DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA’ Clausole campione

DOTAZIONE, RISERVA E PRIORITA’. La Legge di Bilancio 2019 non altera la natura rotativa del Fondo, le cui disponibilità continuano pertanto ad essere ricostituite per effetto dei rimborsi di capitale da parte degli Enti. Analogamente, resta affidato a CDP il compito di fissare la dotazione massima complessiva del Fondo (di seguito, “Dotazione”), nonché la possibilità di una sua rideterminazione periodica, in funzione delle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, comunque nei limiti degli oneri posti a carico del bilancio dello Stato dall’articolo 1, comma 58, della Legge Istitutiva. Ciò considerato, la Dotazione viene ora stabilita, fino a nuova determinazione (che sarà comunicata da CDP tramite apposito avviso sul proprio sito internet xxx.xxx.xx), in 28 (ventotto) milioni di euro. Ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della Legge di Bilancio 2019, fino a 8,4 (otto virgola quattro) milioni di euro pari al 30% della Dotazione sono riservati, fino al 31 dicembre 2020, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. La stessa disposizione prevede che il rimborso delle Anticipazioni FRP possa “essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018‐2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.”. In attuazione dell’articolo 1, comma 54, penultimo periodo, della Legge Istitutiva, la CDP si riserva di vincolare un’ulteriore percentuale della Dotazione, non superiore al 15% della stessa, al finanziamento di esigenze progettuali connesse a (i) interventi ammessi al cofinanziamento comunitario e (ii) ad opere relative al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico o da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. L’eventuale apposizione di tale vincolo da parte di CDP sarà reso noto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet di CDP con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla decorrenza del medesimo, nel quale sarà altresì indicata la sua durata. Allo scadere dei termini relativi ai vincoli di destinazione sopra indicati, tutte le risorse che risulteranno ancora non impegnate ‐ così come i rientri di capitale di tutte le Anticipazioni FRP ‐ confluiranno nella Dotazione. Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni e può operare in comple...

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  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Prestazione assicurata Esclusivamente con riferimento agli Assicurati che siano Lavoratori, Poste Assicura S.p.A. in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, verificatasi prima della scadenza della Copertura, che comporti ricovero, liquiderà, secondo le indicazioni del Contratto di Prestito Personale, mensilmente una somma pari all’importo delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell’anno riportato in dodicesimi) in scadenza come da piano di ammortamento originario e dovute dall’As- sicurato all’Ente Erogante trascorsi 60 giorni di Franchigia assoluta dalla data di ricovero con il limite massimo di 2.000,00 Euro per singola rata mensile. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, con un massimo di 12 Indennizzi mensili per ogni Sinistro e 18 nel corso della singola Copertura assicurativa. Pertanto, l’Assicurato prende espressamente atto ed accetta che l’Indennizzo liquidabile in ipotesi di Sinistro, con riferimento alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, potrà essere inferiore all’ammontare residuo del debito in linea ca- pitale alla data del Sinistro. Nessuna prestazione sarà corrisposta se per lo stesso periodo Poste Assicura S.p.A. abbia pagato altri importi a titolo di Indennizzo per il caso di Malattia Grave o di Disoccupazione. Tale garanzia cessa la sua efficacia in caso sia già stato liquidato da Poste Vita S.p.A. un Sinistro a causa di Morte oppure qualora sia già stato liquidato un Sinistro per Invalidità Totale e Permanente.

  • VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Nella medesima seduta pubblica di cui sopra, a seguire, alla presenza della Commissione Giudicatrice, si procede all’apertura tramite Piattaforma delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. La commissione giudicatrice procede in una o più sedute riservate all’esame e valutazione delle offerte tecniche presentate e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.1. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al manuale “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”; a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La Commissione giudicatrice procede, anche a seguire della medesima seduta pubblica di cui sopra, all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica la Commissione procede, nella medesima seduta pubblica, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità indicate nei manuali di utilizzo i prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup i casi di esclusione da disporre per: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; - mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.