Durata dell’incarico. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, le tutele previste dalla legge n. 300/1970. Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
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Durata dell’incarico. Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, anni ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, dimissioni il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentante rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, le tutele previste dalla legge n. 300/1970. Su iniziativa dei lavoratori, lavoratori il Rappresentante rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione direzione aziendale. In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 le tutele previste dalla legge 300/70.
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Samples: c.c.n.l. Per Le Piccole E Medie Industrie Di Escavazione E Lavorazione Dei Materiali Lapidei
Durata dell’incarico. Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentante rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, n° 626/94 le tutele previste dalla legge n. 300/1970n° 300/70. Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione direzione aziendale.
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Durata dell’incarico. Il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni, ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante rappresentante è rieleggibile. Nel caso di dimissioni, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al Rappresentante rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni. Al Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili, applicabili in conformità al punto 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, modificazioni le tutele previste dalla legge n. 300/1970. Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione direzione aziendale.
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