Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione Clausole campione

Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione. Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo alla Scadenza. La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sulla Dichiarazione di Adesione, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione. Il Contratto di Assicurazione ha una durata fissa poliennale pari a 5 anni come indicato nel Modulo di Polizza. Alla scadenza, non è previsto alcun tacito rinnovo. Le Coperture Assicurative cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:
Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione. Il periodo assicurativo ha la stessa durata dell’Operazione di Finanziamento, con il massimo di 480 mesi dalla data di decorrenza e cessa alle ore 24:00 della data contrattualmente prevista nella “Dichiarazione di Adesione”, e comunque non oltre 480 mesi, oppure anticipatamente al verificarsi del primo di uno dei seguenti eventi:
Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione. Il rimborso del premio imponibile viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente: dove: Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato; Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso; Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi. L’Impresa tratterrà le spese di emissione della polizza e quelle di rimborso, rispettivamente pari a € 5,00 ed € 10,00. Qualora il premio da restituire risultasse pari o inferiore al totale dei suddetti importi, non si darà luogo ad alcun rimborso. In caso di estinzione parziale dell’Operazione di Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e la prestazione assicurativa resterà commisurata all’originario piano di ammortamento. Negli altri casi non previsti dal presente articolo il premio rimane acquisito dall’Impresa ai sensi dell’art. 1896 Codice Civile.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).