RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE Clausole campione

RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. Qualora l'Assicurato, convalescente per infortunio o malattia improvvisa occor- si durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo Staff Medico della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1ª classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo. La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ri- covero) che non permetta il ritorno dell’Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. Qualora, a causa di ricovero in Istituto di Cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. Qualora l’Assicurato sia convalescente e si trovi nell’impossibilità di rientrare al domicilio alla data e/o con il mezzo inizialmente previsti, la Società organizza e prende in carico le spese per il suo rientro al domicilio, con il mezzo più idoneo (escluso aereo sanitario), tenendo a carico i costi fino al massimale indicato nella Tabella dei Capitali Assicurati. La garanzia è estesa ad un compagno di viaggio, purché assicurat o con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. ITALIA /EUROPA MONDO
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio. Tale garanzia viene fornita esclusivamente con mezzo equivalente a quello previsto nel contratto di viaggio ma comunque esclusivamente con volo classe economica o treno. Si provvederà altresì alle spese supplementari di soggiorno con il limite massimo di Euro 60,00 al gior- no per un massimo di giorni indicato in Polizza, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. 07 (TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura strettamente necessaria. 1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia. 2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato. La rinuncia o il rifiuto da parte dell’Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. (La PRESTAZIONE è valida per skipass con durata superiore a 3 giorni consecutivi) Qualora l’ASSICURATO, a seguito di INFORTUNIO occorso sulle piste che abbia comportato un RICOVERO, necessitasse di rientrare alla propria RESIDENZA, l’IMPRESA, per il tramite della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, predisporrà direttamente il rientro dall’ISTITUTO DI CURA al luogo di RESIDENZA dell’ASSICURATO convalescente in una data e con un mezzo diversi da quelli inizialmente previsti, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe. L’IMPRESA terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 5.000,00 per SINISTRO.
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE. MAPFRE ASISTENCIA organizza direttamente il rientro al luogo di Residenza dell’Assicurato convalescente e di un Compagno di Viaggio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e tenendo a proprio carico le relative spese.