Common use of Durata della garanzia Clause in Contracts

Durata della garanzia. La durata dell’assicurazione deve coincidere con la durata del finanziamento, con un minimo di 2 anni e un massimo di 10 anni (24 -120 mesi). La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento (anche parziale in caso di consolidamento del debito) e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione (anche in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento). Nel caso in cui si dovessero verificare eventi sospensivi o ritardi nell’attivazione della trattenuta sullo stipendio, oppure riduzioni del quinto dello stipendio per qualsiasi causa, che producano un allungamento del piano di rimborso del Finanziamento stabilito in fase di sottoscrizione del contratto di Finanziamento, la durata della copertura assicurativa verrà estesa a coprire il predetto allungamento. La copertura assicurativa verrà estesa anche nel caso in cui, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, il contratto di finanziamento venga notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento.

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