Comunicazione tra le parti. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza mediante: - Posta Elettronica certificata PEC. - Lettera raccomandata. Le comunicazioni alle quali è tenuta la Società, devono essere fatte per iscritto e inviate mediante: - Posta Elettronica certificata PEC. - Lettera raccomandata.
Comunicazione tra le parti. Per tutte le comunicazioni tra le parti, attuative del contratto, viene privilegiato l’uso della PEC e in subordine della posta elettronica ordinaria, che sarà indirizzata al referente responsabile dell’esecuzione del contratto.
Comunicazione tra le parti. I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all’Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d’Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell’Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.
Comunicazione tra le parti. 1. Le comunicazioni ai fini del presente Contratto, come del resto la redazione del medesimo, sono fatte in lingua italiana.
2. In caso di blocco della Carta per motivi di sicurezza il Cliente e il Titolare della Carta familiare verranno avvisati tramite telefono o tramite telegramma al loro domicilio qualora i) non abbiano comunicato alla Banca un recapito telefonico al quale essere contattati o ii) non siano raggiungibili al recapito telefonico comunicato alla Banca.
3. Le comunicazioni del Titolare in relazione a quanto disciplinato dal presente Contratto dovranno pervenire presso l'Agenzia di riferimento. Il Titolare curerà che tali comunicazioni siano redatte in modo chiaro e leggibile.
4. Il Cliente o il Titolare della Carta familiare potrà richiedere il rimborso delle transazioni non autorizzate di cui all'art. 23 o delle transazioni autorizzate di cui all'art.24, inviando il modulo "Fast Claim" (reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione assistenza-sicurezza, oppure presso l'Agenzia di riferimento) al numero di FAX indicato nel modulo stesso oppure consegnandolo presso l'Agenzia di riferimento.
Comunicazione tra le parti. Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e inviate all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia S.p.A. mediante: - posta elettronica certificata PEC; - lettera raccomandata; Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia S.p.A., devono essere fatte per iscritto e inviate mediante: - posta elettronica certificata PEC; - lettera raccomandata.
Comunicazione tra le parti. Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nomineranno un proprio “Responsabile di Progetto”. Tali figure saranno responsabili, per conto di ciascuna Parte e per tutta la durata della presente Convenzione, di tutti gli aspetti relativi alla sua esecuzione.
Comunicazione tra le parti. Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviato per iscritto via pec al seguente indirizzo:
Comunicazione tra le parti. 1. Le formali comunicazioni tra l’Azienda e il Contraente avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati: - Azienda: xxxxxxxxxx@xxx.xx - Contraente: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
ARTICOLO 8 DECORRENZA E DURATA
1. Il presente contratto ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la facoltà di disdetta anticipata, riconosciuta a entrambe le Parti, da comunicarsi con un anticipo di almeno 90 giorni a mezzo 5 raccomandata a/r o a mezzo PEC;
2. Il presente contratto potrà essere prorogato per i tre mesi successivi alla scadenza, nelle more della definizione del nuovo contratto, mediante scambio di corrispondenza tra le parti.
3. La disciplina della collaborazione contenuta nel presente accordo si applica anche alle prestazioni poste eventualmente in essere nelle more della formalizzazione del presente rapporto contrattuale.
Comunicazione tra le parti. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale come risultante dall'allegato A. Le comunicazioni inviate a mezzo e-mail avranno effetto immediato; quelle spedite a mezzo raccomandata A.R. avranno effetto al momento del ricevimento. Le comunicazioni via e-mail avranno valore soltanto se seguite da mail di conferma di avvenuta ricezione; ciascuna parte si obbliga ad inviare la conferma di avvenuta ricezione nel momento in cui il messaggio è stato effettivamente ricevuto. Le Parti dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della vigenza del contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti sopra indicati avranno piena efficacia e validità.
Comunicazione tra le parti. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, le PARTI eleggono il proprio domicilio presso la propria sede legale e, quindi, rispettivamente
a) per quanto riguarda ANC: Indirizzo: Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx , 106 – 00000 Xxxx Telefono: 00 0000000 Fax: 00 0000000 E-mail certificata: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
b) per quanto riguarda l'ASSOCIATO: Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail certificata: Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A/R avranno effetto dal momento del ricevimento, mentre quelle inviate a mezzo telefax o posta elettronica certificata avranno effetto immediato. Le PARTI si obbligano a comunicare, nel corso della vigenza del presente contratto, ogni variazione dei rispettivi indirizzi. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni che saranno effettuate in base ai vecchi recapiti avranno piena efficacia e validità.