Common use of Durata Clause in Contracts

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).

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Samples: Contratto a Tempo Parziale 67, Contratto a Tempo Parziale, Contratto a Tempo Parziale 67

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetto apprendistato si estingue in relazione alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione qualifiche da conseguireconseguire secondo le scadenze di seguito indicate. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata rata massima del contratto viene ora individuata in tre annidi apprendistato è riportata nella seguente tabella: - II livello: 24 mesi; - III livello: 30 mesi; - IV livello: 30 mesi; - V livello: 36 mesi; - VI livello: 36 mesi; - VII livello: 36 mesi. Nel caso di individuazione di profili professionali analoghi a quelli previsti nel presente c.c.n.l., con l’eccezione del settore artigiano nell'area contrattuale dell'artigianato di attività di servizi e dei profilipulizie, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisi incontreranno al fine di armonizzare eventuali durate superiori nel presente accordo. Ai sensi dell'art. 2, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo1° comma, lett. Infatti la struttura h), del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiD.Lgs. n. 167/2011, in relazione alle qualificazioni professionali caso di assenza superiore ai 30 giorni il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza; in tale ipotesi, l'impresa comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto. Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la professionalità da conseguireacquisire, corrispondenti congrue durate la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi. Le imprese valuteranno con particolare riguardo l'attribuzione di funzioni di responsabilità, di coordinamento e direzione agli apprendisti con mansioni relative ai livelli VI e VII per i primi 6 mesi di svolgimento del tirociniorapporto. Va inoltre osservato Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che nel nostro ordinamento abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi precedenti. A tal fine non è rinvenibile un principio generale si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoregiusta causa, per cessazione di appalto, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di lavoro – possa eventualmente intraprendere rimanere in servizio. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il solo contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto In relazione alla tipologia di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarielavorazioni previste ed alla tipologia di finanziamento l'Accordo Quadro, al avrà termine entro 180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori e terminerà automaticamente alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. Nel caso in cui interno esiste un periodo formativo per qualsiasi motivazione i lavori dovessero iniziare dopo il 30/04/2022, l’ultimazione dei lavori dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30/10/2022, termine ultimo previsto dal finanziamento (coordinato con disposizioni specificheD.M. 49/2018) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)come ultimazione dei lavori. Il limite minimo DECRETO-LEGGE N. 162 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, recante disposizioni urgenti in materia di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliproroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, all’art. Per loro 35 comma 1-bis, prevede che: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione 31 dicembre 2020,per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato riferimento, per gli interventi realizzati dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni2020 al 2023, con l’eccezione del settore artigiano mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei profilitrasporti». Il DECRETO n. 123 del 19 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentipubblicato nella Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie generale - n. 127 del 18-5-2020 prevede infatti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaletra l’altro, che: Per le risorse previste dal presente decreto ministeriale le province e le città metropolitane certificano l’avvenuta realizzazione degli interventi entro il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello 31 dicembre successivo all’anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi termine, Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l’Impresa nel caso in linea di principio fissa e non quale limite massimo cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che termine di 180 giorni e comunque non oltre il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)30/10/2022.

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Samples: Accordo Quadro Area N.2 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

Durata. 8.1 La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle PARTI ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto del contratto, compresi gli eventuali rinnovi degli stessi, relativi ai Servizi erogati dal Responsabile in favore dell’Università, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte dell’Università, fermo restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti del suindicato contratto, compresi gli eventuali rinnovi, o alla revoca per iscritto del presente atto di designazione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative all’Università delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni. Il contratto d’apprendistato è Responsabile, all’atto di cessazione – per qualunque causa – dell’efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un contratto obbligo di lavoro legge o di regolamento nazionale e/o dell’Unione Europea che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariescelta dell’Università, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiall’immediata restituzione allo stesso dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in base alla qualificazione da conseguireentrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima In caso di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalerichiesta scritta dell’Università, il cui limite massimo Responsabile è previsto tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all’obbligo di restituzione dei dati, il Responsabile si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l’interoperabilità e la portabilità dei dati. - Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in cinque anni (Interpello al Ministero tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell’Università. - il Responsabile del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea trattamento consente, pertanto, all’Università l’accesso ai propri locali e ai locali di principio fissa qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsialtri sistemi informativi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il contratto collettivo fissiResponsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-Responsabili, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle qualificazioni professionali materia di protezione dei dati personali e, quindi, da conseguire, corrispondenti congrue durate questo Accordo. - l’Università può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del tirociniotrattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla normativa applicabile e al presente Accordo. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento - l’esperimento di tali audit non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali. - il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l’audit all’Università comporta la medesima attività lavorativa risoluzione del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)contratto.

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Samples: Convenzione Di Tirocinio Curriculare, Convenzione Di Tirocinio Curriculare

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore DECRETO n. 123 del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima 19 marzo 2020 del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano Ministero delle Infrastrutture e dei profiliTrasporti avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018.”, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentipubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127 del 18-5-2020 prevede, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaletra l’altro, il cui limite massimo che: Il Finanziamento di euro 400.000,00 per l’affidamento dei due Accordi Quadro è previsto nel Programma Biennale delle Forniture e dei Servizi 2020 – 2021 per l’annualità 2020 ed è disposto dal medesimo Decreto n. 123 del 19/03/2020. Sulla base di quanto disposto dalla norma citata in cinque anni (Interpello al Ministero precedenza l'Accordo Quadro avrà termine il 30/10/2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Lavoro 40/2011 Contratto o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà automaticamente alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi termine, nel caso in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò cui sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale stato utilizzato l’intero importo per il quale possa ritenersi vietato l’Accordo Quadro è stato finanziato. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l’Operatore Economico nel caso in cui vi siano attività in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da rendere regolare la prestazione secondo quanto previsto dal paragrafo Prestazione del Servizio e dal Capitolato Speciale di Appalto, entro e non oltre il 30/10/2021. Ciò è legato al fatto che un lavoratoregli atti programmatori della Provincia di Salerno e i finanziamenti concessi dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), al in accordo con quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e dal Decreto n. 123 del 19 marzo 2020 prevedono che le attività siano rendicontate entro il 31/12/2021 (31 dicembre successivo all’anno di riferimento – MIT 2020) e che l’ultimazione lavori venga certificata entro trenta giorni prima del termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione rendicontazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite si dispone che l’ultimazione dei lavori debba essere certificata entro il 30/10/2021 in modo da consentire l’espletamento degli adempimenti successivi necessari per poter rendicontare le relative competenze professionalispese entro il 31/12/2021). Dovranno essere valutate Pertanto l’ultimazione di tutti i servizi affidati con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti Ordini di lavoro autonomoLavoro dovrà avvenire entro il 30/10/2021, anche l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro il 01/12/2021, in regime di collaborazione, intercorsi tra modo da poter rendicontare le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che spese sostenute entro il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)31/12/2021.

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Samples: Accordo Quadro Suddiviso in Due Lotti, Accordo Quadro Suddiviso in Due Lotti

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore DECRETO n. 123 del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima 19 marzo 2020 del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano Ministero delle Infrastrutture e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque Trasporti avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente programma previsto dal contratto collettivo medesimodecreto ministeriale del 16 febbraio 2018.”, pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127 del 18-5-2020 prevede, tra l’altro, che: Sulla base di quanto disposto dalla norma citata in precedenza l'Accordo Quadro avrà termine il 30/10/2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà automaticamente alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. Infatti L'Amministrazione, inoltre, si riserva la struttura facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissitermine, nel caso in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale cui sia stato utilizzato l’intero importo per il quale possa ritenersi vietato l’Accordo Quadro è stato finanziato. Alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l’Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte entro e non oltre il 30/10/2021. Ciò è legato al fatto che un lavoratoregli atti programmatori della Provincia di Salerno e i finanziamenti concessi dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), al in accordo con quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 49 del 16/02/2018 e dal Decreto n. 123 del 19 marzo 2020 prevedono che le attività siano rendicontate entro il 31/12/2021 (31 dicembre successivo all’anno di riferimento – MIT 2020) e che l’ultimazione lavori venga certificata entro trenta giorni prima del termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione rendicontazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite si dispone che l’ultimazione dei lavori debba essere certificata entro il 30/10/2021 in modo da consentire l’espletamento degli adempimenti successivi necessari per poter rendicontare le relative competenze professionalispese entro il 31/12/2021). Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti Pertanto l’ultimazione di lavoro autonomotutti i lavori dovrà avvenire entro il 30/10/2021, anche l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione entro il 01/12/2021, in regime di collaborazione, intercorsi tra modo da poter rendicontare le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che spese sostenute entro il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)31/12/2021.

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Samples: Accordo Quadro Comparto 5 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Comparto 3 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

Durata. Il contratto d’apprendistato è un Nel contratto di apprendistato si sostanziano due diversi rapporti: un rapporto di lavoro che ha la medesima natura di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariee un rapporto di apprendistato con durata determinata dalle disposizioni previste per legge e connesse al percorso formativo da svolgersi (apprendistato professionalizzante, qualificante, di alta formazione). Al termine del periodo di formazione il datore di lavoro può recedere dal rapporto mediante disdetta scritta comunicata al cui interno esiste lavoratore, senza obbligo di preavviso e di motivazione. Qualora il recesso sia anteriore o successivo alla scadenza del periodo di formazione, trova applicazione la disciplina ordinaria prevista in materia dal presente c.c.n.l. e dalla normativa vigente. In presenza di eventi particolari (congedi parentali, malattie, infortunio, maternità, ovvero altra causa di sospensione involontaria del rapporto), è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di prorogare la scadenza del periodo di formazione per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualipari a quello della sospensione della formazione, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva qualora le assenze dell'apprendista, considerate singolarmente, abbiano una durata minima superiore ai 30 giorni. In caso di 2 anniproroga, limite portato il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto all'apprendista la volontà di voler prorogare il periodo di formazione, indicando le ragioni e la data di nuova scadenza. Ai fini della validità della suddetta proroga, la comunicazione di cui al comma precedente deve giungere all'apprendista non oltre 10 giorni dalla data di scadenza originaria del periodo formativo. L'apprendista accederà al livello di inquadramento professionale per il quale l'azienda avrà l'obbiettivo di assumerlo ed il conseguente trattamento economico sarà diminuito dei 25% rispetto a quanto previsto dal legislatore presente contratto nell'articolo relativo alle paghe contrattuali con riferimento al livello di inquadramento finale. A titolo esemplificativo l'apprendista assunto per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 3° livello del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)presente c.c.n.l. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliverrà erogato un trattamento economico diminuito del 25% rispetto alla retribuzione base lorda conglobata. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL lavoro e alle ferie valgono le norme di settorelegge. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello L'apprendista ha diritto al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente trattamento normative previsto dal presente contratto collettivo medesimoper i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al trattamento economico secondo i criteri sopra menzionati. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che All'apprendista è riconosciuto inoltre il contratto collettivo fissidiritto, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirefestività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e ai D.P.R. n. 792/1985, corrispondenti congrue durate del tirociniodi usufruire di trentadue ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l'anno solare. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per E' vietato stabilire il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorecompenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria comprende l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998l'assicurazione contro le malattie, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua duratamaternità, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)l'assegno familiare.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Di Apprendistato E Pratica Professionale

Durata. Il Al Xxx Xxxxxxx 0000 il presente contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro si intenderà cessato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualitutti i fini, in base alla qualificazione da conseguiread accordi che, ai sensi dell’art.45 della Legge 203/82, produce effetti derogativi alle norme di legge, senza necessità di disdetta, salvo nuovi accordi tra le parti per la stipula di un nuovo contratto. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 Eventuali investimenti concordati sui beni oggetto della concessione danno adito a sei mesi (Legge 92/2012)proroga o rinnovo. Il limite minimo sig. XXXXXXXXXXXXXXX lascerà liberi e a completa disposizione dell’Ente di durata non va applicato agli apprendisti stagionaligestione delle Aree protette dei Parchi Reali i terreni concessi in coltivazione alla data del 11.11.2026, senza preavviso, senza nulla pretendere a nessun titolo, rinunciando espressamente a qualsivoglia proroga dei contratti agrari previsti dalle leggi in materia. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiL’Ente parte concedente, in relazione caso di comprovata necessità da parte dell’Ente stesso di disporre delle superfici oggetto della presente concessione prima della scadenza della stessa, ovvero per ragioni di pubblico interesse, in base alle qualificazioni professionali da conseguirenorme che regolano l’atto amministrativo di concessione di beni del patrimonio indisponibile degli Enti Pubblici, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale si riserva la possibilità di revocare per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato dette superfici il contratto di apprendistato qualora concessione, previa notifica con preavviso di mesi tre anteriori alla data di scadenza della annata agraria in corso, con esclusivo riconoscimento di rimborso alla Parte Concessionaria dei soli canoni eventualmente anticipati. (PER PRATI PEPPINELLA: “In particolare costituisce causa di revoca totale o parziale, fatto salvo preavviso scritto di mesi 12, l’assegnazione in affitto della Cascina Peppinella per finalità di tipo agricolo). A ciò acconsente il lavoratore dichiari in fase istruttoria Concessionario, rinunciando alla richiesta di aver già ricoperto ulteriori risarcimenti o indennizzi per tale anticipato rilascio. Si precisa che la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)corrente annata agraria viene a tutti gli effetti considerata piena.

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Samples: www.parchireali.gov.it

Durata. La durata dell’appalto è stabilita con decorrenza 1/5/2017 e scadenza unica alle ore 24.00 del 30/4/2021. Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 50/2016, di avviare il servizio alla data di cui sopra, si stabilisce unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 30/04/2021 non subisce modifiche e l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del servizio. Avvenuta l’aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario sarà comunque tenuto, senza che ciò comporti alcun onere per le singole Amministrazioni committenti, a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato. Il contratto d’apprendistato è broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un contratto corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare con il broker attualmente incaricato fino al completo passaggio delle competenze citate, compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell’inizio dell’incarico oggetto del presente Capitolato e non ancora chiusi. Su richiesta del Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell’art.106 c.11, D. Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di lavoro a tempo indeterminato soggetto servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle regole ordinariemedesime condizioni previste nel disciplinare. Dovrà altresì assicurare, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualisu richiesta degli Enti, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima caso di 2 anniscadenza naturale od anticipata del servizio, limite portato dal legislatore la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo aggiudicatario del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)servizio o all’Amministrazione medesima.

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Samples: www.terredacqua.net

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima della concessione d’uso è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal giorno della consegna dei locali a favore del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)concessionario. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato Alla scadenza pattuita il contratto di apprendistato qualora concessione d’uso s’intenderà risolto, senza bisogno di alcun preavviso. Si riconosce la possibilità di recesso da parte del concessionario, da comunicare al Comune di Celle Ligure mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il lavoratore dichiari in fase istruttoria recesso avrà esecuzione, non prima però che siano trascorsi 4 (quattro) anni dalla data di aver già ricoperto avvio del contratto. In caso di recesso prima della scadenza del quarto anno contrattuale, il canone sarà comunque dovuto interamente per i primi quattro anni. Il Comune si riserva comunque la medesima qualifica in altro rapporto facoltà di lavoro revocare anticipatamente la concessione d’uso per gravi ragioni di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionaliinteresse pubblico. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del rinnovare il contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; cui al presente Bando, previa valutazione del relativo interesse ed aggiornamento dei termini economici. In ogni caso alla scadenza del contratto, l’immobile dovrà essere restituito in questo buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall’attività svoltavi, libero da persone e cose non di proprietà del Comune di Celle Ligure. Nel caso la certificazione è ammessa qualora risulti che di ritardata consegna dell’immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta al Comune di Celle Ligure un’indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, a cui si aggiungerà una penale giornaliera di € 250,00 salvo per il percorso Comune di formazione accresca la qualificazione professionale Celle Ligure il diritto al risarcimento del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)maggio danno.

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Samples: www.comune.celle.sv.it

Durata. Il presente contratto d’apprendistato è ha durata di 12 mesi a far data dal giorno NON COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di € ……NON COMPILARE……… (XXX xxxxxxx). I fornitori saranno obbligati ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i e Ordinativi di fornitura fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato. La Committente potrà esercitare il diritto di estendere la durata contrattuale, alle medesime condizioni, per un contratto ulteriore periodo di lavoro 6 mesi e per un importo non superiore al massimale contrattuale In caso di esercizio da parte della Committente della facoltà di estensione della durata contrattuale per ulteriori 6 mesi, nei limiti del massimale del presente Accordo, i Fornitori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la Committente – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento – si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo indeterminato soggetto strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, i Fornitori saranno tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti esecutivi.. Il Fornitore, in caso di estensione della durata del contratto, potrà richiedere alle regole ordinarieCommittenti la revisione prezzi, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al cui interno esiste un periodo formativo netto dei tabacchi (coordinato con disposizioni specifichec.d. FOI) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguiredisponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)sola volta. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliFornitore deve inoltrare una richiesta scritta e motivata alle Committenti, accompagnata dai relativi documenti giustificativi. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, alla quale è riservata la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorevalutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente. La durata massima Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano presente Accordo e dei profilisingoli contratti esecutivi in corso, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentisarà più possibile emettere ODF qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo. I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite quella del presente Accordo. L’Accordo si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea previsto; di principio fissa e conseguenza non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiverranno emessi ulteriori ODF, salvo quando ciò sia espressamente previsto incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ODF. In caso di mancata utilizzazione dell’Accordo da parte della Committente nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal contratto collettivo medesimoFornitore. Infatti Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la struttura Committente ha la facoltà di revocare l’ODF, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dello stesso. In caso di variazione del nuovo apprendistato esige che fabbisogno per venir meno dell’interesse, alla luce di sopravvenute disposizioni normative o dell’evoluzione benevola dell’epidemia, le Committenti potrebbero non dover richiedere le quantità stimate e il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché Fornitore in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato non avrà nulla a che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)pretendere.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Durata. Il contratto d’apprendistato ha la durata di nove anni decorrenti dalla data di consegna e la scaden- za è fissata al …./…../2028 Il contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano con- cordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data. Inoltre la durata e il rinnovo sono subordinati alla verifica circa l’inveramento delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Protocollo Articolo 5 Oneri del comodatario Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare l’Immobile con la diligen- za del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal Contratto. L’Immobile ed i relativi impianti devono essere condotti e tenuti con cura e diligenza del COMODATARIO che ne deve garantite la funzionalità ed il decoro, provvedendo a propria cura e spese all’esecuzione delle opere necessarie. Di seguito sono elencati tutti gli interventi per l’uso delle aree concesse in como- dato, da eseguirsi a cura e spese del comodatario, previo ottenimento di ogni ne- cessaria autorizzazione: ⮚ demolizione di fabbricati privi di qualsiasi valore storico documentale, come pensiline in ferro e dado di arroccamento (tettoie in area ex- parigine); ⮚ demolizioni di fabbricati in mattoni e cemento di servizio in disuso e già al rustico, ossia privi di accessori, infissi ed arredi (edificio del veterinario, 7 piccoli depositi); ⮚ demolizione e riempimento del sottopasso di servizio carrabile, ormai non più funzionale data la rimozione dei binari soprastanti nell’area delle ex parigine; ⮚ scoticamento del suolo superficiale per procedere alle stratigrafie necessa- rie di progetto; ⮚ realizzazione di manto stradale bituminoso: in particolare nelle aree dove già è presente (in V locale) si prevede il mantenimento del tappeto esi- stente con eventuali ripristini dove occorrenti, per l’area in ampliamento e nell’area in adiacenza le ex Parigine si provvederà alla sua realizzazione prevedendo un contratto tappetino di lavoro usura (strato di usura) con spessore pari a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarietre cm ed uno strato di collegamento (binder) con spessore 8 cm; ⮚ posa cartellonistica verticale ed orizzontale per l’individuazione degli stalli di sosta; ⮚ impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; ⮚ impianto elettrico che dovrà prevedere per ogni area in progetto un qua- dro elettrico generale di alimentazione della rete impiantistica che suppor- terà: impianto di illuminazione, al cancelli|aperture elettrici carrabili e pedo- nali, pannelli e totem digitali, predisposizione impianti di colonnine di ri- carica elettrica, rete hardware dedicata allo smart parking e punti di paga- mento della sosta; ⮚ Recinzioni e messa in sicurezza delle aree: l’area a parcheggio ex-parigine sarà completamente recintata, con sistemi differenti. Sul lato verso la fer- rovia, dato che questa porzione di recinzione permarrà, si prevede di mantenere la tipologia in uso da Ferrovie, ossia pannelli in grigliato metal- 8 lico zincato rigido posato su muretti in calcestruzzo. Gli altri lati avranno invece un carattere di temporaneità, per cui interno esiste un periodo formativo (coordinato dovranno utilizzare delle bar- riere laterali in ferro/legno con disposizioni specifiche) l’aggiunta di cordoli a raso di contenimen- to del manto stradale asfaltato. L’accesso all’area a parcheggio avverrà at- traverso una barriera carrabile e pedonale con apertura e chiusura automa- tica. Per l’area di ampliamento del parcheggio in V Locale dovrà essere prevista una recinzione verso i binari e il passaggio da parte di RFI per l’accesso all’area retrostante. ⮚ Ulteriori cancelli potranno essere richiesti da ferrovie per l’accesso ai pro- pri immobili; ⮚ la cui durata manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree è predeterminata dalle previsioni contrattualia cura e spese del comodatario Sono altresì a carico del COMODATARIO la manutenzione ordinaria e le ripa- razioni di piccola manutenzione, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima ivi compresa la conduzione e la manutenzione di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)tutti gli impianti presenti nell’Immobile. Il limite minimo COMODATARIO, nei limiti della destinazione d’uso di durata non va applicato agli apprendisti stagionalicui all’art. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima 3 del contratto viene ora individuata presente contratto, provvederà ad adeguare le aree concesse in tre annicomodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle vigenti normative, con l’eccezione particolare rigurdo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del settore artigiano lavoro e di salvaguardia ambientale previa comunicazione scritta al COMODANTE. Sono a carico del COMODATARIO gli oneri accessori; a tal fine il COMODA- TARIO si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari. Il COMODATARIO ha l’obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei profilicontratti stipulati con i fornitori di energia elettrica e acqua, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed e quant’altro necessario per l’uso dell’Immobile in settori merceologici differenti, comunque conformità a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente quanto previsto dal contratto collettivo medesimopresente 9 Contratto. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).Articolo 6

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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualisottoscrizione, in base alla qualificazione formato digitale, dell’ultima delle parti che firma l’atto e potrà essere rinnovata da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniciascuna delle parti tramite comunicazione via PEC, limite portato dal legislatore del 2012 a sei almeno tre mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliprima della scadenza. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto Ministero Per l’INPS Per l’INL Per l’INAIL I dati di cui al tracciato sotto riportato saranno trasmessi tra le parti tramite web-services sincrono, applicando gli standard tecnici e le modalità di trasmissione in uso sui flussi di cooperazione già operativi tra il MLPS ed entrambi gli Istituti, attraverso la coniugazione Porte di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL Dominio (PDD) ed appositi file WSDL (Web Services Description Language) contenenti il tracciato delle informazioni scambiate, che saranno concordati tra le Parti tramite le figure di settoreriferimento. La durata massima del contratto viene ora individuata Le trasmissioni dell’INL, in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana entrata ed in settori merceologici differentiuscita, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, verranno effettuate tramite il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea e delle Politiche Sociali, che si fa carico di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo renderli contestualmente visibili all’INL medesimo. Infatti la struttura Accertamenti Ispettivi rispettivamente di INL, INAIL, INPS. In particolare i flussi riguardano in modalità biunivoca: INL_INPS INL_INAIL Codice fiscale Informazioni sui soggetti ispezionati: - Tipologia e identificazione del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato soggetto ispezionato - Ubicazione della sede ispezionata - Tipologia irregolarità Azienda - Tipologia e numero Lavoratori legati ad irregolarità accertate - Tipologia ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).importo contributi accertati - Data Inizio ispezione - Tipologia e numero delle violazioni amministrative contestate - Dati relativi agli esiti degli accertamenti

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Samples: www.ispettorato.gov.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetto apprendistato si estingue in relazione alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione qualifiche da conseguireconseguire secondo le scadenze di seguito indicate. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata rata massima del contratto viene ora individuata in tre annidi apprendistato è riportata nella seguente tabella: - II livello: 24 mesi; - III livello: 30 mesi; - IV livello: 30 mesi; - V livello: 36 mesi; - VI livello: 36 mesi; - VII livello: 36 mesi. Nel caso di individuazione di profili professionali analoghi a quelli previsti nel presente c.c.n.l., con l’eccezione del settore artigiano nell'area contrattuale dell'artigianato di attività di servizi e dei profilipulizie, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisi incontreranno al fine di armonizzare eventuali durate superiori nel presente accordo. Ai sensi dell'art. 2, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo1° comma, lett. Infatti la struttura h), del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiD.Lgs. n. 167/2011, in relazione alle qualificazioni professionali caso di assenza superiore ai 30 giorni il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza; in tale ipotesi, l'impresa comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto. Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la professionalità da conseguireacquisire, corrispondenti congrue durate la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi. Le imprese valuteranno con particolare riguardo l'attribuzione di funzioni di responsabilità, di coordinamento e direzione agli apprendisti con mansioni relative ai livelli VI e VII per i primi 6 mesi di svolgimento del tirociniorapporto. Va inoltre osservato Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che nel nostro ordinamento abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell'arco dei 24 mesi precedenti. A tal fine non è rinvenibile un principio generale si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoregiusta causa, per cessazione di appalto, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di lavoro – possa eventualmente intraprendere rimanere in servizio. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il solo contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)apprendistato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata. Il contratto d’apprendistato La durata del Patto è un contratto di lavoro tre anni a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, partire dalla data di trasformazione di Banca Antonveneta in società per azio- ni e di due anni per quanto attiene agli impegni di sindacato di blocco di cui al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012precedente punto a). Il limite minimo Patto si rinnova tacitamente di durata biennio in biennio per quei Soci Sindacati che non va applicato agli apprendisti stagionalirecedano, a condizione che le azioni di Banca Antonveneta vincolate nel Patto rappresentino almeno il 20% del Capitale Sociale. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione L’efficacia del Patto è risolutivamente condizionata rispetto ai Soci sindacati (i) alla mancata quotazione delle azioni di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo Banca Antonveneta sul Mercato Telematico Azionario entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del 31 maggio 2002, (ii) al verificarsi di soprav- venute circostanze che rendessero impossibile di raggiungere i risultati di cui punto d) che precede, purché non limitatamente ad uno o più Soci Sindacati per fatti imputabili o relativi a tali Parti, (iii) qualora essendo stata pro- mossa un’offerta pubblica di acquisto e/o di scambio da parte di un soggetto che non sia un Socio Sindacato, ABN AMRO Holding N.V. (o altra società dello stesso gruppo) presentino un’offerta di acquisto e/o di scambio concorrente. Il Patto viene meno per un singolo Socio Sindacato qualora (i) non abbia ottenuto le necessarie auto- rizzazioni dalle competenti autorità entro la Data di Adesione; (ii) i Soci Sindacati componenti una Parte, giun- gano ad avere una partecipazioni in azioni ordinarie inferiore al 2,3% del Capitale Sociale, ovvero perdano la disponibilità del diritto di voto per provvedimento dell’autorità giudiziaria per un periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato superiore a 60 giorni relativamente ad una diversa qualificazione percentuale superiore al 2,3% della propria Partecipazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941del Socio Sindacato se non appar- tenente ad una Parte o di quest’ultima se il Socio Sindacato appartenga ad una Parte). Non potrà comunque essere certificato il contratto ; (iii) abbia effettuato degli acquisti di apprendistato qualora il lavoratore dichiari Partecipazioni in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa violazione del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Patto.

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Samples: www.consob.it

Durata. La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del 33° Ciclo del Dottorato di Ricerca in Food Science. L’Università è consapevole che l’Ente ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti. L’Università è altresì consapevole che l’Ente ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo l’Ente o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet dell’Ente (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx- generali). L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Università costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Ente a risolvere il contratto d’apprendistato con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. L’Università è un contratto altresì consapevole che tale convenzione potrà essere oggetto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariepubblicazione sulla pagina web “Amministrazione trasparente” dell’Ente, al ad eccezione dei contenuti su cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) le parti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiriservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall’art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in base alla qualificazione materia di diritto di accesso. Qualora la borsa di studio cofinanziata ai sensi della presente convenzione non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente allo scopo di formalizzare la eventuale autorizzazione all’utilizzo del finanziamento per il Ciclo successivo. L'Università comunicherà eventuali rinunce da conseguireparte del dottorando sia in ordine di posto che di borsa di studio, anche se relative ad una frazione di corso. Le eventuali somme versate all’Università, ma non utilizzate, saranno restituite all’Ente. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima presente convenzione viene redatta in duplice originale, ciascuno conservato agli atti della sede amministrativa di 2 annicompetenza, limite portato dal legislatore la quale provvederà al pagamento dell’imposta di bollo per l’originale di propria spettanza e, se del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)caso, alla registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/72. Il limite minimo pagamento della relativa imposta è esclusivamente a carico di durata non va applicato agli apprendisti stagionalichi richiede la registrazione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione quanto non specificato si fa rinvio al Regolamento dell’Università di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL Disciplina del Dottorato di settoreRicerca. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniNapoli, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).San Xxxxxxx all’Adige,

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Samples: Convenzione Tra L’universita’ Degli Studi Di Napoli Federico Ii E La Fondazione Edmund Mach – Centro Ricerca E Innovazione Per Il Finanziamento Di Una Borsa Di Studio Da Destinarsi Al Corso Di Dottorato Di Ricerca in Food Science 33° Ciclo Con Sede Amministrativa Presso L’universita’ Degli Studi Di Napoli Federico Ii

Durata. Il contratto d’apprendistato La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 1 (un) anno decorrente dalla data di avvio del servizio. Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Committente si riserva la facoltà di affidare nuovamente i servizi oggetto del presente capitolato per 1 (un) ulteriore anno alle medesime condizioni normo-economiche dell’affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ripetizione di servizi analoghi). Qualora alla scadenza dell’Accordo Quadro il corrispettivo non fosse interamente esaurito, resta salva la facoltà della Committente di prorogare la durata, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti degli importi stabiliti, fino ad un contratto periodo massimo di 6 (sei) mesi. La proroga potrà essere esercitata sia al termine dell’Accordo Quadro principale, sia al termine dell'eventuale ripetizione di servizi analoghi. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo nel quale la Committente potrà stipulare i successivi Contratti Applicativi con gli Operatori Economici parte dell’Accordo. I Contratti Applicativi stipulati dalla Committente seguiranno le tempistiche in essi indicate; il termine delle prestazioni potrà essere successivo al termine dell’Accordo Quadro, purché il Contratto Applicativo sia attivato entro la data di scadenza dell’Accordo stesso; in tal caso eventuali atti modificativi/integrativi del singolo Contratto Applicativo potranno essere adottati anche in un momento successivo alla scadenza dell’Accordo. I Prestatori di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariesaranno individuati con separati contratti individuali, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) fatta salva la cui facoltà da parte della Committente di non procedere all’attivazione della somministrazione, ovvero di ricorrervi parzialmente, sulla base delle effettive esigenze che potranno verificarsi nel corso della durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorecontratto. La durata massima dei singoli contratti individuali di lavoro sarà definita nel relativo Contratto Applicativo e non potrà eccedere la durata del contratto viene ora individuata Contratto Applicativo stesso. In ogni caso l’Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi potranno concludersi prima dello scadere dei predetti termini temporali, qualora venga raggiunto il corrispettivo massimo stimato dell’Accordo o il corrispettivo massimo stimato del singolo Contratto Applicativo. L’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi potranno concludersi anticipatamente anche qualora l’Autorità d’Ambito non riconfermasse in tre annicapo alla Committente il servizio di gestione dei rifiuti urbani. È facoltà della Committente procedere in via d’urgenza all’avvio dell’esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi, ai sensi dell’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l’avvio dell’esecuzione avviene subito dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, mediante la sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. L’Operatore Economico, con l’eccezione la presentazione della propria offerta, si obbliga alla stipula dell’Accordo Quadro e degli eventuali successivi Contratti Applicativi nella data fissata dalla Committente che sarà comunicata ai sensi dell’art. 32, co. 8, xxxxx periodo, del settore artigiano D.Lgs. n. 50/2016 e dei profili, seppur s.m.i.. Qualora non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa fosse possibile addivenire alla stipula dell’Accordo Quadro entro e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsioltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimol’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata, ai sensi dell’art. Infatti la struttura 80, co. 5, lett. c), del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinioD.Lgs. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Durata. Il contratto d’apprendistato L’affitto del locale indicato nell’art. 2 è un consentito per la durata di anni 6 (sei), decorrenti dal 20 . Dalla medesima data lo stesso locale s’intende formalmente consegnato all’affittuario per ogni effetto derivante dal presente contratto. Alla scadenza dei 6 (sei) anni l’affitto del locale sarà tacitamente rinnovato per una volta soltanto e per uguale periodo di 6 (sei) anni, salvi i casi di cui all’articolo 29 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, in cui la legge prevede che il locatore possa negare il rinnovo del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un affitto alla prima scadenza. Al termine del secondo periodo formativo di 6 (coordinato con disposizioni specifichesei) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualianni, in base alla qualificazione ogni caso, il contratto avrà termine senza necessità di alcuna disdetta, fatti salvi eventuali rinnovi da conseguireconcordarsi tra le parti prima della scadenza stessa. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Al termine dell’utilizzo il locale in questione dovrà essere riconsegnato al Comune in perfetto stato di 2 annimanutenzione e di agibilità, limite portato nonché libero da attrezzature di proprietà dell’affittuario, con cessazione definitiva dell’uso da parte dell’affittuario stesso, sotto pena, in difetto, del risarcimento degli eventuali danni subiti dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliComune. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione ogni giorno di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL violazione agli obblighi di settorecui al precedente periodo, è convenzionalmente pattuita a tal fine una clausola penale di € 30,00. La durata massima Alla scadenza del contratto viene ora individuata rapporto di affitto tutti i miglioramenti apportati ai locali e le addizioni che non possono essere rimosse senza recare danno alla cosa restano acquisiti in tre anniproprietà dell’amministrazione comunale, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, senza necessità di corrispondere per essi alcun indennizzo o compenso. Resta comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorefacoltà dell’amministrazione comunale, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998rapporto, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto richiedere all’affittuario la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua duratarimozione, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoa suo onere e carico e senza spesa per l’amministrazione, anche dei miglioramenti e delle addizioni di cui al periodo precedente. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli impianti, i cartongessi, i controsoffitti, gli infissi, il bancone del bar e in regime generale tutti gli arredi incorporati nella struttura dell’immobile ricadono nelle previsioni di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa cui ai periodi precedenti. Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano gli articoli 1592 e 1593 del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)codice civile.

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Samples: Contratto Di Affitto Ad Uso Commerciale

Durata. La locazione decorre dalla data della stipulazione del contratto ed avrà durata di anni 4 (quattro). Decorso detto periodo il contratto si riterrà automaticamente privo d’efficacia senza necessità di disdetta alcuna e con obbligo per il Conduttore di provvedere all’immediata restituzione del bene in favore del Locatore. Alla scadenza del contratto, il Conduttore s’impegna a riconsegnare l’immobile libero da persone, cose, mobilio, rispondendo d’ogni deficienza o degrado e fatto salvo il normale deperimento d’uso. La riconsegna sarà eseguita per mezzo di persona delegata dal Locatore, che provvederà a redigere apposito verbale in contraddittorio con il Conduttore. In tal senso, l’eventuale restituzione delle chiavi a chiunque fatta prima della suddetta constatazione verbalizzata, non ha alcun effetto liberatorio. Il Conduttore, nell’ipotesi in cui, alla data di scadenza del contratto d’apprendistato è un contratto o, comunque, oltre la data fissata altrimenti (anche a seguito d’accordo fra le parti o per risoluzione anticipata eventualmente intervenuta) non riconsegni l’immobile, si obbliga a corrispondere al Locatore, oltre all’indennità d’occupazione parametrata al canone e ad ogni altro ulteriore importo dovuto per legge, una penale giornaliera pari al doppio dell’ultimo canone giornaliero d’occupazione, salvo in ogni caso il diritto della Locatore di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualipretendere il maggior danno. In ogni caso, in base alla qualificazione mancanza di spontanea riconsegna del box entro i trenta giorni dalla scadenza o dalla risoluzione anticipata (per qualsiasi motivo) del contratto, fatta salva la possibilità di disabilitare le tessere d’accesso all’Autosilo di cui all’art. 17 che segue, come anche previsto all’art. 8 seguente, il Locatore è fin da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima ora autorizzato dal Conduttore ad attivare la procedura di 2 anniautotutela, limite portato che si articola nelle seguenti operazioni: - ingresso nel box e sostituzione serratura; - asportazione dei veicoli, e di quant’altro presente nel box; - deposito di quanto asportato dal legislatore box in locali di supporto oppure, a discrezione del 2012 a sei mesi Locatore, conferimento in discarica e/o rottamazione, e addebito al Conduttore dei relativi costi (Legge 92/2012smaltimento, serratura, ecc.). Il limite minimo Conduttore non potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie all’immobile locato, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, che potrà non autorizzarle a sua insindacabile discrezione. Ove tale consenso fosse rilasciato, dovrà comunque intendersi contrattualmente integrato e sottoposto alla condizione che al termine della locazione le migliorie apportate restino comunque a favore del Locatore, senza obbligo di durata corrispondere indennizzo o compenso alcuno e rinunciandovi il Conduttore fin da ora; la medesima disciplina vale anche per le addizioni non va applicato agli apprendisti stagionaliasportabili senza arrecare nocumento al bene locato. Per loro Nel caso che le opere siano state eseguite senza il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso predetto consenso, il Conduttore sarà tenuto immediatamente a rimuoverle a proprie spese ed il suo inadempimento provocherà la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima risoluzione del contratto viene ora individuata ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del Conduttore. E’ fatto espresso divieto al Conduttore di cedere ad altri il contratto, di dare in tre annicomodato o di sublocare - in tutto o in parte - gli spazi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Conduttore, il quale sarà, in ogni modo, tenuto a risarcire i danni patiti dal Locatore. Al Locatore è fin d’ora concessa la facoltà di cedere il presente contratto a terzi, sostituendo, pertanto, a sé enti o persone fisiche o giuridiche nei rapporti da esso derivanti. Il Conduttore dichiara espressamente di consentire fin d’ora la cessione del contratto dal Locatore a terzi e, pertanto, la sostituzione sarà efficace nei suoi confronti dal momento in cui verrà notificata con l’eccezione raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità d’accettazione o formalità ulteriori. In caso di vendita del settore artigiano box, il presente contratto si considererà risoluto con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di disdetta inviata a mezzo raccomandata a.r.. Il canone di locazione, oneri condominiali compresi, è stabilito in Euro 1.735,00.= (milleseicentocinquanta/00) annue, comprensivo di Iva 20%, ma oltre imposte e spese di registrazione, e soggetto ad aggiornamento automatico annuale, a far tempo dal secondo anno della locazione, nella misura massima consentita dalla legge (e comunque attualmente pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei profiliprezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente). Il suddetto canone dovrà essere pagato in rate annuali anticipate, seppur delle quali la prima alla firma del presente contratto. Le annualità successive dovranno essere corrisposte a mezzo bonifico bancario prima dell’inizio dell’annualità. In caso di mancato pagamento delle annualità successive entro la scadenza di cui sopra, il Locatore è facoltizzato a disabilitare le tessere di cui all’art. 17 che segue, pur rimanendo dovuto il canone anche per i giorni di impossibilità di utilizzo del box. Il mancato puntuale pagamento in tutto o in parte e per qualunque causa, di una rata del canone, costituirà causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto. In ogni caso, il ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi darà comunque luogo alla corresponsione da parte del Conduttore ed a favore del Locatore, di interessi di mora ad un tasso, variabile mensilmente, pari al tasso Euribor 6 mesi divisore 360, pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” per valuta l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente ad ogni mese d’applicazione, maggiorato di quattro punti percentuali, e comunque non individuati dalla contrattazione artigiana superiore al tasso stabilito ai sensi della L. 108/1996. Ai fini della determinazione degli importi dovuti il Conduttore riconosce efficacia probatoria vincolante alle scritture contabili del Locatore. Il box dovrà essere utilizzato esclusivamente per il ricovero di autoveicoli. E’ fatto divieto di destinare il bene assegnato, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso. L’inosservanza di tale divieto produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e per colpa del Conduttore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. Il conduttore si obbliga ad effettuare nell’immobile le riparazioni previste dagli art. 1576 e 1609 del codice civile, così come ogni altra inerente gli impianti e i servizi (ed in settori merceologici differentiparticolare quelle relative a serrande, comunque saracinesche, cinghie, rulli, corde, molle, serrature, ecc.), necessarie a contenuto equipollente a quello artigianalemantenere il medesimo in buono stato locativo. Il Locatore si sostituirà al Conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il cui limite massimo è previsto in cinque anni relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)trenta) giorni dall’avvenuta riparazione. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea Il Locatore si riserva il diritto di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomoeseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche in regime se non abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi per effetto di collaborazioneesse subisca disagi per oltre 20 (venti) giorni, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfrderogandosi così espressamente al disposto dell’art. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)1584 Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Box Singolo

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto La Convenzione avrà validità due anni a decorrere dalla data di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariesottoscrizione della stessa. Alla scadenza della convenzione, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualil'Amministrazione potrà valutare, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima sulla scorta di 2 anninuove determinazioni governative e dell'andamento del servizio, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine l’estensione del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori validità della stessa, mediante sottoscrizione di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998nuova convenzione, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto avente la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché che potrà prevedere incremento dei punti di ricovero/ricarica. Il Comune di Sesto San Xxxxxxxx si riserva la facoltà di revocare il provvedimento di autorizzazione di cui al punto precedente nella seguente ipotesi: • mancanza dei requisiti di cui al successivo paragrafo 10 o perdita successiva degli stessi; • mancato rispetto degli standard prestazionali di servizio di cui che hanno determinato l'aggiudicazione del soggetto gestore (es. non rispetto della flotta dichiarata, manutenzione non adeguata, mezzi vetusti, ...) Nel caso di rilievo di cui al punto precedente, l'Amministrazione provvederà a comunicare al Gestore la mancanza riscontrata e a revocare, con le modalità previste della normativa vigente, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della convenzione. Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere espletato sul territorio del comune di Sesto San Xxxxxxxx, con dotazione minima di n.7 stazioni di ricovero/ricarica della flotta messa a disposizione. La posizione delle stazioni, sarà stabilita in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate accordo con il Comune secondo i criteri di spostamento “dell’ultimo miglio” con sistemi di micromobilità, con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti riguardo ai percorsi da e per le stazioni della linea metropolitana M1, anche agevolando il collegamento con i comuni limitrofi. Le aree per l’ubicazione delle stazioni di lavoro autonomobloccaggio e di ricarica, andranno individuate all’interno dei “microparcheggi” diffusi sul territorio del Comune ed indicati nella Tav.1, allegata alla citata Deliberazione di Giunta Comunale n.423/19 e relativa relazione tecnica, oltre che negli spazi prossimi alle fermate della linea M1, sempre in accordo con l’Ente affidante. Di seguito si riportano le ubicazioni delle 7 stazioni di ricovero/ricarica che costituiscono la dotazione minima: Il Comune, anche in regime esecuzione alla Delibera n.423/2019, si impegna a coadiuvare e supportare le attività di collaborazionepromozione e comunicazione in capo al gestore e a continuare, intercorsi tra le parti compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, la promozione della mobilità sostenibile con particolare riferimento allo sviluppo dei percorsi ciclabili ed aventi ad oggetto all'estensione delle zone 30 km/h, al fine di incentivare la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)sicurezza degli spostamenti con mezzi innovativi a propulsione elettrica.

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Samples: sestosg.net

Durata. Il contratto d’apprendistato è un presente contratto di lavoro subappalto avrà durata fino al 31/08/2021, ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo taciti del presente contratto di subappalto. Le Parti si impegnano a tempo indeterminato soggetto dare inizio alle regole ordinarieattività, al cui interno esiste oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. Sin d’ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di xxxxxxxxxx non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti o solo dopo il trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. Resta salva la facoltà dell’Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali evenienze che dovessero sorgere in fase esecutiva dell’appalto e per richieste del Committente Principale, senza che per questo motivo il Subappaltatore possa reclamare un periodo formativo (coordinato aumento di prezzi. Il servizio saranno eseguiti in orari compatibili con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualile esigenze del sito e/o del Committente Principale. Il Subappaltatore garantisce, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniogni caso, limite portato dal legislatore maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniservizio, con l’eccezione del settore artigiano e dei profiliessendo comunque facoltà dell’Appaltatore chiedere, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando laddove ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissireputato necessario, in relazione alle qualificazioni professionali un’accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)impiegare.

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Samples: www.asl.rieti.it

Durata. L'affitto avrà efficacia dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2022. Il presente contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo formativo di anni 2 (coordinato con disposizioni specifichedue) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualise nessuna delle parti invierà all'altra, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a almeno sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniprima della scadenza, con l’eccezione del settore artigiano e dei profililettera raccomandata A.R. o PEC, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, regolare disdetta. A fare data dal 1 gennaio 2021 il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa ramo d’azienda og- getto del contratto di apprendistato che affitto cesserà di comprende- re il godimento dell’immobile industriale in cui l’azienda è attualmente esercitata e posto in Ascia- no, viale Toscana n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 28, particella 401, cat. D/1, r.c. euro 7.349,00. L’Affittuaria pertanto – qualora il rapporto di af- fitto di azienda sia ancora in corso – si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a ri- lasciare completamente libero tale fabbricato da co- se e persone entro il 31 dicembre 2020, fatta ecce- zione esclusivamente per i beni di proprietà della Concedente non inclusi nel contratto di affitto di ramo di azienda, i quali se esistenti dovranno esse- re lasciati all’interno del fabbricato. Il completo adempimento dell’obbligo appena previsto dovrà ri- sultare da apposito verbale di riconsegna sotto- scritto da entrambe le stesse parti intendono certificare; parti. In caso di mancato adempimento all’obbligo appena previsto, l’Affittuaria è tenuta a corrispondere al- la Concedente a titolo di penale ex art. 1382 c.c. l’importo di euro 300,00 (trecento virgola zero ze- ro) per ciascun giorno di indebita occupazione, fer- mo restando il diritto della Concedente al risarci- mento dell’eventuale maggiore danno e ad agire per l’esecuzione in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale forma specifica del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)rilascio.

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Durata. Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto d’apprendistato è un presumibilmente entro il mese di agosto 2018. Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà essere disposta l’esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguirevia d’urgenza. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima consegna delle opere, ritirate dai Musei di 2 anniprovenienza/sedi collezioni private, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo alla sede espositiva della Galleria “Xxxxx Xxxxxxx” di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro Pordenone, ubicata in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 60 dovrà avvenire, previo accordo con il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano referente dell’Amministrazione comunale – Direzione Musei e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa referente dell’Ente/privato prestatore: − presumibilmente entro il 5 settembre 2018; − entro e non quale limite oltre il 13 settembre 2018, per le sole opere dei Musei che richiedono il ritiro massimo 5 gg. prima dell’inaugurazione. Le operazioni di fine mostra, reimballo e la riconsegna ai Musei di appartenenza/sedi delle collezioni private, salvo eventuale proroga della conclusione della mostra, che sarà comunicata con almeno 20 giorni di anticipo, dovranno avvenire dopo il 9 dicembre 2018 e comunque – salvo diversa comunicazione dell’Amministrazione comunale – Direzione Musei entro il quale 18 dicembre 2018; Il servizio si intenderà concluso con il compimento di tutte le parti possano liberamente accordarsiattività necessarie a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente foglio d’oneri. Resta inteso che in caso di proroga della mostra ovvero di sospensione, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione le prestazioni di cui al presente “Foglio d’oneri” dovranno essere conseguentemente adeguate alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto esigenze tempestivamente comunicate dall’Amministrazione comunale svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Direzione musei.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Durata. La durata dell'Accordo Quadro per gli interventi di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori e degli alunni rom dei territori indicati è di 3 anni scolastici: 2021/22, 2022/23 e 2023/24. I citati 3 anni si articolano in 27 mesi ovvero 9 mesi / 36 settimane /200 giorni per anno, a decorrere dalla stipula dello stesso o dalla nota di inizio attività. Le attività saranno avviate a seguito della sottoscrizione dei contratti applicativi per la durata prevista dagli stessi previo nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell'avvio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative o a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario. Il contratto d’apprendistato è un contratto Dirigente, qualora gli attuali presupposti generali, normativi o di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiordinamento interno, in base alla qualificazione ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di un motivato provvedimento, di modificare la durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. L’Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/16. Ogni differimento, sospensione, ripresa, dovuti all'andamento dell'epidemia da conseguireCovid-19 o ad altre situazioni emergenti, dovrà essere autorizzata dal Servizio/Ufficio Rom. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Al fine di 2 anniassicurare la continuità educativa dei minori in parola e per il tempo utile all'espletamento di nuova procedura di selezione, limite portato dal legislatore è ammessa, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)Dlgs. n. 50/2016, la proroga degli interventi del presente Accordo. Il limite minimo presente Capitolato Speciale d'Appalto è finalizzato alla sottoscrizione di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro un Accordo Quadro con operatori economici in grado di realizzare le attività di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori e degli alunni rom dei territori indicati, durante il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso di vigenza dell’Accordo. L'ente che avrà conseguito il maggior punteggio nella selezione dovrà offrire al Comune di Napoli l'organizzazione e gestione di equipe di lavoro per il Lotto di offerta territoriale candidato. L'integrazione delle comunità dei Rom locali rappresenta l'obiettivo sul lungo termine delle politiche sociali dell'Amministrazione che nel contesto del presente Accordo è da declinarsi secondo i seguenti obiettivi specifici a breve termine: - accompagnare i percorsi di inclusione scolastica e sociale dei minori e degli alunni migliorandone il rendimento nelle attività d'aula; - sostenere la coniugazione partecipazione dei genitori per una scolarizzazione responsabile dei loro figli, favorendo i percorsi delle famiglie nell’accesso agli uffici scolastici; L'Accordo prevede attività basate sui principali contesti d'espressione dei minori: - la scuola; - l'ambito di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL vita, monofamiliare e di settorecomunità. La durata massima del contratto viene ora individuata Le dimensioni operative scuola e contesti di vita, rivolte alla realizzazione dei diritti riconosciuti ed al benessere dei minori e degli alunni in tre anniuno ai nuclei familiari, pur costituendo direttrici diversificate, ai fini della promozione ed all'esercizio dei diritti, sono da considerarsi interdipendenti. Il lavoro a scuola e con l’eccezione del settore artigiano le classi, destinato alla sfera didattica ed a quella relazionale dei discenti, sarà rivolto a promuovere le potenzialità inclusive dei contesti formativi, a sostenere direttamente la frequenza scolastica e dei profilil'alfabetizzazione, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed a contrastare il fenomeno della dispersione e dell'abbandono. Coinvolgerà gli alunni rom in settori merceologici differentirelazione all'intera classe d'appartenenza, comunque a contenuto equipollente a quello artigianalela dirigenza e l'amministrazione, il cui limite massimo è previsto corpo docente, i genitori degli alunni. Il lavoro nel contesto di vita sarà al contempo finalizzato a dare continuità e rinforzare gli interventi in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)ambito scolastico favorendo la partecipazione dei nuclei, l’accesso ai servizi educativi ed ai servizi pubblici a tutela della salute dei minori. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi Le attività, svolte anche con accompagnamenti individualizzati e di gruppo, dovranno ricomprendere interventi: - di inclusione scolastica e monitoraggio della frequenza; - di promozione della tutela dei minori; - di educazione alla salute e l’esercizio dei diritti in linea ambito socio-sanitario degli alunni. I diretti destinatari delle disposizioni progettuali dell'Avviso sono: - i minori rom rilevati o rilevabili nei loro contesti di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsivita, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, - gli alunni rom in relazione alle qualificazioni professionali loro classi di appartenenza, - le famiglie degli alunni. Le figure coinvolte nella Rete prevista del Progetto, ai fini di una funzionale armonizzazione degli interventi, sono da conseguireconsiderarsi: - il coordinatore dell'ente selezionato e gli operatori del gruppo di lavoro - la dirigenza scolastica, corrispondenti congrue durate il corpo docente e l'amministrazione; - il servizio sociale centrale e territoriale; - i servizi sanitari locali preposti alla presa in carico dei minori; Sul piano metodologico l'Accordo assume approcci e strumenti d'azione centrati sui diritti riconosciuti e sui bisogni degli alunni e dei minori in generale, che possano incidere positivamente sull'unità e sul benessere familiare e relazionale, sviluppandone le potenzialità. Di fatto, le metodologie dell’apprendimento cooperativo (cooperative learning) e dell’imparare facendo (learning by doing), attraverso il lavoro educativo e ludico-espressivo di gruppo, migliorano le motivazioni all’apprendimento e sviluppano le attitudini alle collaborazioni ed alle relazioni positive, le competenze relazionali e la gestione del tirocinioconflitto. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non La valenza interculturale e di scambio di tale prospettiva è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorefinalizzata, oltre alla scolarizzazione e formazione dei discenti, al termine del periodo bilanciamento ed al contrasto delle varie forme di apprendistato stigmatizzazione ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori alla diffusione, nei contesti di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto realizzazione, dei tratti tradizionali salienti delle culture di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)appartenenza.

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Samples: Accordo Quadro

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto avrà durata di lavoro anni 8 (otto) a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguiredecorrere dalla data di sottoscrizione. La norma nella Società, potrà, a sua formulazione originaria prevedeva una durata minima totale ed esclusiva discrezione, previa valutazione di 2 anniri- spondenza al pubblico interesse, limite portato dal legislatore nel rispetto comunque della legislazione che sa- rà all’epoca vigente in materia, acquisito il consenso del 2012 a sei mesi Conduttore, rinnovare il presente contratto fino ad un massimo di ulteriori anni 8 (Legge 92/2012otto). Alla scadenza il Conduttore dovrà riconsegnare l’immobile oggetto di attività costi- tuente il ramo di azienda senza pretesa alcuna in ordine ad indennità né per av- viamento, né per altra causa. A detta scadenza il Conduttore sarà tenuto a compiere tutti gli atti volti a ripristina- re in capo alla Società la titolarità della gestione del ramo aziendale. Il limite minimo ramo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliazienda viene consegnato in data odierna, garantendo, la Società il libe- ro e completo possesso del ramo di azienda, libero da oneri, trascrizioni e iscri- zioni pregiudizievoli e da liti pendenti. Per loro Il Conduttore dichiara di ricevere in consegna i beni costituenti il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione ramo aziendale, ritenendoli di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima suo gradimento e idonei all’uso convenuto e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto viene ora individuata in tre annibuono stato di conservazione. E’ facoltà delle Parti di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a mesi sei che dovrà essere formalizzato, a cura della Parte che intende recedere, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa lettera raccomandata A.R che dovrà pervenire alla parte destinataria entro e non quale limite massimo entro oltre il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimosuddetto termine di preavviso. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in In tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti la Parte recedente dovrà cor- rispondere all’altra Parte un congruo indennizzo da determinarsi anche tenuto conto del valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati, nonché degli anni di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)utilizzo della struttura.

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Samples: www.area24spa.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto presente accordo avrà la durata di lavoro anni 5 a tempo indeterminato soggetto partire dal 1 marzo 2014 sino al 28 febbraio 2019, termine perentorio, senza possibilità di tacito rinnovo. il Convenzionato si impegna, per l'intera durata del presente Contratto, a mantenere in regolare esercizio i Punti Vendita e a fare in modo che gli stessi siano riforniti dalla Compagnia Petrolifera in esclusiva; parimenti il Convenzionato si impegna affinchè gli impianti portino i colori ed il marchio di impresa forniti ed installati dalla Compagnia Petrolifera; si impegna altresì a non vendere e a non far vendere da Terzi Gestori degli impianti suddetti carburanti che non siano forniti dalla Compagnia Petrolifera o da altre Società da essa designate. La Compagnia Petrolifera si impegna a rifornire l’impianto dei prodotti necessari, secondo il volume delle vendite effettuate nell'anno precedente, suscettibili del naturale incremento di mercato. il Convenzionato si impegna ed obbliga a mantenere costantemente rifornito il Punto Vendita ed a far effettuare dai Terzi Gestori ordinativi e ritiri di carburanti in proporzione alla capacità di stoccaggio ed alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualivendite del Punto Vendita. La Compagnia Petrolifera si impegna a rifornire l’impianto secondo detti ordinativi ed in relazione alla programmazione temporale concordata e, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre annidifetto, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, un preavviso di almeno 48 ore lavorative. il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).Convenzionato si obbliga inoltre:

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Durata. II presente contratto ha durata triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieredatto in duplice originale, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore competente Struttura del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliDipartimento della Sanità della Regione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur quanto non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto collettivo medesimograva esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. Infatti la L'ASL pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi. Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiDPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirecaso d’uso, corrispondenti congrue durate del tirociniosono a carico della parte richiedente. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreLetto, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione confermato e sottoscritto Azienda Sanitaria Struttura Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante ( ) ( ) Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari Xxxxxxx Xxxxx) 05/08/2013 (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx) Le parti dichiarano in fase istruttoria particolare di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto letto, di lavoro approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di congrua duratacui agli art. 1341 e 1342 c.c., perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).seguenti clausole contrattuali:

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Durata. Il La durata del presente contratto d’apprendistato è un viene fra le Parti convenuta in anni quindici con decorrenza dal e termina improrogabilmente il . Alla scadenza del presente atto di concessione il fondo rustico dovrà essere riconsegnato libero da persone, animali e cose ed in piena disponibilità del concessionario, senza necessità di ulteriori formalità o disdetta in quanto questa si intende data ed accettata dalle Parti ora per allora. La riconsegna avverrà con formale verbale di ripresa e constatazione e il concessionario sarà tenuto a pagare i canoni fino alla data del predetto verbale di riconsegna. Tutto quanto sopra in espressa deroga all’art. 1 e seguenti della legge 203/82. Alla scadenza del presente contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieaffitto per concorde volontà delle parti, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentiespressa deroga all’art. 4 della legge 203/82, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero assolutamente esclusa la rinnovazione tacita del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea presente contratto di principio fissa e non quale limite massimo entro concessione il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti estinguerà la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi sua efficacia tra le parti ed aventi ad oggetto alla scadenza sopra indicata, senza necessità alcuna di preavviso o disdetta. A tale momento la medesima attività lavorativa proprietà riprenderà legittimo possesso del contratto fondo libero e sgombro da persone e cose. Il Concessionario dichiara, con la propria firma in calce al presente accordo, che al momento del rilascio del fondo per la data sopra prevista nulla le sarà dovuto dal Concedente a qualsivoglia titolo: durata, proroghe, canoni, migliorie, eccetera. Il Concessionario, al fine di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; ottenere il rinnovo del presente atto, è tenuto a comunicare tale intenzione tramite lettera scritta, entro e non oltre otto mesi dalla scadenza pattuita e produrre apposita istanza alla Agenzia del demanio – Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx. L’accoglimento di tale istanza è rimesso all’insindacabile giudizio del Concedente in questo applicazione della normativa vigente. Il Concedente può recedere in tutto o in parte dalla concessione mediante preavviso di sei mesi in caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)sopravvenienza di esigenze di carattere governativo.

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Samples: Concessione Di Uso “In Deroga” Di Fondo Rustico a Norma

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto La durata della presente convenzione resta fissata in anni 10 (diconsi anni dieci) dalla data di lavoro esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del presente Piano di Lottizzazione (dalla data di pubblicazione sul BURL del relativo avviso di approvazione nel caso di Piani di Lottizzazione in variante al P.R.G. vigente) conformante ai disposti della legge 1150/1942 e s.m.i Tutte le opere e costruzioni previste nel presente atto dovranno essere ultimate, in modo da essere collaudabili, agibili e/o abitabili, entro e non oltre tale data e comunque sempre entro tre anni dalla data di notifica dell’avviso di emanazione delle suddette singole concessioni e/o autorizzazioni, con espresso riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi posti a carico dei lottizzanti. In caso di mancata ultimazione delle opere e di quanto altro previsto a carico dei lottizzanti dalla presente convenzione nei termini di validità della stessa ( anni 10), oltre alle maggiori e più gravi sanzioni penali ed amministrative del caso previste dalla presente convenzione e dalla normativa statale e regionale esistente, i lottizzanti e/o loro aventi causa a qualsiasi titolo, dovranno inoltrare nuova istanza di convenzione di lottizzazione e/o concessione per la parte mancante e soggiacere a nuovi oneri ed obblighi di legge e/o regolamenti vigenti all’epoca sempre ed impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di modificare la strumentazione urbanistica per motivi di pubblico interesse. Ai sensi dell’art. 17 della legge 17 agosto 1942 n° 1150, decorso il termine stabilito per l’attuazione del Piano di Lottizzazione, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariel’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal P.L. stesso fatta salva ed impregiudicata la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima facoltà dell’Amm./ne di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo modificare la strumentazione urbanistica per motivi di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)pubblico interesse.

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Samples: Convenzione Urbanistica

Durata. Il contratto d’apprendistato è La durata del presente appalto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto tra la Società Appaltante e l’Appaltatore e termina dopo 30 (trenta) mesi dal corretto rilascio in esercizio del Sistema, fermo restando che la Società Appaltante si riserva di prorogare la durata del Contratto ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. La data di avvio dell'esecuzione del Contratto sarà comunicata all’Appaltatore dal Responsabile di Procedimento nominato dalla Società Appaltante, fermo restando che l’avvio dell’esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto tra l’Aggiudicatario e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento redigerà un contratto apposito verbale di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiavvio dell'esecuzione del Contratto, in base alla qualificazione da conseguirecontraddittorio con l'Appaltatore. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniCome meglio precisato al successivo par. 5.1 del presente documento, limite portato dal legislatore l’Appaltatore DEVE effettuare il rilascio in esercizio del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa Sistema entro e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsioltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti fermi restando gli eventuali impegni temporali migliorativi per la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiSocietà Appaltante, contenuti nell’Offerta presentata dall’Appaltatore in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo sede di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)procedura selettiva.

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Samples: Atto Di Costituzione 2015034257 Resistente

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieI mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato esposizione nel seguente modo: Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. Sono ammessi solo ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive o 48 se il giorno successivo è festivo. Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali. E’ definito permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate in forme precarie e revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto – svolto anche presso più datori dall'art.53 comma 6 del Regolamento di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, potrà avere durata di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cassanni 3 rinnovabili. 15 luglio 1998Nel caso dell’istituzione del concessionario citato in precedenza, n 6941). Non la durata dell’autorizzazione potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)legata alla durata della convenzione stipulata.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione Ed Esposizione Pubblicitaria

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto avrà la durata di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie18 mesi; l’erogazione del servizio decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguireprevisione della facoltà di recesso prevista ai successivi articoli 25 e 26 del presente Capitolato. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima ASL di 2 anniRieti si riserva la facoltà che l'aggiudicatario sia obbligato ad accettare quale clausola di contratto, limite portato dal legislatore del 2012 a sei la proroga per ulteriori 6 mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro alla scadenza dello stesso, per il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso necessario all’espletamento delle procedure concorsuali volte all’individuazione del nuovo aggiudicatario – alle medesime condizioni contrattuali vigenti – senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio dietro semplice richiesta da parte della ASL di Rieti inoltrata tramite preavviso scritto anticipato rispetto la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorescadenza naturale del contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La durata massima Stazione Appaltante si riserva di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall’AVCP (divisone di A.N.A.C.), e/o da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) risultino inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara. Nel corso del contratto viene ora individuata periodo di vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Speciale; eventuali variazioni in tre annicorso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con l’eccezione del settore artigiano atto scritto. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a contenuto equipollente a quello artigianale, cui il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011)soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa Sarà compito dell’aggiudicatario gestire il servizio e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, rendere disponibile tutto quanto necessario all’erogazione dello stesso in relazione alle qualificazioni professionali finalità da conseguire, corrispondenti congrue durate secondo quanto disposto nel seguito del tirociniopresente documento e previsto in contratto. Va inoltre osservato L’operatore economico concorrente dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione, i mezzi e il personale necessario per l’erogazione delle prestazioni correlate al servizio di manutenzione di che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine trattasi alle condizioni tutte del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari presente Capitolato Speciale e previste dalla normativa vigente in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)materia.

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Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieContratto, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una avrà durata minima di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione. Sarà rinnovato tacitamente per altri 12 (dodici) mesi salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera A/R, fax con allegata fotocopia del documento di identità, o PEC da inviare con un preavviso di almeno trenta giorni prima della scadenza. In base all’articolo 1, comma 3, della legge n. 40 del 2 anniaprile 2007, limite portato il cliente (che sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’art 3 del decreto legislativo n. 206/2005 “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”) ha diritto di recedere dal legislatore contratto in qualsiasi tempo con comunicazione scritta inviata a SPW tramite raccomandata A/R oppure PEC a xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Il recesso sarà efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. È fatto salvo il diritto di SPW, in caso di recesso del 2012 consumatore, di addebitare a sei mesi quest’ultimo i corrispettivi dovuti in base ai costi sostenuti per l’erogazione del Servizio medesimo e per la disattivazione del servizio (Legge 92/2012escludendo, quindi, penali non giustificate od altri importi privi di relazione con i costi sostenuti). Il limite minimo SPW potrà in qualsiasi momento recedere dal presente Contratto mediante disdetta scritta da inviarsi, con preavviso di durata almeno trenta giorni prima della disattivazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente stesso ovvero via PEC all’indirizzo email indicato. In caso di recesso, per qualsiasi motivo, del presente Contratto da parte di SPW il Cliente sarà tenuto comunque a pagare l’eventuale corrispettivo dovuto e non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro ancora saldato per il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL fruizione del servizio e l’importo previsto per il Recesso, a fronte dei costi di settoredisattivazione sostenuti da SPW per le prestazioni di disattivazione. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento Tale importo non è rinvenibile un principio generale dovuto nei casi in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di variazioni contrattuali comunicate da SPW ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorecliente abbia pagato anticipatamente, SPW provvederà allo storno della differenza del corrispettivo pari al termine del periodo servizio non usufruito, tramite bonifico entro 30 giorni dalla data di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)risoluzione.

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Durata. 1. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto locazione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 00/00/2015 sino al 00/00/2021 e si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni alle regole ordinariecondizioni qui pattuite e così di seguito, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiai sensi dell’art. 28 della legge n. 392/78, in base alla qualificazione qualora non venga data da conseguireuna delle parti disdetta nei modi e termini ivi indicati e salvo recesso, da comunicarsi da parte del Conduttore, nei termini e modalità previsti dall’art. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)27 della medesima legge. Il limite minimo pagamento del canone e delle spese non potrà essere sospeso né ritardato per alcun motivo da parte del Conduttore, il quale dovrà far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio. Nessuna azione, pertanto, potrà essere intentata dal Conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e le modalità di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso legge, del canone e delle quote per gli oneri accessori produrrà ipso jure la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima risoluzione del contratto viene ora individuata per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., salvo il disposto di cui all’art.55 della legge n. 392/78. Ove il Locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento di quanto stabilito all’art. 2 del presente contratto, darà luogo all’applicazione della indennità di mora nella misura prevista dalla legge. I pagamenti del canone o di qualsiasi altra somma saranno ricevuti dal Locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in tre annicorso nei confronti del Conduttore, con l’eccezione del settore artigiano le quali avranno quindi ugualmente pieno corso. Il Conduttore dichiara di aver attentamente visitato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano. Il Conduttore solleva, pertanto, il Locatore da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni manutentive dei profililocali, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni a persone e cose dovuti a incuria o comunque a contenuto equipollente a quello artigianalecarenze manutentive. E’ proibito al Conduttore, senza preventivo consenso scritto del Locatore e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, di far eseguire mutamenti nel locale e negli impianti in essi esistenti, fatto salvo quanto disposto all’art 5. E’ altresì proibito: gettare negli apparecchi sanitari, negli acquai, nei lavabi e negli immondezzai materie che ne ostruiscano gli scarichi, ingombrare cortili e portici con automezzi, carrelli e qualsiasi materiale ingombrante ed usarne altrimenti che per solo passaggio; collocare casseforti ed altri oggetti di peso eccessivo, tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose; esporre cartelli, insegne o scritte senza il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero preventivo permesso del Lavoro 40/2011 Locatore e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessioni prescritte, esporre all’esterno dei locali merci, derrate, tavoli o altro, senza l’espresso e condizionato consenso scritto del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Locatore.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale Dell’unità Immobiliare Sita in via Luca Della Robbia, 17 Monza

Durata. Il A partire dalla data stipula del contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualio, in base caso di anticipo di fornitura, dalla data di comunicazione di anticipo, entro 60 giorni dovranno essere effettuate tutte le attività di Progettazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale della Provincia di Salerno di cui all’art. 3 lettera a), di Porting dei contenuti dal vecchio al nuovo portale art. 3 lettera c), di formazione art. 3 lettera d), di attivazione dei servizi di hosting di cui all’art. 3 lettera b). I servizi di assistenza e manutenzione, di Hosting del sito istituzionale della Provincia di Salerno dovranno essere garantiti per i 24 mesi successivi all’esito positivo del collaudo. I primi sei mesi dalla data del collaudo saranno considerati quali periodo di prova al fine di consentire all’Amministrazione una valutazione del rapporto. Durante tale periodo, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 giorni, da comunicare alla qualificazione da conseguireditta a mezzo fax o altro strumento telematico. Nell’eventualità del recesso di cui al periodo precedente, alla ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. L’Amministrazione, nel rispetto del disposto dell’art. 29 del d.lgs. 163/06, si riserva la facoltà di rinnovare/prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, per un importo contrattuale annuo ulteriore massimo pari al 33% IVA esclusa del prezzo complessivo offerto in fase di gara, previa comunicazione al soggetto affidatario 2 mesi prima della scadenza. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima facoltà di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che rinnovare il contratto collettivo fissi, è ad esclusiva discrezione dell’Amministrazione e verrà attivata soltanto nel caso in cui l’Amministrazione lo ritenga utile e necessario in relazione alle qualificazioni professionali da conseguireproprie esigenze e alle disponibilità finanziarie, corrispondenti congrue durate senza che per ciò derivi alcun diritto in capo all’aggiudicatario all’affidamento della stessa. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ricorrere a procedura negoziata per l'affidamento di un servizio analogo a quelli oggetto dell'appalto allo stesso Fornitore, secondo le procedure stabiliti dall'art. 57 c. 5 lett. b del tirocinioD.Lgs. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore163/2006 e s.m.i., al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa l’importo contrattuale massimo non potrà superare il 50% dell'importo del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)iniziale.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un In merito alla durata del contratto di lavoro inserimento, il Decreto (art. 57, co. 1) prevede che essa non possa essere inferiore a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarienove mesi, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiné superiore a diciotto mesi; ed, inoltre, in base alla qualificazione da conseguirecaso di assunzione di soggetti disabili, come individuati all’articolo 54, co. 1, lett. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una f), che la “durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 massima può essere estesa fino a sei mesi (Legge 92/2012)trentasei mesi”. Il limite È stato osservato 66 che l’appena richiamato periodo minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto di inserimento “appare in sintonia con la tendenza dell’ordinamento, connessa alla proliferazione dei rapporti a durata predeterminata, a individuare nella durata di nove mesi lo scrimen tra assunzioni a termine precarie e quelle stabili, cioè collocabili all’interno dell’organico stabile dell’impresa”, così come, del resto, avviene ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 368/2001. Con l’art. 56 del Decreto, sarebbe stato così introdotto un limite di durata minima a tutela del lavoratore, limite che, invece, non era stato fissato con il Cfl. Ai sensi dell’art. 57, co. 2, non si dovrà tener conto nel computo del limite massimo di durata degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità; in questi casi il rapporto viene ora individuata in tre anniad essere sospeso e, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleconseguente- mente, il cui limite massimo è previsto termine finale viene posticipato in cinque anni coerenza con la durata di tale periodo di sospensione. Parte della dottrina, a tal proposito, osserva, riprendendo le considerazioni estese dalla Cassazione (Interpello sentenza 28 marzo 1997, n. 282267) con riferimento al Ministero regime giuridico del Lavoro 40/2011 Cfl in presenza delle medesime cause di sospensione del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea rapporto di principio fissa lavoro, che proprio “la sospensione e il conseguente slittamento del termine non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisono tuttavia automatiche, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura ma dipendono da un’apprezzabile e concreta possibilità di svolgimento della formazione al rientro del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al di fuori dei tempi e dei modi inizialmente programmati” 68. Con particolare riferimento alla maternità e paternità, occorre precisare che determinano la sospensione del termine sia i congedo di maternità che il congedo parentale (art. 2, co. 1, lett. a) e b) del periodo D.Lgs. n. 151/2000)69. Per le altre cause di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo sospensione del rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Casslavoro, come la malattia e l’infortunio, il 66 Xxxxxxxx D., op. 15 luglio 1998cit., n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata2004, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)p. 301.

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Durata. Le aziende sanitarie ordineranno il quantitativo massimo sotto indicato nell’arco massimo di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto e il noleggio (locazione operativa) al fine di consentire gradualmente la sostituzione e messa in funzione delle apparecchiature. Il contratto d’apprendistato noleggio e i relativi servizi avranno una durata pari a 60 mesi dalla data di collaudo positivo di ciascun lotto. All’interno del periodo contrattuale potranno essere effettuati ordinativi di quantitativi variabili di Pdl, secondo le necessità delle singole Aziende Sanitarie, sino a concorrere al massimo della disponibilità prevista che è così suddivisa: – Azienda USL di Bologna: 2.500 Pdl – lotto 1; – Azienda Ospedaliera di Bologna: 1.300 Pdl – lotto 2; – Azienda USL di Imola: 500 Pdl – lotto 3; per un contratto totale di lavoro 4.300 Pdl. I singoli contratti di fornitura, stipulati da ciascuna Azienda Sanitaria a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieseguito dell’aggiudicazione, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui dovranno avere una durata è predeterminata dalle previsioni contrattualipari alla durata dei servizi richiesti, in base alla qualificazione da conseguireparticolare: – Durata della locazione operativa di ciascun lotto di Pdl: 60 mesi dalla consegna del lotto; – Durata della manutenzione full risk sulle Pdl di ciascun lotto 60 mesi dalla consegna del lotto. Per riassumere, ciascuna Azienda Sanitaria potrà ordinare lotti separati (es. 200 Pdl, 300 Pdl ecc.) nel corso dei 24 mesi fino a raggiungere il massimo previsto per tale azienda. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima fatturazione, che sarà bimestrale posticipata, seguirà lo stesso andamento riportando per ciascun mese tante righe quanti lotti di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)Pdl risultino in esercizio effettivo. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale Ciascuna riga comparirà identica per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)60 mesi.

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Durata. II presente contratto ha durata triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieredatto in duplice originale, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore competente Struttura del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliDipartimento della Sanità della Regione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur quanto non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto collettivo medesimograva esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. Infatti la L'ASL pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi. Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiDPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirecaso d’uso, corrispondenti congrue durate del tirociniosono a carico della parte richiedente. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreLetto, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione confermato e sottoscritto Azienda Sanitaria Struttura ( ) ( ) Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari Xxxxxxx Xxxxx) Le parti dichiarano in fase istruttoria particolare di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto letto, di lavoro approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di congrua duratacui agli art. 1341 e 1342 c.c., perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).seguenti clausole contrattuali:

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Samples: www.fenascop.it

Durata. Il Oltre alle informazioni fornite nel DIP Danni, il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliprevede quanto segue. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione RC Professionale: - L'assicurazione vale per le richieste di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti risarcimento pervenute per la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che prima volta all'Assicurato nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine corso del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto efficacia dell'assicurazione, anche presso più datori se tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere prima di lavoro – possa eventualmente intraprendere tale periodo; pertanto, la retroattività è da intendersi illimitata, salvo diversa indicazione nella scheda di polizza alla voce “retroattività”. Per le garanzie aggiuntive “Incarichi di Sindaco, membro dell’Organismo di Vigilanza, Revisore Legale dei conti, membro del Comitato di controllo o del Consiglio di sorveglianza, Revisore di Enti locali”, “Commissario di gara” e “Amministratore di stabili, Revisore di condominio”, operanti se acquistate, la retroattività è limitata a 2 anni. - In assenza di quanto di seguito previsto, l’assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto. Su richiesta del Contrante, l’Impresa offre un’estensione temporale della copertura dopo la scadenza della polizza stabilendo un nuovo rapporto periodo di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione garanzia Postuma di 10 anni per cessazione attività, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo oppure un’Ultrattività fino a 10 anni per cessazione del contratto, sempre con pagamento di un premio aggiuntivo. Inoltre, è prevista la garanzia postuma di 5 anni per le garanzie aggiuntive relative a Rilascio visto di conformità - escluso o compreso mod.730 -, certificazione tributaria e asseverazione di studi di settore revisore in enti (Cass. 15 luglio 1998, n 6941visto leggero e visto pesante). Non potrà comunque essere certificato Per la Tutela Legale l’assicurazione è valida: - dalla data di efficacia della copertura assicurativa, per il contratto danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato e per la violazione o presunta violazione di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria norme penali o amministrative; - dopo un periodo di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto carenza di lavoro 90 giorni dalla data di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa effetto del contratto di apprendistato che in tutte le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)restanti ipotesi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Durata. Il contratto d’apprendistato è un La disponibilità da parte di ATS Sardegna della sopra specificata porzione di immobile destinata a RSA e Nucleo Hospice, costituisce presupposto per l’avvio e la conclusione della sopra specificata procedura di gara, e avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro comodato d’uso gratuito fino all’aggiudicazione definitiva, e alla conclusione delle procedure di accreditamento e all’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna. All’atto della verifica da parte di ATS dell’aggiudicazione valida ed efficace della RSA e Nucleo Hospice, il Comune di Sorso s’impegna fin d’ora a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieconcedere in locazione l’immobile ad ATS che lo concederà a sua volta all’aggiudicatario della gestione. ATS s’impegna a corrispondere al Comune di Sorso, al per l’intero periodo della gestione della Struttura RSA e Nucleo Hospice un canone di locazione il cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, importo sarà definito in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima valutazione dell’Agenzia delle Entrate e comunque non potrà superare l’80% del valore del canone di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo gestione dell’RSA e Nucleo Hospice che l’aggiudicatario corrisponderà ad ATS: ciò in quanto l‘ATS dovrà sostenere le spese di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima esecuzione del contratto viene ora individuata e la gestione periodica dei rapporti contrattuali con l’affidatario. Detto canone di locazione potrà essere sospeso o ridotto, a semplice richiesta di ATS, nel caso in tre annicui la gestione della RSA e Nucleo Hospice dovesse essere, con l’eccezione per qualsiasi ragione, sospesa o ridotta. Le modalità di corresponsione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che canone saranno stabilite nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari locazione che ATS e Comune di Sorso stipuleranno all’indomani dell’aggiudicazione della gara d’appalto per la gestione della RSA e Nucleo Hospice. Le parti potranno recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC; i beni comodati verranno restituiti nello stato in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica cui si trovano al momento del rilascio in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa considerazione del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà dell’immobile.

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Durata. Il contratto d’apprendistato La presente Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente all’intervento riportato nell’Allegato 1. I rapporti finanziari di cui sopra si intendono, comunque, conclusi se per l’esecuzione dell’intervento di cui all’art. 2 non sia stata assunta dal Soggetto attuatore l’obbligazione giuridicamente vincolante di cui all’Art. 6. (Contributo statale) L’importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione dell’intervento di cui all’Art. 2 è un contratto pari ad € 2.000.000,00 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di lavoro cui all’art. 9. La Regione provvede a tempo indeterminato trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto attuatore, individuato nel Comune di Modena, con le modalità indicate al successivo Articolo 14 . Su richiesta motivata della Regione l’importo stanziato per l’intervento di cui all’Allegato 1 può essere oggetto di rimodulazione nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva normativa di riferimento. La Regione s’impegna a garantire, tramite il soggetto alle regole ordinarieattuatore, al il completo finanziamento dell’intervento di cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) all’allegato 1, per la parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità del medesimo intervento. Resta a carico del Comune di Modena la copertura finanziaria del costo del diritto di superficie ventennale delle aree di sedime interessate dall’intervento tra Cittanova e San Xxxxxxx dell’ex ferrovia dismessa di proprietà RFI Spa-Linea MI_BO, la cui durata costituzione è predeterminata dalle previsioni contrattualistata approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 28 marzo 2019. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato né alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore, né alla copertura degli oneri sostenuti per IVA se la stessa imposta non costituisce un costo in base quanto detraibile. (Referente Regionale del Procedimento) La Regione nomina quale Referente del Procedimento l’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile per l’intervento di cui all’Allegato 1 previsto nell’ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020. Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell’attività di monitoraggio e validazione propedeutico all’erogazione delle risorse stanziate sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento di cui al comma precedente. Il Soggetto attuatore fornisce alla qualificazione da conseguireRegione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente. (Tempi di attuazione) La Regione si impegna ad assumere per il progetto in questione, direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore, l’obbligazione giuridicamente vincolante, entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi. L’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta allorquando sia intervenuta la proposta di aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), disciplinata dall’art.33 d.lgs. n. 50/16 ovvero, nelle casistiche diverse, un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Regione s’impegna a completare per il tramite del Soggetto attuatore, il programma dell’intervento nel rispetto del cronoprogramma di 2 annicui all’allegato 1, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)fermi restando gli obblighi imposti dalle Delibere CIPE 25/2016, 54/2016, 12/18 e 26/18. Il limite minimo Ministero ha la facoltà di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliproporre al CIPE la revoca del finanziamento di cui all’art. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale 2 per il quale possa ritenersi vietato mancato rispetto del cronoprogramma di cui al comma precedente dovuto a fatti o atti che un lavoratore, al impediscano l’utilizzo delle risorse disponibili entro 24 mesi dal termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto per la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)conclusione dell’intervento.

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Samples: bur.regione.emilia-romagna.it

Durata. Il contratto d’apprendistato La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di adesione, che corrisponde sempre al primo giorno del mese successivo a quello di adesione, se il Premio è un contratto stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, e termina alla data di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguirescadenza indicata nel Modulo di adesione. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima Durata dell’Assicurazione è di 2 annimesi uno senza tacito rinnovo, limite portato dal legislatore salva la possibilità da parte dell’Aderente (o del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)Soggetto pagatore qualora diverso dall’Aderente) di prorogare la scadenza di mese in mese mediante il pagamento del premio mensile successivo. Il limite minimo mancato pagamento del suddetto premio comporta la cessazione dell’Assicurazione senza alcun obbligo di durata non va applicato agli apprendisti stagionalidisdetta da parte dell’Impresa o dell’Aderente; l’Aderente potrà comunque aderire nuovamente alla Polizza Collettiva mediante la sottoscrizione di un nuovo Modulo di adesione, cui si applicheranno nuovamente le carenze previste dalle Condizioni di Assicurazione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso L’Assicurazione decade, e con essa i suoi effetti, a partire dalla scadenza mensile successiva alla data di chiusura del conto corrente presso la coniugazione Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. Periodo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato Carenza della copertura assicurativa Relativamente alla garanzia “Rimborso spese mediche”, l’Assicurazione ha effetto: - in caso di Infortunio, dal CCNL giorno della decorrenza dell’Assicurazione; - in caso di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniMalattia, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente dal 60° giorno successivo a quello artigianaledi decorrenza dell’Assicurazione; - in caso di parto e delle malattie dipendenti da gravidanza e puerperio, il cui limite massimo è previsto dal 300° giorno successivo a quello di decorrenza dell’Assicurazione; - in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita caso di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all’adesione alla Polizza Collettiva, dal CCNL deve ritenersi in linea 365° giorno successivo a quello di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsidecorrenza dell’Assicurazione; - relativamente alla garanzia “Rimborso spese mediche per Day Hospital/Day Surgery”, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo 180° giorno successivo a quello di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)decorrenza dell’Assicurazione.

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Samples: www.volksbank.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguireL’efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 scadenza della convenzione stessa è fissata in 53 anni, limite portato dal legislatore decorrenti dalla data di consegna da parte del 2012 Comune delle aree di cui al successivo art. 11, 1° comma, fatto salvo quanto stabilito da successivo art. 5. La consegna avverrà entro 15 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo relativo al parcheggio di cui all’art. 2, lettera a), una volta espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al successivo art. 7, o, comunque entro l’1 Luglio 2007, salvo quanto previsto al successivo art. 5 Il Comune al fine di consentire al Concessionario la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e l’esercizio dei diritti che ne derivano, si impegna a sei mesi (Legge 92/2012costituire a titolo gratuito a favore del Concessionario diritto reale di superficie, ai sensi degli artt. 952 e 955 c.c., sul suolo di proprietà pubblica, individuato nei documenti richiamati al precedente art. 2 lett. d). Il limite minimo Concessionario potrà, sulla base di tale diritto di superficie, realizzare una costruzione annessa al parcheggio “Michelino” di cui all’art.2, lett. a) da destinare a struttura alberghiera. Il suddetto diritto di superficie avrà una durata non va applicato agli apprendisti stagionalidi anni 99 a partire dalla data di stipula dell’atto di costituzione del diritto stesso da effettuarsi entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo della predetta struttura alberghiera. Per loro Il Concessionario ha facoltà di cedere a terzi a titolo oneroso il diritto di superficie limitatamente alla struttura alberghiera con la capacità edificatoria presente nel comparto. Nell’atto di cessione il Concessionario è obbligato a richiamare la presente convenzione. A seguito del trasferimento a terzi di tale diritto, il Cessionario sarà responsabile delle attività di costruzione, gestione, manutenzione e quant’altro in relazione alla struttura in oggetto, per il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso di validità della sua concessione. Alla scadenza del diritto di superficie, la coniugazione realizzata struttura e le sue pertinenze diverranno automaticamente di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima proprietà del contratto viene ora individuata in tre anniComune, con l’eccezione senza che venga dallo stesso corrisposta alcuna indennità a favore del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, Concessionario o del terzo cui venga eventualmente ceduto il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)diritto.

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Samples: Convenzione

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire1. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva locazione avrà durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla sottoscrizione della presente scrittura. 2. La locazione potrà essere rinnovata per egual periodo, alla 3 scadenza, esclusivamente con previa delibera del comune, essendo escluso il tacito rinnovo. Per quanto riguarda la disdetta del locatore, le parti convengono che, per la complessità degli impianti che il conduttore collocherà nell’area oggetto del presente contratto e le evidenti difficoltà al loro spostamento (che potrebbe comportare una durata minima modifica di 2 anniparte della rete di telecomunicazioni), limite portato dal legislatore questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Il locatore consente che il conduttore possa recedere anticipatamente dalla presente Scrittura privata in qualsiasi momento, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 90 giorni. 4. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della locazione, il conduttore provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne, l’apparato per la trasmissione e gli elementi di collegamento e al ripristino dell’area alle condizioni preesistenti rispetto alle opere di cui al presente contratto. 5. Fino alla data di riconsegna dell’immobile il conduttore sarà tenuto a corrispondere il canone di locazione e a mantenere in essere una fideiussione bancaria, da presentare all’atto del 2012 ritiro del permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile, a sei mesi garanzia del versamento del canone e del ripristino dei 4 luoghi alle condizioni di cui al precedente punto pari a una annualità del canone il cui importo è stabilito al successivo art. 5. Tale deposito cauzionale potrà essere costituito anche in numerario mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (Legge 92/2012Cassa di Risparmio in Bologna - Filiale di Anzola dell’Xxxxxx). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliART. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).4 –

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Samples: Contratto Per La Locazione Di Terreni Di Proprieta’ Comunale Destinati Alla Realizzazione E Alla

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto rapporto di lavoro a tempo indeterminato soggetto apprendistato si estingue in relazione alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione qualifiche da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima conseguire secondo le scadenze di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settoreseguito indicate. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre annidi apprendistato è riportata nella seguente tabella: II livello 24 mesi III livello 30 mesi IV livello 30 mesi V livello 36 mesi VI livello 36 mesi VII livello 36 mesi Nel caso di individuazione di profili professionali analoghi a quelli previsti nel presente c.c.n.l., con l’eccezione del settore artigiano nell’ area contrattuale dell’artigianato di attività di servizi e dei profilipulizie, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsisi incontreranno al fine di armonizzare eventuali durate superiori nel presente accordo. Ai sensi dell’articolo 2, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoprimo comma, lettera h), del d. lgs. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissin. 167/2011, in relazione alle qualificazioni professionali caso di assenza superiore ai 30 giorni il periodo di apprendistato verrà prolungato in misura pari alla durata dell'assenza; in tale ipotesi, l’impresa comunicherà al lavoratore la nuova data di scadenza del contratto. Per i lavoratori con destinazione finale a partire dal V al VII livello, in possesso di diploma riguardante la professionalità da conseguireacquisire, corrispondenti congrue durate la durata sarà ridotta di 6 mesi; se in possesso di laurea riguardante la professionalità da acquisire, la durata sarà ridotta di 12 mesi. Le imprese valuteranno con particolare riguardo l’attribuzione di funzioni di responsabilità, di coordinamento e direzione agli apprendisti con mansioni relative ai livelli VI° e VII° per i primi 6 mesi di svolgimento del tirociniorapporto. Va inoltre osservato Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che nel nostro ordinamento abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell’arco dei 24 mesi precedenti. A tal fine non è rinvenibile un principio generale si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoregiusta causa, per cessazione di appalto, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di lavoro – possa eventualmente intraprendere rimanere in servizio. La limitazione di cui sopra non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il solo contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)apprendistato.

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Samples: Verbale Di Accordo

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieAi sensi dell’art. 49, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) co. 3, del decreto, la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, fissata dai CCNL in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato abrogato dal legislatore del 2012 a sei mesi 2008 (Legge 92/2012d.l. 112/08, conv. in l.n. 133/08). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso , cosicché residua la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La sola durata massima del contratto viene ora individuata in tre di apprendistato, rimasta invariata (6 anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, fissi in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, conseguire corrispondenti congrue durate del tirocinio. La Commissione di Certificazione dovrà tener conto di eventuali periodi di apprendistato già compiuti dal giovane presso altri datori di lavoro per la medesima attività. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)rapporto.

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Durata. Il urgente e imprevisto bisogno) oppure precario (in tal caso l’immobile deve essere restituito appena il proprietario ne fa richiesta). Non ci sono limiti particolari quanto alla durata, tut- tavia si consiglia sempre di non concedere immobili parrocchiali a terzi per periodi troppo lunghi, prefe- rendo durata annuale con tacito rinnovo. Quanto alla disdetta, va inoltrata a mezzo raccoman- data con ricevuta di ritorno nei termini indicati dal contratto d’apprendistato è stesso (generalmente, nel caso di durata annuale, tre o sei mesi prima rispetto alla scadenza stessa). Generalmente con la stipula di un contratto di lavoro como- dato si conferisce l’utilizzo di un immobile in via esclusiva; possono tuttavia sussistere forme di comodato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieparziale, al cui interno esiste un periodo formativo che prevedono l’utiliz- zo limitato ad alcune ore del giorno o ad alcuni gior- ni della settimana (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata tipico è predeterminata dalle previsioni contrattualiil caso della concessione di locali parrocchiali o strutture sportive ad associa- zioni, che li utilizzano unitamente alla Parrocchia proprietaria seppur in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012momenti diversi). Si precisa a tal proposito che l’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Milano dispone di modelli sia di comodato ad uso esclusivo che ad uso parziale, allegati al presente fascicolo. Le spese di manutenzione ordinaria (piccole ripara- zioni) e le spese necessarie per servirsi della cosa (utenze e tasse inerenti quella specifica porzione di immobile oggetto di comodato) possono essere poste a carico del comodatario; a tal proposito si precisa che l’eventuale rimborso spese non può e non deve essere forfetario poiché in tal caso potreb- be essere considerato un vero e proprio corrispetti- vo. Il limite minimo proprietario può pertanto solo chiedere il rim- borso delle spese documentate effettivamente sostenute (nel caso di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione uso promiscuo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleun immobi- le, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011proprietario comodante dovrà individuare una serie di coefficienti che gli consentano di calcolare le spese effettive inerenti quell’immobile: metratura Utilizzo esclusivo e a tempo parziale 4 5 locali, ore di utilizzo, intensità di utilizzo, ecc.). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi Restano, invece, ad esclusivo carico del proprietario comodante le spese di manutenzione straordinaria (da ciò si evince l’impossibilità di concedere in linea comodato un immobile ponendo a carico del como- datario lavori di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiristrutturazione o rifacimento che rientrano, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoappunto, nella manutenzione straordina- ria). Infatti la struttura Nel caso in cui una parrocchia intenda concedere in comodato ad uso abitativo un appartamento ad un suo dipendente (sacrista, custode, ecc.), è opportu- no inserire l’uso del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate medesimo all’interno del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori con- tratto di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto (quale alloggio di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998servizio o benefit) al fine di collegare le due fattispecie e garantirsi l’im- mediata liberazione dei locali qualora, n 6941). Non potrà comunque essere certificato per qualsiasi ragione, venga meno il contratto di apprendistato qualora lavoro. Il contratto di comodato, trasferendo gratuitamente la disponibilità di un bene, è considerato dall’ordina- mento canonico come un atto di straordinaria ammi- nistrazione e, per essere considerato valido anche dal punto di vista civilistico, deve essere previamen- te autorizzato dall’Ordinario diocesano. Pertanto, quando un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto intende stipulare un contratto di como- dato, deve presentare apposita istanza motivata al competente ufficio di Curia – nella Diocesi di Milano è l’Ufficio Amministrativo Diocesano –, allegando la bozza del contratto concordata con la controparte. L’Ordinario, dopo aver valutato gli aspetti pastorali, giuridici e fiscali, provvede ad emettere apposito nulla osta che consente all’Ente di sottoscrivere il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionalicontratto stesso. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi Il comodato avente ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto beni immobili è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in ter- mine fisso (venti giorni dalla data dell’atto se forma- to in Italia, sessanta giorni se formato all’estero) dal- Uso di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale un immobile quale abitazione da parte del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).dipendente

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Samples: Contratto Di Comodato Di Immobili

Durata. II presente contratto ha durata triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieredatto in duplice originale, al cui interno esiste un periodo formativo uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione. Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (coordinato con disposizioni specificheXxxxxxx Xxxxx) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi 05/08/2013 (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx) Per quanto non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto collettivo medesimograva esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. Infatti la L'ASL pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi. Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiDPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirecaso d’uso, corrispondenti congrue durate del tirociniosono a carico della parte richiedente. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreLetto, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari confermato e sottoscritto Azienda Sanitaria Struttura Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante ( ) ( ) Le parti dichiarano in fase istruttoria particolare di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto letto, di lavoro approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di congrua duratacui agli art. 1341 e 1342 c.c., perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).seguenti clausole contrattuali:

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Durata. Il contratto d’apprendistato è presente Contratto d’Appalto ha decorrenza presumibile settembre 2022 ovvero data immediatamente successiva alla conclusione della procedura selettiva ed avrà durata pari a n. 90 giorni naturali. In particolare: • 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del presente Contratto, per la consegna del Progetto di fattibilità tecnica ed economica così come descritto dall’Allegato n. 3 al Documento preliminare alla progettazione; • 45 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’approvazione del suddetto Progetto, per la consegna del Progetto definitivo, così come descritto dall’Allegato n. 3 al Documento preliminare alla progettazione. Una volta che il Progetto definitivo verrà consegnato, la Stazione Appaltante, provvederà a far verificare il documento dal Verificatore terzo, ai fini della validazione da parte del R.U.P.; l’Appaltatore sarà quindi tenuto a recepire le eventuali modifiche progettuali che il Verificatore riterrà di segnalare, riconsegnando così alla Stazione Appaltante il Progetto definitivo aggiornato. Art. 4 - IMPORTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l’intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all’Appaltatore un contratto corrispettivo complessivo contrattuale “a corpo” pari ad Euro , oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. (frutto del ribasso prodotto in sede di lavoro offerta economica sull’importo a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012Gara). Il limite minimo 25% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Progetto di durata non va applicato agli apprendisti stagionalifattibilità tecnica ed economica. Per loro Il 70% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente alla consegna della progettazione definitiva. Il 05% dell’importo contrattuale verrà corrisposto successivamente alla validazione progettuale da parte di un terzo Soggetto. Il pagamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113-bis, del Codice. In particolare, la fatturazione avverrà al completamento delle prestazioni. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento delle prestazioni da parte del D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto), che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione di ciascuna fattura. In caso di ritardato pagamento oltre i suindicati termini, saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002. Le eventuali penali comminate secondo il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione successivo art. 11 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settorecui al successivo art. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni10, con l’eccezione obbligo di integrale reintegro dello stesso entro 30 giorni. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. n. 136/2010. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l’Appaltatore si obbliga –pena la nullità del settore artigiano e dei profilipresente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differentiavvalendosi del conto corrente, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomodedicato, anche in regime di collaborazionevia non esclusiva, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto a pubbliche commesse (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007Allegato).

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Durata. La durata del presente affidamento è di tre anni,a decorrere dalla data della stipula del contratto. Il contratto d’apprendistato Comune si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è un contratto divenuta efficace, di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariedare l’avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, al qualora ricorrano le circostanze di cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualiall’art. 32, in base alla qualificazione da conseguirecomma 8 del D. Lgs. 50/2016. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata consegna in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali via d’urgenza dovrà essere comprovata da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché apposito verbale; in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla propria offerta tecnica. É prevista facoltà di rinnovo per ulteriori due anni. L’eventuale decisione di rinnovare o di non rinnovare il contratto rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione,previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per l’Ente ed è quindi insindacabile da parte dell’Impresa Aggiudicataria. Qualora il Comune intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Aggiudicatario tre mesi prima della scadenza naturale del contratto, a mezzo PEC e il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste in contratto agli stessi prezzi, patti o condizioni, o più favorevoli, per la stazione appaltante. Il rinnovo tacito del contratto è comunque escluso. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le relative competenze professionalistesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi a mezzo PEC per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Dovranno essere valutate L’Aggiudicatario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. Alla scadenza del presente appalto, l’Aggiudicatario si impegna affinché il passaggio dei dati informatici e dei documenti cartacei avvenga con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dei servizi da parte dell’Ente, senza alcun ulteriore onere di lavoro autonomoqualsivoglia natura a carico del Comune e senza pretese ed ostacoli di sorta. A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a concordare con l’Ente nei 60 giorni lavorativi precedenti la scadenza dell’appalto, il piano di dismissione graduale del servizio. L’Aggiudicatario è obbligato a rendere disponibili le banche dati, come create, aggiornate e bonificate dall’attività svolta,e, se necessario, su un’architettura hardware stand alone messa a disposizione dall’Ente, completa di software perfettamente funzionante, senza alcun termine di scadenza della relativa licenza d’uso, garantendo i necessari aggiornamenti ed in grado di garantire la piena accessibilità a tutte le informazioni presenti in banca dati da parte dell’Ente, senza ulteriori oneri per l’Ente. Tale piano dovrà consistere nella comunicazione di tutti i tracciati record relativi a tutti i moduli/fasi di lavorazione della procedura compresi nel proprio sistema operativo utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’Ente e diverso da quello in uso all’Ente stesso. Resta inteso inoltre che tutti i dati collegati agli atti lavorati dall’Aggiudicatario per conto dell’Ente si intendono di proprietà di quest’ultimo, pertanto entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla conclusione dell’appalto sarà obbligo dell’Aggiudicatario trasferire, in un formato compatibile e conforme alle esigenze dell’Ente, le banche dati, anche cartacee, e gli archivi informatici dei contribuenti, detenuti in regime conseguenza dell’affidamento ed ogni atto o documento che non sia tenuto a trattenere a norma di collaborazionelegge, intercorsi tra il tutto senza oneri per l’Ente. L’Aggiudicatario uscente sarà comunque obbligato a fornire tutte le parti informazioni e i supporti necessari per garantire una continuità del servizio all’Ente senza alcuna criticità. L’affidamento e la gestione dei servizi sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari: − X.X. 00 aprile 1910 n. 639 e s.m.i.; − X.X. 00 maggio 1924, n. 827; − D.P.R. 29 settembre 1973, n .602; − D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; − D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.; − D.M. 26/04/1994; − D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.; − D. Lgs. 112/1999 e s.m.i.; − Legge 27 luglio 2000, n. 212; − D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; − D.M. 21 novembre 2000; − D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 art. 13 (IMU), art. 14 (TARES); − Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., nelle materie oggetto del presente bando (IUC); − D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; − Regolamenti comunali relativi ai differenti tributi locali e alla gestione delle entrate; − Normativa in merito ai tributi locali in vigore; L’appalto, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile. La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)presente capitolato.

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Samples: www.comune.sulmona.aq.it

Durata. Il urgente e imprevisto bisogno) oppure precario (in tal caso l’immobile deve essere restituito appena il proprietario ne fa richiesta). Non ci sono limiti particolari quanto alla durata, tut- tavia si consiglia sempre di non concedere immobili parrocchiali a terzi per periodi troppo lunghi, prefe- rendo durata annuale con tacito rinnovo. Quanto alla disdetta, va inoltrata a mezzo raccoman- data con ricevuta di ritorno nei termini indicati dal contratto d’apprendistato è stesso (generalmente, nel caso di durata annuale, tre o sei mesi prima rispetto alla scadenza stessa). Generalmente con la stipula di un contratto di lavoro como- dato si conferisce l’utilizzo di un immobile in via esclusiva; possono tuttavia sussistere forme di comodato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieparziale, al cui interno esiste un periodo formativo che prevedono l’utiliz- zo limitato ad alcune ore del giorno o ad alcuni gior- ni della settimana (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata tipico è predeterminata dalle previsioni contrattualiil caso della concessione di locali parrocchiali o strutture sportive ad associa- zioni, che li utilizzano unitamente alla Parrocchia proprietaria seppur in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012momenti diversi). Si precisa a tal proposito che l’Ufficio Amministrativo della Diocesi di Milano dispone di modelli sia di comodato ad uso esclusivo che ad uso parziale, allegati al presente fascicolo. Le spese di manutenzione ordinaria (piccole ripara- zioni) e le spese necessarie per servirsi della cosa (utenze e tasse inerenti quella specifica porzione di immobile oggetto di comodato) possono essere poste a carico del comodatario; a tal proposito si precisa che l’eventuale rimborso spese non può e non deve essere forfetario poiché in tal caso potreb- be essere considerato un vero e proprio corrispetti- vo. Il limite minimo proprietario può pertanto solo chiedere il rim- borso delle spese documentate effettivamente sostenute (nel caso di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione uso promiscuo di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianaleun immobi- le, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011proprietario comodante dovrà individuare una serie di coefficienti che gli consentano di calcolare le spese effettive inerenti quell’immobile: metratura Utilizzo esclusivo e a tempo parziale locali, ore di utilizzo, intensità di utilizzo, ecc.). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi Restano, invece, ad esclusivo carico del proprietario comodante le spese di manutenzione straordinaria (da ciò si evince l’impossibilità di concedere in linea comodato un immobile ponendo a carico del como- datario lavori di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsiristrutturazione o rifacimento che rientrano, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimoappunto, nella manutenzione straordina- ria). Infatti la struttura Nel caso in cui una parrocchia intenda concedere in comodato ad uso abitativo un appartamento ad un suo dipendente (sacrista, custode, ecc.), è opportu- no inserire l’uso del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate medesimo all’interno del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori con- tratto di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto (quale alloggio di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998servizio o benefit) al fine di collegare le due fattispecie e garantirsi l’im- mediata liberazione dei locali qualora, n 6941). Non potrà comunque essere certificato per qualsiasi ragione, venga meno il contratto di apprendistato qualora lavoro. Il contratto di comodato, trasferendo gratuitamente la disponibilità di un bene, è considerato dall’ordina- mento canonico come un atto di straordinaria ammi- nistrazione e, per essere considerato valido anche dal punto di vista civilistico, deve essere previamen- te autorizzato dall’Ordinario diocesano. Pertanto, quando un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto intende stipulare un contratto di como- dato, deve presentare apposita istanza motivata al competente ufficio di Curia – nella Diocesi di Milano è l’Ufficio Amministrativo Diocesano –, allegando la bozza del contratto concordata con la controparte. L’Ordinario, dopo aver valutato gli aspetti pastorali, giuridici e fiscali, provvede ad emettere apposito nulla osta che consente all’Ente di sottoscrivere il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionalicontratto stesso. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi Il comodato avente ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto beni immobili è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in ter- mine fisso (venti giorni dalla data dell’atto se forma- to in Italia, sessanta giorni se formato all’estero) dal- Uso di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale un immobile quale abitazione da parte del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).dipendente

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Samples: Contratto Di Comodato Di Immobili

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro Questa sezione deve essere compilata indicando il campo “a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieindeterminato” in tutti quei casi in cui la fornitura venga richiesta per un tempo illimitato, al mentre il campo “Temporanea” deve essere seleziona- to nel caso in cui interno esiste la fornitura vanga richiesta per un periodo formativo limitato e definito. In questo caso sarà neces- sario indicare la data di inizio e fine della fornitura richiesta e specificare le ragioni della temporaneità dell’allaccio. Normalmente una fornitura temporanea viene richiesta per attività occasionali (coordinato con disposizioni specifichead esempio circo, fiera, manifestazione pubblica, festa, spettacolo viaggiante, ecc..) oppure per uso cantiere. Nel caso in cui la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionalifornitura temporanea venga richiesta per uso cantiere sarà necessario indicare il nomina- tivo dell’impresa che svolgerà i lavori e gli estremi della concessione edilizia. Per loro il periodo formativo le forniture a carattere temporaneo può essere richiesta esclusivamente la tariffa uso non domestico (T5) In questa sezione è necessario indicare se l’immobile oggetto della richiesta di fornitura utilizza una fonte di approvvigionamento alternativa i cui reflui convergono in fognatura (esempio pozzo), ed indicare i con- sumi annui che vengo immessi nella rete fognaria. Questa sezione deve intendersi anche raggiunto attraverso essere compilata esclusivamente dalle imprese ed è necessario specificare se la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto ri- sorsa idrica viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale utilizzata o meno per il quale possa ritenersi vietato processo produttivo. Nel caso in cui la risorsa non sia utilizzata nel processo produttivo, i reflui derivanti dall’utilizzo saranno assimilabili agli scarichi domestici e sarà quindi sufficiente selezionare la prima voce. Nel caso in cui invece la risorsa idrica venga utilizzata per il processo produttivo sarà necessario indicare “che un lavoratorela risorsa è utiliz- zata nel processo produttivo (a titolo esclusivamente esemplificativo: strutture ospedaliere, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998caseifici, n 6941la- vanderie industriali, etc.). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari ” , specificare le dimensioni in fase istruttoria mq dello stabilimento produttivo e indicare di aver già ricoperto aderito alla PROCEDURA per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico – riservata per tutti i richiedenti che utilizzano la medesima qualifica in altro rapporto risorsa nel processo produttivo, presentando apposita richiesta di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)autorizzazione SUAP.

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Samples: www.abbanoa.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro. Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro. Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariesi svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al cui interno esiste termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza. Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da XX.XX. diverse - è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni. I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue: - la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato; - dal 15 dicembre al 6 gennaio; - dal lunedì precedente la Pasqua fino alla domenica successiva; - le ferie estive per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidi sei settimane, in base alla qualificazione da conseguire. La di norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima dal 15 luglio al 31 agosto; - dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di 2 anniconsultazione elettorale politica nazionale, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale. Il limite minimo giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia. In occasione di manifestazioni a carattere nazionale, limitatamente alla zona interessata, o a carattere internazionale non sono effettuati scioperi nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941)degli stessi. Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durataè consentito lo sciopero per singoli livelli, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze profili o categorie professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazionené lo sciopero a oltranza, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa o per singoli segmenti dell'intero ciclo del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Durata. Le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera da parte della Stazione Appaltante. I certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti, dovranno essere emessi prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo statico dovrà essere redatto prima dell’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori. Il termine per l’espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, prevista in 1.095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi. Tutti i servizi di collaudo, compresa l’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovranno quindi terminare entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui a cura del direttore dei lavori è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. In relazione a quanto sopra indicato, la durata complessiva del contratto d’apprendistato è un contratto indicativamente stimata in 1.275 (milleduecentosettantacinque) giorni decorrenti dalla data disposta con l’ordine di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieinizio attività del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e comunque fino alla conclusione delle operazioni di collaudo. L’Affidatario prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa ed è stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori e che, pertanto la medesima potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica. L’Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con disposizioni specifiche) la cui l’eventuale maggiore durata è predeterminata dalle previsioni contrattualidel vincolo contrattuale, in base alla qualificazione da conseguireessendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima prestazione si intenderà conclusa con l’approvazione del Certificato di 2 annicollaudo tecnico amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici regionali, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012)ai sensi della normativa vigente in materia. Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo Nessun compenso aggiuntivo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale dovuto per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Durata. Il contratto d’apprendistato è un presente contratto di lavoro subappalto avrà durata presunta prevista fino al 31/07/2020 ed è vincolato alle tempistiche indicate nel crono programma delle attività e sue successive modificazioni, condiviso tra le parti, ed acquisterà efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria Locale Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo taciti del presente contratto di subappalto. Le Parti si impegnano a tempo indeterminato soggetto dare inizio alle regole ordinarieattività, oggetto del presente contratto, solo dopo il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’ Azienda Sanitaria Locale ASL Rieti o al cui interno esiste trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. Sin d’ora le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto di xxxxxxxxxx non avrà efficacia qualora non venga rilasciata la necessaria autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria ASL Rieti o al trascorrere del quindicesimo giorno dalla richiesta all’ Azienda Sanitaria ASL Rieti senza che essa abbia emesso provvedimento negativo, con il conseguente perfezionamento del silenzio assenso sulla richiesta di subappalto. Resta salva la facoltà dell’Appaltatore di variare a sua discrezione tale programma per adeguarlo a eventuali evenienze che dovessero sorgere in fase esecutiva dell’appalto e per richieste del Committente Principale, senza che per questo motivo il Subappaltatore possa reclamare un periodo formativo (coordinato aumento di prezzi. Il servizio saranno eseguiti in orari compatibili con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualile esigenze del sito e/o del Committente Principale. Il Subappaltatore garantisce, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anniogni caso, limite portato dal legislatore maestranze e mezzi d’opera sufficienti al rispetto dell’esecuzione del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anniservizio, con l’eccezione del settore artigiano e dei profiliessendo comunque facoltà dell’Appaltatore chiedere, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando laddove ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissireputato necessario, in relazione alle qualificazioni professionali un’accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)impiegare.

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Samples: www.asl.rieti.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima dell’accordo di programma è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di stipula, fatta salva la possibilità di stabilire una eventuale proroga a seguito di eventuali rimodulazioni del contratto viene ora individuata cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all’art. 2 per motivate variazioni. ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO. L'importo complessivo dell’accordo di programma, pari ai finanziamenti descritti in tre annipremessa, ammonta ad euro 2.010.506,44 secondo il seguente dettaglio: € 1.746.506,44 per “Acquisto e recupero di un fabbricato (ex alloggi Ferrovie dello Stato) e riqualificazione urbana della viabilità antistante”, di cui € 1.536.506,44 quale finaziamento Stato – Regione ed € 210.000,00 quale cofinaziamento AREA; € 92.000,00 per la “Riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di Edilizia residenziale pubblica” (immobili di via Porrino) di cui € 64.000,00 quale finaziamento regionale ed € 28.000,00 quale cofinaziamento AREA; Il cofinaziamento da parte di AREA per complessivi 400.000,00 è costituito da € 200.000,00 quale cofinanziamento previsto inizialmente per l’intervento di riqualificazione del fabbricato ex FS e da un’ulteriore finaziamento di € 200.000,00 stanziati con l’eccezione delibera del settore artigiano e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque Commissario per la gestione provvisoria di AREA n. 421 del 16.12.2014 destinati a contenuto equipollente a quello artigianale, coprire il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea cofinanziamento comunale di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale € 10.000,00 per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratorerecupero dell’edificio ex FS ed il cofinanziamento comunale di € 28.000,00 relativo all’edificio in via Porrino. In via principale, al termine del periodo la somma residua di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori € 162.000,00 andrà a cofinanziare ulteriormente i lavori per la costruzione di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo8 alloggi da concedere a canone sociale, anche in regime considerazione del tempo trascorso dalla concessione del finanziamento e del recente aumento dei costi di collaborazione, intercorsi costruzione. Le somme che dovessero residuare al completamento di tale intervento saranno destinate per l’esecuzione di ulteriori lavori nel fabbricato di Via Porrino. Non potranno essere cofinanziati da AREA i lavori relativi alla riqualificazione urbana della viabilità antistante la stazione ferroviaria ed intermodale. I compensi riconosciuti dal Comune ad AREA saranno individuati tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto somme a disposizione indicate nel quadro economico e saranno direttamente trattenuti da AREA sulle quote di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che cofinanziamento non ancora erogate, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e per il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)Comune.

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Samples: www.comune.abbasanta.or.it

Durata. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarie, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata dell'apprendistato e la sua suddivisione in tre anniperiodi ai fini retributivi e di inquadramento è la seguente: Xxxxxxx Xxxxxx complessiva Durata primo periodo Durata secondo periodo Durata terzo periodo mesi mesi mesi mesi 7°, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili8° 36 12 12 12 4°, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed 5°, 6° 48 16 16 16 I periodi di servizio prestati in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea qualità di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche apprendista presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un nuovo rapporto anno e si riferiscano alle stesse attività. Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998precedentemente prestati presso altre aziende, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato qualora il lavoratore dichiari in fase istruttoria già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata. In caso di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua duratarisoluzione del rapporto, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta. L'apprendista non può essere adibito a lavorazioni a cottimo. Inquadramento e trattamento retributivo Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore, ad eccezione dei contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello, sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale (retribuzione base, ex indennità di contingenza ed E.d.r.) prevista per il livello iniziale di inquadramento. Nel secondo periodo di apprendistato, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione finale e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo ed ultimo periodo, fermo l'inquadramento ad un livello inferiore a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale di tale livello, al lavoratore viene riconosciuta un'indennità temporanea, utile ai fini del t.f.r., pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che le stesse parti intendono certificareverrà assorbita all'atto del conseguimento del livello di destinazione. Nel caso di contratti di apprendistato con qualifica finale al 2° livello sono previsti due periodi, con inquadramento e trattamento retributivo determinato come segue: il livello di inquadramento di ingresso sarà inferiore di un solo livello a quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti nel secondo ed ultimo periodo al lavoratore, fermo l'inquadramento posseduto, viene riconosciuta un'indennità temporanea, utile ai fini del t.f.r., pari alla differenza tra retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale, indennità che il percorso verrà assorbita all'atto del conseguimento del livello di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007)destinazione.

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Samples: www.multiservizicaerite.it

Durata. II presente contratto ha durata triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per durata pattuita. Si impegnano, inoltre, entro 180 giorni dalla naturale scadenza, ad incontrarsi al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale. E’ esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della struttura. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO (Xxxxxxx Xxxxx) parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività. Il contratto d’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinarieredatto in duplice originale, al cui interno esiste un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattuali, in base uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva una durata minima di 2 anni, limite portato dal legislatore competente Struttura del 2012 a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo di durata non va applicato agli apprendisti stagionaliDipartimento della Sanità della Regione. Per loro il periodo formativo deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano e dei profili, seppur quanto non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente a quello artigianale, il cui limite massimo è previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla struttura in relazione al presente contratto collettivo medesimograva esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. Infatti la L'ASL pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla struttura per eventuali richieste di terzi. Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissiDPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguirecaso d’uso, corrispondenti congrue durate del tirociniosono a carico della parte richiedente. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratoreLetto, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora il lavoratore dichiari confermato e sottoscritto ( ) ( ) Le parti dichiarano in fase istruttoria particolare di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto letto, di lavoro approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di congrua duratacui agli art. 1341 e 1342 c.c., perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello n° 8 del 2 febbraio 2007).seguenti clausole contrattuali:

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Durata. Il contratto d’apprendistato è un Nel contratto di apprendistato si sostanziano due diversi rapporti: un rapporto di lavoro che ha la medesima natura di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetto alle regole ordinariee un rapporto di apprendistato con durata determinata dalle disposizioni previste per legge e connesse al percorso formativo da svolgersi (apprendistato professionalizzante, qualificante, di alta formazione). Al termine del periodo di formazione il datore di lavoro può recedere dal rapporto mediante disdetta scritta comunicata al cui interno esiste lavoratore, senza obbligo di preavviso è di motivazione. Qualora il recesso sia anteriore o successivo alla scadenza del periodo di formazione, trova applicazione la disciplina ordinaria prevista in materia dal presente CCNL e dalla normativa vigente. In presenza di eventi particolari (congedi parentali, malattie, infortunio, maternità, ovvero altra causa di sospensione involontaria del rapporto), è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di prorogare la scadenza del periodo di formazione per un periodo formativo (coordinato con disposizioni specifiche) la cui durata è predeterminata dalle previsioni contrattualipari a quello della sospensione della formazione, in base alla qualificazione da conseguire. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva qualora le assenza dell’apprendista, considerate singolarmente, abbiano una durata minima superiore ai 30 giorni. In caso di 2 anniproroga, limite portato dal legislatore del 2012 il datore di lavoro è tenuto a sei mesi (Legge 92/2012). Il limite minimo comunicare per iscritto all’apprendista la volontà di durata non va applicato agli apprendisti stagionali. Per loro voler prorogare il periodo formativo di formazione, indicando le ragioni e la data di nuova scadenza. Ai fini della validità della suddetta proroga, la comunicazione di cui al comma precedente deve intendersi anche raggiunto attraverso la coniugazione giungere all’apprendista non oltre 10 giorni dalla data di più micro-rapporti nell’arco temporale indicato dal CCNL scadenza originaria del periodo formativo. Livelli di settore. La durata massima del contratto viene ora individuata in tre anni, con l’eccezione del settore artigiano inquadramento professionale I livelli di inquadramento professionale e dei profili, seppur non individuati dalla contrattazione artigiana ed in settori merceologici differenti, comunque a contenuto equipollente il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello artigianalein cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi del periodo formativo; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato a partire dal 25° mese fino al termine del periodo formativo. A titolo esemplificativo l’apprendista assunto per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 3° livello del presente CCNL verrà inquadrato per i primi 24 mesi al 5° livello percependo il relativo trattamento economico e a partire dal 25° mese dovrà essere inquadrato al 4° livello. Nel caso in cui l’inquadramento finale sia al 4° livello, per i primi 24 mesi l’apprendista sarà inquadrato al 6° livello con il cui limite massimo è relativo trattamento economico e a decorrere dal 25° mese passerà al 5° livello. Qualora l’inquadramento finale previsto in cinque anni (Interpello al Ministero del Lavoro 40/2011 del 26.10.2011). La durata stabilita dal CCNL deve ritenersi in linea di principio fissa e non quale limite massimo entro il quale le parti possano liberamente accordarsi, salvo quando ciò sia espressamente previsto dal contratto collettivo medesimo. Infatti la struttura del nuovo apprendistato esige che il contratto collettivo fissi, in relazione alle qualificazioni professionali da conseguire, corrispondenti congrue durate del tirocinio. Va inoltre osservato che nel nostro ordinamento non è rinvenibile un principio generale per il quale possa ritenersi vietato che un lavoratore, al termine del periodo di apprendistato ed una volta compiuto l’iter professionale contrattualmente previsto – svolto anche presso più datori di lavoro – possa eventualmente intraprendere un nuovo rapporto di apprendistato finalizzato ad una diversa qualificazione (Cass. 15 luglio 1998sia al 5° livello, n 6941). Non potrà comunque essere certificato il contratto di apprendistato qualora per i primi 36 mesi il lavoratore dichiari in fase istruttoria di aver già ricoperto la medesima qualifica in altro rapporto di lavoro di congrua durata, perché in tal caso dovrebbero ritenersi già acquisite le relative competenze professionali. Dovranno essere valutate sarà inquadrato al 6° livello con particolare attenzione eventuali pregressi rapporti di lavoro autonomo, anche in regime di collaborazione, intercorsi tra le parti ed aventi ad oggetto la medesima attività lavorativa del contratto di apprendistato che le stesse parti intendono certificare; in questo caso la certificazione è ammessa qualora risulti che il percorso di formazione accresca la qualificazione professionale del lavoratore rispetto alle competenze già acquisite nel precedente rapporto (cfr. interpello nrelativo trattamento economico e successivamente passerà al 5° 8 del 2 febbraio 2007)livello.

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