Durata, impostazione e revisione del contratto. Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato. Ciascun Contratto di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonche’ l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, fino alle ore 24,00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato. E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per singoli Contratti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previste. E’ facolta’ di ciascuna Azienda assicurata notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stes so alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento venti) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. E’ altresi’ facolta’ della Azienda richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi gente in materia. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
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Samples: Copertura Assicurativa, Insurance Agreement
Durata, impostazione e revisione del contratto. Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato. Ciascun Contratto di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonche’ l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 24.00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, 31/12/2011 fino alle ore 24,00 24.00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, 31/12/2014 e non è prorogabile automaticamente. Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato. E’ facolta’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per singoli Contratti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previste. E’ facolta’ di ciascuna Azienda assicurata facoltà dell’Azienda notificare alla Societa’Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza sca- denza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stes so stesso alle medesime condizioni condi- zioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento venticentoventi) giorni immediatamente immediata- mente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura co- pertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. E’ altresi’ facolta’ altresì facoltà della Azienda richiedere alla Societa’ Società il rinnovo del contratto, alla sua scadenzasca- denza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi gente vigente in materia. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
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Samples: Assicurazione
Durata, impostazione e revisione del contratto. Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto verrà emesso apposito documento di Assicurazione, polizza avente le medesime condizioni normative e economiche del presente CapitolatoCapitolato e quelle economiche di ogni Azienda assicurata. Ciascun Contratto documento di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitalipolizza riporterà, per ciascuna Azienda assicurata, la data di inclusione e decorrenza retroattività della garanzia, nonche’ la data di decorrenza e scadenza della garanzia, nonché l’importo della quota di del premio alla firma e delle rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, fino alle ore 24,00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolatosuccessive. E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – a tutte le Singole Aziende assicurate - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ è consentito alla Societa’ assicuratrice inviare esercitare il recesso/disdetta / recesso solo per singoli Contratti nei confronti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previstesingole Aziende. E’ facoltaaltresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso/disdetta venga esercitato da tutte le Aziende. E’ di ciascuna Azienda assicurata facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazioneSocietà, la prosecuzione dello stes so della stessa alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento venticentoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. E’ altresi’ facolta’ della Azienda richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi gente in materiaTale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio ni revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi care giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .163/2006
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Samples: Polizza Responsabilità Civile