Durata del contratto - Modalità assuntive Clausole campione

Durata del contratto - Modalità assuntive. Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto indicate in polizza. Per questo contratto è prevista una durata fissa a scelta del Contraente di 10 o 15 anni. L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato alla decorrenza del contratto, è di 18 anni mentre L’età assicurativa massima dell’Assicurato a scadenza è di 80 anni, per cui per gli Assicurati con età assicu- rativa superiore a 65 anni sarà possibile emettere solo contratti con durata massima di 10 anni. Nella tabella alla pagina seguente si riporta la documentazione prevista per la sottoscrizione del Contratto in relazione ai capitali assicurati ed all’età assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza. Comunque il capitale assicurato massimo non può essere superiore a Euro 350.000,00.
Durata del contratto - Modalità assuntive. La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La durata della copertura assicurativa è monoannuale, e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2021. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti. In caso di rinnovo, il Premio potrà subire delle variazioni in funzione dei capitali assicurati, nonché della nume- xxxxxx del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato, nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70. La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli Assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il set- tantesimo anno di età. L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno, e all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno. Non vengono inseriti in copertura gli associati al Contraente ai quali sia già stata liquidata la posizione assicura- tiva stipulata per il tramite del Contraente in periodi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto.
Durata del contratto - Modalità assuntive. La durata del contratto è il periodo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La durata della copertura assicurativa è monoannuale e alla scadenza si rinnova automaticamente sino al 1 Gennaio 2027. La copertura potrà proseguire oltre detta scadenza solo previo accordo tra le Parti. In caso di rinnovo, il premio potrà subire delle variazioni in funzione dei Capitali Assicurati, nonché della numerosità del Collettivo Assicurato riscontrato alla data di scadenza del Contratto, sulla base di quanto disposto al successivo Art. 17. Polizza, non deve essere inferiore ad anni 18, mentre quella massima non superiore ad anni 70. La copertura assicurativa non è rinnovabile per gli Assicurati che alla data del rinnovo abbiano superato il settantesimo anno di età. L’età “computabile” si esprime in anni interi e corrisponde • all’età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno • all’età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo compleanno. La Società si riserva comunque, in base all’esito del suddetto questionario, la facoltà di richiedere accertamenti sanitari e di subordinare la concessione della garanzia all’applicazione di un eventuale sovrappremio, di specifiche esclusioni o di rifiutare il rischio. Si precisa che in caso di presenza di tarature/esclusioni specifiche, le esclusioni varranno solo per la copertura volontaria facoltativa e che il sovrappremio sanitario sarà calcolato esclusivamente sulla parte integrativa, mentre la copertura obbligatoria rimarrà comunque inalterata. ln caso di rifiuto del rischio la copertura resterà operante per il capitale base preesistente. Non vengono inseriti in copertura gli aderenti al Contraente ai quali sia già stata liquidata la posizione assicurativa per invalidità permanente totale stipulata per il tramite del Contraente in periodi antecedenti la sottoscrizione del presente contratto.
Durata del contratto - Modalità assuntive. Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto indicate in polizza. Per questo contratto è prevista una durata fissa a scelta del Contraente di 10 o 15 anni. L’età assicurativa minima in ingresso dell’Assicurato alla decorrenza del contratto, è di 18 anni mentre quella massima è di 70 anni. L’età assicurativa massima dell’Assicurato a scadenza è di 80 anni, per cui per gli Assicurati con età assicurativa superiore a 65 anni sarà possibile emettere solo contratti con durata di 10 anni. Nella tabella di seguito si riporta la documentazione prevista per la sottoscrizione del Contratto in relazione ai capitali assicurati ed all’età assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza. Comunque il capitale assicurato massimo non può essere superiore a Euro 350.000,00. Fino a Euro 200.000,00 Dichiarazione di buono stato di salute (con clausola di carenza 6 mesi) Ovvero, nei casi in cui non sia possibile sottoscriverlo: Visita medica (come di seguito definita) con compilazione del Rapporto di visita medica e/o sottoscrizione questionari inviati dalla Compagnia Visita medica Analisi completa delle urine ed i se- guenti esami del sangue: emocromo completo, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, Glicemia, Hbs Ag e HCV (senza carenza) Da Euro 200.001,00 a Euro 350.000,00 Visita medica Analisi completa delle urine ed i se- guenti esami del sangue: emocromo completo, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, Glicemia, Hbs Ag e HCV (senza carenza) Visita medica Analisi completa delle urine ed i se- guenti esami del sangue: emocromo completo, colesterolo totale, HDL, LDL, trigliceridi, Glicemia, Hbs Ag e HCV (senza carenza)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).