Divieto di storno Clausole campione

Divieto di storno. 16.1 Per tutto il periodo nel quale la Licenziante presterà i Servizi in favore del Cliente e per il periodo di un anno successivo alla cessazione del rapporto contrattuale in relazione ai Servizi, il Cliente si impegna a non assumere, né a sollecitare l’assunzione, nonché a non instaurare rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, anche di consulenza, con qualsiasi dipendente o collaboratore della Licenziante. 16.2 In caso di violazione di quanto stabilito al comma che precede, la Licenziante avrà diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta. Il Cliente, inoltre, sarà tenuto a corrispondere alla Licenziante, a titolo di penale, una somma pari al 200% dell’ultima retribuzione annuale del dipendente/collaboratore, salvo il diritto al maggior danno eventualmente subito dalla Licenziante. Il Cliente riconosce la congruità della penale alla luce dell’interesse che la Licenziante ha al rispetto da parte del Cliente delle previsioni di cui all’art.
Divieto di storno. 20.1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto e per 1 (un) anno successivo alla sua cessazione per qualsiasi ragione intervenuta, a non assumere, sollecitare l’assunzione e/o instaurare qualsivoglia rapporto di collaborazione o consulenza a qualsiasi titolo e durata, con qualsiasi dipendente e/o collaboratore di Cedacri e/o di qualunque società appartenente al gruppo Cedacri. 20.2. In caso di violazione di quanto previsto al precedente paragrafo, fermo restando il diritto di Cedacri di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., in conformità a quanto previsto all’articolo 9, il Fornitore dovrà corrispondere a Cedacri, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c., per ciascuna violazione, una somma pari al 200% (duecento/00 percento) dell’ultima retribuzione annuale lorda del dipendente/collaboratore interessato fatto in ogni caso salvo il diritto di Cedacri di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Il Fornitore dichiara di ritenere, anche tenuto conto dell’interesse di Cedacri al rispetto obblighi di cui al paragrafo che precede, la suddetta penale congrua e rinuncia sin da ora a qualsivoglia azione, pretesa o richiesta volta ad ottenere la riduzione della suddetta penale ai sensi dell’art. 1384 c.c.
Divieto di storno. Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun dirigente, dipendente o altro collaboratore di Mercatone Xxx e/o delle sue Affiliate, indipendentemente dalla natura legale del rapporto di lavoro in questione, senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxxxx Uno e/o delle sue Affiliate. Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino il divieto di storno di cui al presente articolo. Il Soggetto Interessato riconosce che il mancato rispetto di tale divieto (incluso il divieto a carico delle sue Parti Correlate) sarà considerato, inter alia, concorrenza sleale, con tutte le conseguenze del caso.