Common use of Ente Bilaterale Nazionale Clause in Contracts

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sull’opportunità di favorire l'evoluzione costituire l’Ente bilaterale nazionale del Comparto "Amministratori di condominio". L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema scolastico non statale laicoplurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza: a. le XX.XXiniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. della scuola 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e l'ANINSEI firmatarie in particolare: • Organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; • Organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; • Predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; • Organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando (all. 2). b. Le iniziative che si richiamano al Titolo X° (mercato del lavoro) ed in particolare: • organizza e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una struttura formazione professionale continua. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di indirizzo norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; • organizza e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91; organizza e gestisce la formazione continuamediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.; • promuove la formazione professionale per gli apprendisti. c. Predispone progetti e stipula convenzioni con Enti, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiIstituti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliMinisteri, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionaliai precedenti punti a) e b). d. Riceve ed elabora anche ai fini statistici gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - seguire lo sviluppo dei rapporti le intese relative a: utilizzo della 223/91 e ai regimi di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra orario di cui all’art. 93; e. Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal firmatarie del presente CCNL; 2f. Predispone e organizza la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi 8. g. Svolge funzioni di segreteria operativa dell’O.P.N (DLgs 626), della commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità; Le risorse economiche, destinate alla Bilateralità secondo le norme di legge realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali).La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Amministratori Immobiliari, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinatoregolamento allegati al presente CCNLIl testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte xxxxxxxxxx.Xx sede dell’Ente Bilaterale Nazionale, sarà frazionato presso l’UNAI sita in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralitàXxx Xxxxxxxxxxxxx x° 00, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 201600000 Xxxx.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo pro-pulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola Scuola non statale laicareligiosa. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Bila-terale Nazionale della scuola Scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Con-tratto. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazio-nale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione for-mazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione collabo-razione con le istituzioni Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoarticolo, nonché non-ché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionaliOsservatori Regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione contrat-tazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche spe-cifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale na-zionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bi-laterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: CCNL Scuola

Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laicareligiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale Nazio-nale della scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bi-laterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione for-mazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione collabo-razione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - ; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione contrat-tazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche spe-cifiche intese tra le parti sociali; - ; f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale na-zionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bi-laterale Nazionale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: CCNL Agidae 2006/2009

Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola Scuola non statale laicareligiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola Scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto Statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoarticolo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - Osservatori Regionali; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - ; f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso de- ciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Bila- terale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni istitu- zioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione colla- borazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sicu- rezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bi- laterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza l’importanza che la bilateralità assume as- sume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. 1 la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico eco- nomico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a 2 A partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla al- la Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamentoattraverso uno specifico codice tributi inserito all’interno del modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendentedipenden- te, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi ob- blighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratorilavo- ratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite stabili- te dal sistema bilaterale; 3. 3 le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale con- trattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente esclusivamen- te nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema siste- ma bilaterale, il diritto all'erogazione all’erogazione diretta da parte dell'impresadell’impresa; 4. 4 a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare eroga- re un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento elemen- to aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti isti- tuti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta bu- sta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto ri- spetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo adem- pimento dell’obbligo di cui al comma 3 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario proporzional- mente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente L’Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale il Terziario ha i seguenti scopi: - : a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordi- narne l’anività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali; b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali terri- toriali e regionali, con l’allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità; c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare senore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione; d) promuovere, progenare e/o gestire anche anraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiprofessio- nale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliinternazio- nali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - ; e) anivare, direnamente o in convenzione, le procedure per accedere ai pro- grammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strunurali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direnamente o in conven- zione, la realizzazione; f) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoall’art.6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività l’anività degli osservatori regionali; - Osservatori territoriali; g) promuovere ed anivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra la domanda e oRerta di lavoro; h) favorire, anche anraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena anuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimen- to nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/91; l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga eRenuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari senori; m) valutare l’opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale sco- po potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predispo- sizione di progeni di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FOR.TE.); n) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territo- riale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabili- to dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’at- to della loro costituzione; q) promuovere lo sviluppo e la diRusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali; r) promuovere l’anivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa; s) promuovere studi e ricerche relativi relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva contrat- tazione colleniva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche spe- cifiche intese tra le parti sociali; - attuare ; t) valorizzare in tuni gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali; u) individuare ed adonare iniziative che rispondano all’esigenza di una costante onimizzazione delle risorse interne all’Ente Bilaterale Nazionale stesso e ef- fenuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla con- tranazione; v) anuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionalecontranazione colleniva nazio- nale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente anribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme per il Terziario. L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di previdenza complementareregolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali. Le Partiparti inoltre convengono di garantire, nel confermare in vista dell’adozione della convenzione na- zionale tra l’INPS e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano le Organizzazioni nazionali stipulanti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendentela trasmis- sione, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTER, dello Statuto, del Regola- mento e che non versano del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo contributoparere di conformità, dovranno erogare un importo forfettario pari rispeno a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto quanto stabilito dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016CCNL Terziario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola Scuola non statale laicareligiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola Scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto Statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoarticolo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - Osservatori Regionali; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - ; f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale Nazio- nale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo pro- pulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola Scuola non statale laicareligiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Bila- terale Nazionale della scuola Scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Con- tratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazio- nale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione for- mazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione collabo- razione con le istituzioni Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoarticolo, nonché non- ché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - Osservatori Regionali; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione contrat- tazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche spe- cifiche intese tra le parti sociali; - ; f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale na- zionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bi- laterale Nazionale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: CCNL Scuola 2006/2009

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoFra AUIL, le XX.XX. della scuola FEMCA-CISL, FILTEA-CGIL e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente UILTA-UIL viene costituito l'Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale che ha i seguenti scopi: - istituire e gestire l'Osservatorio nazionale sull'evoluzione del set- xxxx xxxxxxxxxx; - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; - promuovere e promuovere, progettare iniziative e/o gestire anche attraverso convenzioni, ini- ziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiriqualifica- zione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, nazio- nali ed europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e gestire l'Osservatorio Nazionalefinanziati dai Fondi strutturati, di cui con particolare riferimento al successivo paragrafoFondo Sociale Europeo e gestirne, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionalidiretta- mente o in convenzione, la realizzazione; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione raccogliere gli accordi realizzati a livello territoriale e delle intese tra aziendale curandone le parti socialianalisi e la registrazione; - promuovere studi e ricerche relativi relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributodella contrat- tazione collettiva, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendentenonché sul rapporto con l'ambiente esterno alla impresa; - distribuire gratuitamente alle aziende, anche a tempo determinatoche contribuiscono al Fondo, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta una copia del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale vigente CCNL per ogni singolo lavoratore dipendente; - sede di interpretazione e conciliazione rispetto alle controversie collettive derivanti dall'applicazione del presente contratto. Al fine di rendere disponibile strumenti ed indicazioni utili a consen- tire alle imprese di adottare un Codice di condotta per il quale maturasettore, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilateralecome previsto dall'art. 10, le Parti affidano all'Ente Bilaterale il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su compito di predisporre tutti gli istituti retributivi elementi utili per la predisposizione di legge un si- stema di procedure di controllo e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso di verifiche indipendenti finalizzati a garantire il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciutadei contenuti del codice. Le Parti adotteranno gli strumenti studieranno, altresì, l'individuazione di un sistema di certi- ficazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di condotta. Le Parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale compiti di indiriz- zo/progettazione/programmazione e promozione dell'attività formativa fi- nalizzata sia a conseguire formazione di base e continua che quella più specificatamente di natura professionale. In tale ambito l'Ente Bilaterale, anche in relazione all'attività di FONDIMPRESA, avrà il compito di assistere imprese, XX.XX. territoriali e RSU, nell'attivazione di piani formativi. Al fine di finanziare l'attività, le misure utili Parti convengono che a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo far data dall’1.1.00 viene istituita una quota di partecipazione congiunta da de- stinare a decorrere dal 1 gennaio 2016favore dell'Ente Bilaterale Nazionale. Il contributo è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore. Entrambe le percentuali sono calcolate sulla Retribuzione Contrattuale Conglobata (RCC) di ciascun dipendente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l'AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola Scuola non statale laicareligiosa. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola Scuola non statale laica religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto Statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi Organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafoarticolo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - Osservatori Regionali; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - contrattazione f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale Nazio- nale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: CCNL Scuola 2016 2018

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sull’opportunità di favorire l'evoluzione costituire l’Ente bilaterale nazionale del Comparto "Amministratori di condominio". L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema scolastico non statale laicoplurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza: a) le XX.XXiniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. della scuola 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e l'ANINSEI firmatarie in particolare: • Organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; • Organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; • Predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; • Organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando (all. 2). b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X° (mercato del lavoro) ed in particolare: • organizza e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una struttura formazione professionale continua. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di indirizzo norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; • organizza e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91; • organizza e gestisce la formazione continuamediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.; • promuove la formazione professionale per gli apprendisti. c) Predispone progetti e stipula convenzioni con: • Enti, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiIstituti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliMinisteri, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionaliai precedenti punti a) e b). d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici: • Gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - seguire lo sviluppo dei rapporti • le intese relative a: utilizzo della 223/91 e ai regimi di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra orario di cui all’art. 93; e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal firmatarie del presente CCNL; 2f) Predispone la stampa e organizza: • la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi 8. g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell’O.P.N (DLgs 626), della commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità; Le risorse economiche, destinate alla Bilateralità secondo le norme di legge realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali). La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Amministratori Immobiliari, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e di regolamentoregolamento allegati al presente CCNL Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinatoLa sede dell’Ente Bilaterale Nazionale, sarà frazionato presso l’UNAI sita in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralitàXxx Xxxxxxxxxxxxx x° 00, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 201600000 Xxxx.

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Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso de- ciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Bila- terale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni istitu- zioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione colla- borazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sicu- rezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bila- terale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza l’importanza che la bilateralità assume as- sume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. 1 la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico eco- nomico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a 2 A partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla al- la Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributocon- tributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche an- che a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna cia- scuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-part- time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste previ- ste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti Istitu- ti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. 3 le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente esclusiva- mente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione all’erogazione diretta da parte dell'impresadell’impresa; 4. 4 a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare eroga- re un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento elemen- to aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti isti- tuti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta bu- sta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto ri- spetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo adem- pimento dell’obbligo di cui al comma 3 3. Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario proporzional- mente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo l’importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi: - promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità incentivare e promuovere studi e ricerche sul settoresui settori di cui all'art. 1, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; - promuovere e progettare anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiprofessionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, per i dipendenti da aziende dei settori di cui al successivo paragrafoall'art. 1, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionaliOsservatori territoriali; - promuovere politiche attive al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori • favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; g bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91, g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e/o regionali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; hl ) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FONDO PROFESSIONI) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL; ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione; I bis) ricevere la notizia della elezione della rappresentanza lavoratori sicurezza all'atto della loro costituzione; promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali; m bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa; promuovere studi e ricerche relativi relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e delle relative esperienze bilaterali; individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale; attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionalenazionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per i settori di cui all'art. 1 . promuovere attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali la tutela e Regionale; - promuovere forme la sicurezza nei luoghi di previdenza complementarelavoro con il tramite degli Organismi Paritetici Provinciali e la costituzione degli Rist. L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali. Le Partiparti inoltre convengono di garantire, nel confermare in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e promuovere le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBIAGE, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità. ln considerazione di quanto sopra affermato circa l'importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la bilateralità assume nel sistema natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di 6 relazioni sindacalilavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, convengono che: 1ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003. Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la bilateralità eroga prestazioni modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che integrano il trattamento versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di legge e omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016distinto dalla retribuzione.

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Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica 1. Nell’ottica di favorire l'evoluzione l’evoluzione del sistema scolastico socio–educativo- assistenziale non statale laicoreligioso, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI l’AGIDAE firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente L’Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola socio-assistenziale non statale laicareligioso. 3. Nell'ambito Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente L’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto. 6. Nell’ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - ; c) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - ; e) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - ; f) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Ente Bilaterale Nazionale. 1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. 2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. 3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale Nazio- nale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati occupati. 4. In tale contesto le parti si impegnano in un'azione una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. 5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per Contratto. 6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bi- laterale Nazionale. 7. L'Ente L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - : a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - ; b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione for- mazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - ; c) istituire e gestire l'Osservatorio l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività l’attività degli osservatori regionali; - ; d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - ; e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione contrat-tazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - ; f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale all’Ente Bi- laterale Nazionale e Regionale; - ; g) promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi: - : a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - sui settori di cui all'art. 1, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione; c) promuovere e progettare anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiprofessionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - ; d) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, per i dipendenti da aziende dei settori di cui al successivo paragrafoall'art. 1, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionaliOsservatori territoriali; e) promuovere politiche attive al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori • f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità; - seguire lo sviluppo dei rapporti g bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91, g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e/o regionali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori; hl ) valutare l'opportunità di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere avviare forme di previdenza complementaresostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. Le PartiA tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema al fine di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano agevolare il trattamento economico e normativo previsto reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro elavoro, in tal caso, sinergia con il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore fondo previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.per la formazione continua (FONDO PROFESSIONI)

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Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica Le Parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente contratto, concordano sull'opportunità di favorire l'evoluzione costituire l'Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti immobiliari professionali" (EBNAIP). L'Ente bilaterale nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrite un sistema scolastico non statale laicoplurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza: a) le XX.XXiniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (allegato 2); b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto e) dovrà tendete alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della scuola Legge n. 223/1991; - organizza e l'ANINSEI gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti; c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b); d) riceve ed elabora anche ai fini statistici; - gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative a: utilizzo della Legge n. 223/1991 e ai regimi di orario di cui all'art. 98; e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando CCNL; f) predispone la stampa e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopiorganizza: - incentivare la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e promuovere studi lavoratori) così come previsto al successivo art. 8; g) svolge funzioni di segreteria operativa dell'O.P.N., della Commissione paritetica e ricerche sul settore; del gruppo sulle pari opportunità; h) L'Ente bilaterale nazionale - promuovere e progettare iniziative emette attraverso l'apposita Commissione paritetica bilaterale i pareri di conformità in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, apprendistato di cui al successivo paragrafoart. 34 del CCNL, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire per lo sviluppo dei rapporti svolgimento di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso; i) L'Ente bilaterale nazionale costituirà inoltre una apposita Commissione di certificazione per Io svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente Certificazione preventiva di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementarecui all'art. 22 del CCNL. Le Partirisorse economiche, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all'Ente bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento). Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinatotesto dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente bilaterale nazionale, sarà frazionato presso la FIAIP sita in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralitàXxxxxxxx Xxxxxxxx 0, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016Xxxx.

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Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laicoLe Parti, le XX.XX. della scuola per la pratica realizzazione degli impegni e l'ANINSEI firmatarie obiettivi previsti nella "Premessa" e nell'articolato del presente CCNL contratto, hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente costituito l'Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNLAgenti Immobiliari Professionali" (EBNAIP). L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopicostituisce la struttura alla quale le Parti hanno assegnato ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle Parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza: a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all'art. 3 del Titolo II (Relazioni sindacali a livello nazionale) e in particolare: - incentivare organizza e promuovere studi gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all'esame del quadro economico e ricerche sul settoreproduttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; - promuovere organizza e progettare gestisce la formazione e la qualificazione professionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; - organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall'INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (allegato 2); b) le iniziative che si richiamano al Titolo X (Mercato del lavoro) ed in particolare: - promuove, organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto e) dovrà tendete alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell'ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; - organizza e gestisce tutto quanto derivante dall'accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi e progetti di utilizzo della Legge n. 223/1991; - organizza e gestisce la formazione continuamediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della UE; - promuove la formazione professionale per gli apprendisti; c) predispone progetti e stipula convenzioni con: - enti, formazione e riqualificazione professionale dei dipendentiistituti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliMinisteri, nonché con altri organismi orientati strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai medesimi scopiprecedenti punti a) e b); d) riceve ed elabora anche ai fini statistici; - istituire gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; - le intese relative all’utilizzo della Legge n. 223/1991 e gestire l'Osservatorio Nazionaleai regimi di orario di cui all'art. 98; e) riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL; f) predispone la stampa e organizza: - la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8; g) svolge funzioni di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale e del gruppo sulle pari opportunità; h) l'Ente Bilaterale Nazionale emette, attraverso l'apposita Commissione Paritetica Bilaterale, i pareri di conformità in materia di apprendistato di cui al successivo paragrafoart. 34 del CCNL, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire per lo sviluppo dei rapporti svolgimento di lavoro nel settore nell'ambito quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali del Titolo X (Mercato del lavoro) del CCNL, con le modalità definite a cura del Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale stesso; i) l'Ente Bilaterale Nazionale ha costituito, inoltre, una apposita Commissione di Certificazione per lo svolgimento di quanto ad esso delegato dalle previsioni contrattuali in materia di certificazione preventiva di cui all'art. 22 del CCNL. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire iniziative assegnate all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le PartiNazionale, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 sono quelle previste al Titolo IV (Funzionamento delle relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento). Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante. La sede dell'Ente Bilaterale Nazionale Agenti Immobiliari Professionali è in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016Roma - xxxx://xxx.xxxxxx.xx/).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le XX.XX. della scuola e l'ANINSEI firmatarie del presente CCNL hanno dal 2016 deciso di fare della bilateralità uno dei fattori fat- tori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomieau- tonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo pro- pulsivo della contrattazione. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL. L'Ente Bilaterale Nazionale La Bilateralità ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continuacon- tinua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionaliinter- nazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti socialiso- ciali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione legisla- zione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - promuovere forme di previdenza complementare; attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva col- lettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionalealla Bilate- ralità; - promuovere forme di previdenza complementareerogare prestazioni che integrano il trattamento economico previ- sto dal presente CCNL. Le PartiParti firmatarie del presente CCNL, nel confermare e promuovere l'importanza promuo- vere l’importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1e si impegnano a mantenere attivo ed effi- ciente un Ente Bilaterale, costituito dalle parti firmatarie del pre- sente contratto, e dei successivi rinnovi. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno L’Ente Bilaterale è finanziato mediante i contributi delle aziende che applicano il presente CCNL nei confronti del personale loro dipendente e potrà accedere ad eventuali contributi pubblici ove previsti. Le aziende iscritte all’ANINSEI sono automaticamente e obbliga- toriamente iscritte all’Ente Bilaterale e contribuiscono alla Bilateralità Bilate- ralità versando, secondo le norme di legge e di regolamento. Il , un contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna cia- scuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralitàIstituti, ottemperando ai relativi obblighi contributivicon tali versamenti, assolvono ogni obbligo nei confronti con- fronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno sa- ranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3bilaterale con appositi bandi. le Le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei confronti delle con- fronti degli istituti imprese non aderenti iscritti all’ANINSEI e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione all’erogazione diretta da parte dell'impresa; 4dell’im- presa. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le Le imprese non aderenti al sistema bilaterale e iscritte ad ANINSEI che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile assor- bibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattualicontrat- tuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo im- porto dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 lavoratore. Per i lavoratori assunti con contratto part-part- time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario all’orario di lavoro la- voro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ente Bilaterale Nazionale. Nell'ottica Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sull’opportunità di favorire l'evoluzione costituire l’Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti Immobiliari Professionali"(EBNAIP). L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema scolastico non statale laicoplurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori). A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza: a) le XX.XXiniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare: ? organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali; ? organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale; ? predispone i progetti formativi per le singole figure professionali; ? organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (all. 2). b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X (mercato del lavoro) ed in particolare: ? organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti; ? organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della scuola 223/91; ? organizza e l'ANINSEI gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.; ? promuove la formazione professionale per gli apprendisti. c) Predispone progetti e stipula convenzioni con: ? Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b). d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici: ? gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro; ? le intese relative all’utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui all’art. 93. e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL hanno deciso CCNL. f) Predispone la stampa e organizza: ? la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8. g) Svolge funzioni di fare segreteria operativa dell’O.P.N (Dlgs 626), della bilateralità uno dei fattori strategici commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità. Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle loro relazioniiniziative assegnate all’Ente Bilaterale, nel rispetto sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazionerelazioni sindacali). L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale della scuola non statale laica per del Comparto Agenti Immobiliari Professionali, troverà definizione, attraverso la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da certificazione con atto notarile dello statuto e per regolamento allegati al presente CCNL. L'Ente Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante. La sede dell’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi: - incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore; - promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; - istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafosarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali; 0 - seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali; - promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali; - attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e Regionale; - promuovere forme di previdenza complementare. Le Parti, nel confermare e promuovere l'importanza che la bilateralità assume nel sistema di 6 relazioni sindacali, convengono che: 1. la bilateralità eroga prestazioni che integrano il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL; 2. a partire dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità secondo le norme di legge e di regolamento. Il contributo, pari a 120 euro annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il livello e le mansioni la quota è ridotta del 50%. Gli Istituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risorse stanziate secondo le modalità stabilite dal sistema bilaterale; 3. le prestazioni previste dalla bilateralità costituiscono un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa; 4. a decorrere dal 1 gennaio 2016 le imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00 euro lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazione dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta. Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il sistema previsto dal presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2016Xxxx.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro