DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO Clausole campione

DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO. La durata dell’appalto è fissata in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione per ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contenute nel presente contratto. Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti. L’appaltatore ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della Casa di Riposo sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto. Per i primi sei mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire al committente una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo il committente potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante un semplice preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. All'iniziativa di recesso del committente non potrà essere opposta da parte dell'appaltatore alcuna eccezione, né la circostanza di avere già svolto il servizio oggetto dell’appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale in atto. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO. La durata del presente appalto è fissata in giorni 838 (ottocentotrentotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come stabilito nel Capitolato speciale di appaltoparte amministrativa. La consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipulazione del contratto e dopo l’aggiudicazione efficace del lavoro. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. n. 120 del 2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera f) della L. n. 108 del 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
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  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: