte subappaltatrici dovranno essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia. Al subappalto si applica l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,. L'eventuale affidamento dei lavori in subappalto o cottimo, che dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, non esonera in alcun modo la concessionaria dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché la stessa resta comunque unica e sola responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi. È condizione indispensabile al subappalto, il deposito da parte dell’Appaltatore, entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle prestazioni, del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%). L’appaltatore deve contratto di subappalto o assimilato presso la Stazione Appaltante, fermo restando l’obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all’esecuzione dell’appalto. Qualora l’Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa influire sul buon andamento dell’appalto, potrà non autorizzare, anche per un periodo temporaneo, il subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltatastesso. Con il Non è consentito l’ulteriore subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappaltosubappalto presso l’Appaltante, l’appaltatore l’Appaltatore deve altresì trasmettere la documentazione certificazione attestante il possesso, possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38118, c. 2, n. 3, D. Lgs. n. 163/2006)163/2006 e ss.mm.ii,. E’ fatto divieto all’appaltatore Il mancato rispetto della presente disposizione comporta, oltre alle sanzioni penali, anche la facoltà dell’Appaltatore di subappaltare chiedere l’immediata risoluzione del contratto di appalto, l’incameramento della cauzione. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, imprese subappaltatrici debbono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi della legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in tutto qualsiasi forma, parziale e/o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltantetemporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitivaed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Appaltante che si riserva di valutare e decidere, a sua totale discrezione, sull’autorizzare o meno forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti) a seguito di domanda preventiva, presentata da parte dell’Appaltatore. L’Appaltante si riserva la facoltà di poter affidare all’Appaltatore mediante trattativa privata servizi complementari o nuovi, ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. a, X.Xxx n. 163/2006 e ss.mm.ii,. L'Amministrazione Comunale, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento diritto di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento chiedere il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltante., può risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi imputabili alla ditta appaltatrice:
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Samples: Disciplinare D’oneri
Divieto di cessione e subappalto. E’ È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 105 del D.Lgs n.163/2006 n. 50/16 e s.m.i., e . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSLdell’Azienda Sanitaria interessata. La ditta Ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio della fornitura che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%)subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltatasubappaltante. Questa Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguiti. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti dalla vigente normativa e dalla lex specialis dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 3880, D. Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i.). E’ È fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio le forniture senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltantedi questa Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata da questa Azienda Sanitaria. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e s.m.i., relativamente ai contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltanteappaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici
Divieto di cessione e subappalto. E’ vietata ' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la cessione perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Rezzato, fatta salva la possibilità di richiedere l’ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate. Non sono considerate cessioni, ai fini del contrattopresente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Il subappalto Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Per quanto riguarda i subappalti, è ammesso nei limiti fatto esplicito divieto di subappaltare i servizi di cui alla presente procedura. In ogni caso il Comune di Rezzato rimane estraneo al rapporto contrattuale fra ditta e con subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le modalità previste all’artresponsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno capo unicamente alla ditta aggiudicataria. 118 del D.Lgs n.163/2006 Quanto sopra è esteso alle imprese controllate e s.m.i.collegate di cui all'art. 2359 C.C., ovvero aderenti allo stesso raggruppamento e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSL. La ditta concorrente dovrà specificare già precedentemente indicate in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%). L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dalla lex specialis di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuatepresentazione dell'offerta. In ogni casocaso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa da subappaltatore occulto, unica responsabile verso il Comune di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento Rezzato e verso terzi si intenderà la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata dalla stazione appaltanteditta aggiudicataria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Divieto di cessione e subappalto. E’ È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 105 del D.Lgs n.163/2006 n. 50/16 e s.m.i., e . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AUSLdell’Azienda Sanitaria interessata. La ditta Ditta concorrente dovrà specificare già in sede di offerta la parte del servizio della fornitura che intende eventualmente subappaltare ( NB: dovrà essere inferiore al 30%)subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’attività subappaltatasubappaltante. Questa Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguiti. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalle norme vigenti dalla vigente normativa e dalla lex specialis dal Bando/Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 3880, D. Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i.). E’ È fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio le forniture senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltantedi questa Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere all’AUSL, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. In ogni caso, di fronte all’AUSL appaltante, l’aggiudicatario resta l’unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l’esecuzione a perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne l’adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori. L’AUSL potrà, a suo insindacabile giudizio, annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, mediante comunicazione scritta senza essere tenuta ad indennizzi o al risarcimento dei danni. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente richiesta ed autorizzata da questa Azienda Sanitaria. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, relativamente ai contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità” la stazione appaltanteappaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di