Durata e Decorrenza delle garanzie Clausole campione

Durata e Decorrenza delle garanzie. Ferme le Carenze stabilite dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito Personale viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • siano stati sottoscritti il Questionario Assuntivo e il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze in- dicate dall’Assicurato nel Questionario Assuntivo e nel Modulo di Adesione. Per maggiori dettagli in merito all’eventuale mancata accettazione da parte delle Società, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso originario del Prestito Personale, fermo restando in ogni caso quanto previsto, tra l’altro, per le ipotesi di estin- zione anticipata del Prestito Personale di cui al successivo art. 1.5. Pertanto, non dovranno essere considerati oggetto di Copertura i Sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’As- sicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte o Invalidità Totale e Permanente.
Durata e Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il Prestito personale viene effettivamente erogato all’Assicurato a condizione che: • sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione; • sia stato corrisposto il Premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.2. o per dichiarazioni false, inesatte o reticenti relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute. Per maggiori dettagli, si rinvia al successivo art. 1.9 delle presente Condizioni di Assicurazione. Le garanzie producono la loro efficacia fino alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso. Pertanto, non dovranno essere considerati coperti dalla presente polizza i sinistri verificatisi successivamente alla suddetta data di scadenza. Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di Sinistro liquidato per Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave.
Durata e Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurate con la presente Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta di assicurazione, a condizione che: • il mutuo sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte di HDI qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo art. 1.3. o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indica- te dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o, eventual- mente nel questionario anamnestico. Qualora il mutuo sia successivo alla suddetta data, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di per- fezionamento del contratto di mutuo, ferma la durata delle garanzie come indicata nella proposta di assicurazione. La durata dell’assicurazione, cioè l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di Per i mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la copertura ha valo- re per la durata iniziale del mutuo; eventuali allungamenti della dura- ta del mutuo non modificheranno la durata della copertura eventuali riduzioni della durata estingueranno al garanzia.
Durata e Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il prestito viene effettivamente erogato a condizione che: • sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute o eventualmente nel questionario anamnestico. Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso e comunque, al più tardi, alla fine del mese di compimento del 72esimo anno d’età. Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell’Assicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità Totale Permanente o Malattia Grave. Sono assicurabili le persone fisiche, di età compresa tra i 18 ed i 68 anni non compiuti, in buono stato di salute ovvero non affette da patologie che necessitino di trattamento medico continuato e non soggette (nel caso di Lavoratore Dipendente) ad una procedura di licenziamento, Mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Durata e Decorrenza delle garanzie. Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno in cui il prestito viene effettivamente erogato a condi- zione che: • sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto; • non sia pervenuto al Contraente e all’Assicurato il rifiuto da parte delle Società qualora non sussistano i limiti assuntivi riportati nel successivo Art. 1.2 o per dichiarazioni inesatte e per reticenze relative a circostanze indicate dall’Assicurato nella dichiarazione di buono stato di salute. Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso. Le garanzie Inabilità temporanea totale e Disoccupazione terminano inoltre alla data di pensionamento dell’Assicurato. Tutte le garanzie cessano comunque in caso di sinistro liquidato per Morte, Invalidità totale e permanente o Malattia grave.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.