Common use of Entrata in vigore Clause in Contracts

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Per La Liquidazione Dei Compensi

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017. Esso sostituisce nelle aziende i seguenti Regolamenti (incl. le rispettive appendici, addenda e istruzioni su tale base): − Mobili Xxxxxxx SA: Regolamento interno del 1° luglio 2007 − Pfister Servizio Tendaggi SA: Regolamento interno del 1° settembre 2009 − Pfister PROFESSIONAL SA: Regolamento interno del 1° luglio 2007 − Möbel Xxxxx AG, sede di Eschenbach: Regolamento aziendale del 1° gennaio 2008 − Möbel Xxxxx AG, sede di Xxxxxxxxxxxxx: Regolamento aziendale del 1° gennaio 2009 − Möbel Hubacher AG: Regolamento del personale del 1° luglio 2008 − Arco Gestione Immobili SA Regolamento del lavoro del 1°luglio 2001 − Wäscherei Jenny AG - Allegato 1 al Regolamento del personale - Anniversari di servizio Questo allegato contenente le direttive riguardanti gli anniversari e i regali per anzianità di servizio va a completare il punto 5.3 del Regolamento del personale del Gruppo Pfister. Tali direttive valgono per le seguenti aziende: − Mobili Xxxxxxx SA − Pfister Servizio Tendaggi SA − Xxxxxxx PROFESSIONAL SA − Arco Gestione Immobili SA − Wäscherei Jenny AG Xxxxxxxxxxx e regali per anzianità di servizio Anni di servizio Regalo per anzianità di servizio Buono acquisto Forfait di giorni di vacanza supplementari 5 anni CHF 200.-- 1 giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana10 anni CHF 700.-- 5 giorni 15 anni CHF 1’000.- 1 giorno 20 anni CHF 1’500.-- 5 giorni 25 anni CHF 2’000.-- 1 giorno 30 anni CHF 2’500.-- 5 giorni 35 anni CHF 3’000.-- 1 giorno 40 anni CHF 3’500.-- 5 giorni 45 anni CHF 4’000.-- 5 giorni Ulteriori direttive relative agli anniversari di servizio − Il valore del buono d’acquisto e i giorni di vacanza supplementari vengono calcolati pro rata in base alla percentuale d’assunzione (percentuale d’assunzione media degli ultimi 5 anni). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti − A partire dal 10° anno di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionaleservizio, il compenso collaboratore ha la possibilità di richiedere il versamento in contanti al posto del professionista è determinato con riferimento buono d’acquisto. Se l’importo non viene ritirato sotto forma di buono d’acquisto, la somma sopra menzionata viene divisa per 1,4 (arrotondata verso il basso fino a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina raggiungimento dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato dispostoprossimi 100.-- tondi). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio− I collaboratori che celebrano i seguenti anni di servizio, sulla base di una disposizione normativa primariasaranno invitati alla rispettiva festa che si tiene ogni anno: 10, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista 20, 25, 30, 35, 40 e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c45 anni., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Del Personale

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione. 2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea convengono, per quanto concerne gli aspetti del presente accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea, di applicarlo a quello titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Durante l’applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all'articolo 20 si compone di rappresentanti della Repubblica italianaSvizzera e dell'Unione europea. 3. Il presente decretoaccordo è concluso per un periodo indeterminato. 4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, munito francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti. Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno. Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo il proprio regolamento interno. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza. 1. Per il periodo 2008-2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro): Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero è versato annualmente. 2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione1 e le relative modalità di applicazione2 si applicano, in particolare, alla gestione del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi contributo della Repubblica italianaSvizzera. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti Le spese di osservarlo viaggio e di farlo osservare. L’articolo art. 9soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri. 1 Regolamento (UE, comma 1Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del decreto−legge 24 gennaio 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GUUE L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 2 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 27966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GUUE L 362 del 31.12.2012, ha espressamente abrogato pag. 1). 4. La Commissione trasmette alla Svizzera le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei compensi professionali non direttamente rapportata programmi, conformemente al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competentepresente accordo. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro. 5. Le modalità di cui al comma 1pagamento sono le seguenti: a) Nel 2013, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni seguito dell'applicazione provvisoria del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge»accordo, la Svizzera versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. b) Nel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo 2008-2013 sia per il 2014) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. La specifica risulta superflua posto che Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del 1° luglio. c) Nel 2015 e negli anni seguenti la modalità d’impulso della liquidazioneSvizzera versa il proprio contributo entro il 1º aprile, se officiosa o su domandala richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo. Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà essa versa il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili proprio contributo entro trenta giorni dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cricevimento., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Cooperation Agreement

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo L’’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione l’’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo l’’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio d’’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso d’’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito sull’’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza all’’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo l’’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficiod’’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo l’’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi l’’ipotesi di liquidazione d’ufficio d’’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo l’’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo dell’’accordo già enucleabile dall’artdall’’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione dell’’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi –– concetto più ampio di quello di mercato –– e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo l’’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione l’’associazione professionale» cui si riferisce l’artl’’art. 2233 c.c.; iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell’’opera e, implementando la chiave sistematica dell’’art. 9 rispetto all’’ultimo inciso del secondo comma dell’’art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione.

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Samples: Regolamento Per La Liquidazione Dei Compensi

Entrata in vigore. 1Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Il presente Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decretolegge n. 109 de l 28.09.2018, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di previsione emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che lascia intatta il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Vista la specialità deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della disciplina dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei compensi spettanti agli ausiliari ministri del giudice 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni emergenza adottata con la deliberazione del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 425 agosto 2016, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il compenso d’ufficiogiorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, sulla base di una disposizione normativa primariaMarche, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista Umbria e soggetto tenuto al pagamento. Del restoAbruzzo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che con la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c.quale, in incipit conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del primo comma25 agosto 2016; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Ordinance

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Internet di Veneto Lavoro. Procedimenti sostitutivi direttore Xxxxxxx Xxxxxx orario: solo per appuntamento Agg. 1 novembre 2016 Recapiti: tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) indirizzare a quello xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale Descrizione e finalità del procedimento amministrativo Destinatari Fonte (estremi della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale legge o del provvedimento) Termin e Descrizione della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito procedura Documenti Esercizio del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti potere sostitutivo in caso di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo inerzia nel procedimento tutti gli utenti Legge 241/90 art. 92, comma 9 bis; d.lgs. 33/2013 art. 35, comma 1, lett. m Qualora non siano rispettati i termini indicati per la conclusione di tutti i procedimenti, l'interessato presenta domanda al Direttore dell'ente per l'esercizio del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionalipotere sostitutivo. È stata quindi abbandonata La domanda deve essere presentata tramite PEC o come allegato firmato digitalmente di una disciplina dei compensi professionali e-mail non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competentecertificata. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte Nei due casi deve essere inviata anche una scansione di un organo giurisdizionaledocumento di identità in corso di validità. Documento. Non prevista modulistica Responsabile provvedimento: Xxxxxx Xxxxxxx Procedimenti U.O.2: Personale, orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,30 e per appuntamento Recapiti tel. 0000000000; comunicazioni informali (non saranno protocollate) xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx; comunicazioni formali e istanze utilizzare casella PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx o firma digitale Descrizione e finalità del procedimento amministrativo Destinatari Fonte (estremi della legge o del provvedimento) Termin e Descrizione della procedura Documenti Formazione elenco esperti per incarichi. Affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo, quali gli incarichi professionali, di consulenza, di studio, di ricerca e in tutti i casi in cui non sia possibile far fronte alle esigenze con risorse interne Cittadini con laurea magistrale Art.7 comma 6 del D.lgs 165/01 e successive modificazioni 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche'. Art. 10 del Decreto Direttoriale n. 182 del 21/12/2010. Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 44 del 25/03/2015 'Avviso formazione elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo' entro il 10 di ogni mese I soggetti interessati devono manifestare la propria disponibilità all’assunzione di incarichi presentando apposita domanda che contiene l'indicazione dell’elenco o degli elenchi nei quali si chiede di essere inseriti. Alla richiesta deve essere allegato il curriculum vitae e l’autocertificazione. La domanda deve essere inviata tramite PEC. Quando ne ricorrono le condizioni, il compenso del professionista è determinato dirigente dell'Area interessata procede ad una procedura comparativa dei curriculum per individuare il soggetto con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»i migliori requisiti per l'incarico. Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 Domanda e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;modulistica pubblicata xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx- concorso

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Samples: Regolamento Sui Procedimenti Amministrativi

Entrata in vigore. 1. Il La presente decreto legge regionale entra in vigore il giorno successivo succes- sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. a) Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessio- ne del quinto dello stipendio; b) certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimen- taristi dopo l’assenza per malattia oltre i cinque giorni; c) certificato di idoneità psico-fisica all’attività di giudice xxx- xxxxx o di pace; d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti; e) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all’esercizio dell’attività di autoriparazione; f) certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneità a direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita; g) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici; h) certificato di idoneità all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici; i) obbligo di vidimazione del registro degli infortuni di cui al decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni). a) Autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di pro- dotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica italiana. Il presente decreto23 aprile 2001, munito n. 290 (Regolamento di semplificazione dei pro- cedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti); b) autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall’articolo 29 del sigillo dello Statoregio decreto 20 dicembre 1928, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi n. 3298 (Approva- zione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni) e dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica italiana. E' fatto 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvag- gina); c) autorizzazione per l’esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); d) obbligo a chiunque spetti di osservarlo domanda al sindaco ed adempimenti conse- guenti previsti dall’articolo 41 per gli spostamenti in ambito regionale e di farlo osservare. L’articolo art. 9autorizzazione per il pascolo vagante delle xxxx- gi prevista dall’articolo 43 del Dpr 320/1954; e) obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certi- ficato sanitario o sul documento commerciale previsto dall’ar- ticolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2 del decreto−legge 24 gennaio 2012decreto del mini- stro della Salute 16 ottobre 2003 (Misure sanitarie di prote- zione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili), n. per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della spe- cie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle speci ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all’articolo 4 paragrafo 1, convertitolettera a), con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: punti i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;e

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Samples: Not Applicable

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della determina di approvazione dello stesso. A partire da tale data tutte le disposizioni precedenti in materia di tirocini e frequenze volontarie devono ritenersi abrogate. (denominazione) , codice fiscale n. , con sede legale in , via , rappresentata dal Rettore pro tempore da nato a il giorno successivo l’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA IRCCS P.IVA - C.F. 00204480420, con sede legale in Ancona via S. Margherita n. 5, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dott. nato a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 918, comma 1, del decreto−legge lettera a), della legge 24 gennaio 2012giugno 1997, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 24 marzo 201231 dicembre 1962, n. 271859; - che per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali X.X.X. 00/00/0000 x. 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 ivi incluse successive modifiche e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionaleintegrazioni. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota le parti operano in conformità alla legislazione vigente al cliente con un preventivo momento di massimaavvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione. 1. Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3) in possesso degli specifici requisiti previsti e, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costoseguito, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti chedenominati collettivamente “tirocinante”, per la determinazione del compenso del professionistalo svolgimento di tirocini curricolari promossi da 2. Ai sensi della presente convenzione sono tirocini curricolari i tirocini svolti da studenti in regola con l’iscrizione ad un Corso di laurea, rinviano alle tariffe Corso di cui al comma 1»laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. 3. Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cI tirocini curricolari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Per Lo Svolgimento Di Tirocini Curriculari E Frequenze Volontarie

Entrata in vigore. Allegato A Elenco dei comuni di localizzazione dell’unità locale Allegato B Modello di dichiarazione relativa ad aiuti “de minimis” Allegato C Modello di domanda di contributo Allegato D Modello di progetto d’attività Allegato E Modello di dichiarazione relativa alla dimensione dell’impresa Art. 1 (Finalità) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi 56-62, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate. 2. Ai sensi del comma 62 dell’articolo 2 della legge regionale 25/2016, il regolamento determina i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, convertito, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all’articolo 4 è concordato con modificazioni, l’ente gestore del servizio sociale dei Comuni competente per territorio del “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplinato dalla legge 24 regionale 31 marzo 20122006, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, 6; nel caso di liquidazione attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da parte cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di un organo giurisdizionalecooperazione sociale); b) fornitura di servizi di prossimità: offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza1 attraverso almeno una delle seguenti attività: 1) attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 2) consegna a domicilio di beni; 3) trasporto di persone; 4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche; c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato: attività finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all’associazione. Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (Le 1 Parole sostituite da art. 9 citato1, commi 2 e 4c. 1, in combinato dispostolett. a), DPReg. 29/11/2017, n. 0267/Pres. (B.U.R. 6/12/2017, n. 49). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficioiniziative di vicinato si caratterizzano, sulla base rispetto a quelle di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti chevolontariato, per la determinazione del compenso del professionistacollaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, rinviano alle tariffe quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarietà tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di cui al comma 1». Ne consegue vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c.a titolo orientativo e non prescrittivo, in incipit del primo commasi elencano di seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilità, momenti di incontro comunitari, attività di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attività domestiche a favore di anziani; iid) in mancanza manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di accordocontesti insediativi, compresa la cura dell’ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica. Sono esclusi gli interventi riguardanti immobili funzionali all’esercizio di un’attività di impresa secondo la definizione recata dalla lettera k).2 e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attività finalizzata a seguito dell’abrogazione promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della qualità della vita delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.persone coinvolte negli interventi;

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Samples: Regolamento Per Il Finanziamento Di Attività Di Cooperative E Associazioni

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italianasull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda e resta permanentemente pubblicato sul sito internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx - Sezione Bandi di gara e Capitolati. E' fatto obbligo a chiunque spetti ’ abrogato il precedente Regolamento per l’acquisizione di osservarlo bani e servizi adottato con deliberazione D.G. n. 935 del 28/12/2011. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Codice degli Appalti ed alla disciplina giuridica vigente in tema di farlo osservareaffidamenti ed esecuzione di appalti pubblici. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione Le norme di cui al comma 1presente Regolamento sono armonizzate e non in contrasto con: - Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel caso relativi a servizi e forniture; - Regolamento Acquisizione Apparecchiature a vario titolo; - Regolamento Funzionamento CADis; - Regolamento Funzionamento CBUF - Regolamento Consorzio AIPEL; - Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di liquidazione funzioni tecniche da parte dei dispendenti pubblici nell’ambito di un organo giurisdizionaleopere/lavori, servizi e forniture Art. 113 D.LGS n. 50 del 18/4/2016 s.m.i.. AGID - Agenzia per l’Italia Digitale AIPEL - Accordo Interaziendale Provveditori Est Lombardia ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale CADis - Commissione Aziendale Dispositivi medici CBUF - Commissione per il compenso Buon Uso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto Farmaco CIG - Codice Identificativo Gara rilasciato da ANAC CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici del Ministro vigilante». Si tratta peraltro Ministero delle finanze CUP - Codice Unico di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, Progetto DIPE - Dipartimento per la determinazione Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica DEC - Direttore dell’Esecuzione del compenso contratto DUVRI – Documento unico valutazione rischi di interferenza ICT - Information and Communications Technology MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisti POAS - Piano Organizzativo Aziendale Strategico RUP - Responsabile Unico del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;Procedimento

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Samples: Regolamento Per L’affidamento Dei Contratti Pubblici

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Accordo entra in vigore appena le Parti, mediante scambio di note diplomatiche, si sono notificate l’adempimento delle loro formalità giuridiche concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. 2. A prescindere dal capoverso 1 del presente articolo, le Parti convengono che il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno successivo in cui l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo non si applicherà più al Regno Unito. Durante questo periodo di applicazione provvisoria, l’Accordo del 5 aprile 19507 concernente i servi- zi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e della Irlanda del Nord sarà sospeso. 3. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 5 aprile 19508 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e della Irlanda del Nord. Fatto a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaBerna il 17 dicembre 2018, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti parimenti fede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel In caso di liquidazione da parte divergenze di un organo giurisdizionaleattuazione, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni interpretazione o applicazione del presente decreto anche alle ipotesi Accordo, prevale il testo inglese. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxx Xxxxxxxx Per il Regno Unito di liquidazione d’ufficio «quando previsto Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Xxxxx Xxxxxxxx 7 RU 1951 587 8 RS 0.748.127.193.67 Linee sulle quali le imprese designate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti di scalo intermedio Punti in Svizzera Punti situati oltre la Svizzera Regno Unito Qualsiasi punto nell’UE/AELS Qualsiasi punto Qualsiasi punto nell’UE/AELS Linee sulle quali le imprese designate dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito Svizzera possono esercitare servizi aerei: Punti di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza partenza Punti di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà scalo intermedio Punti nel Regno Unito Punti situati oltre il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;Regno Unito

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Samples: Air Transport Agreement

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto regolamento, a norma delle vigenti previsioni statutarie, entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato Contratto/Disciplinare d’incarico di collaborazione coordinata e continuativa - Schema tipo Premesso che la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 409 del codice di procedura civile, TRA il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decretoComune di Pozzuoli, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertitoC.F. , con modificazionisede legale in Pozzuoli, dalla legge 24 marzo 2012Xxx Xxxx Xxxxx n° 2, n. 27Rione Toiano, ha espressamente abrogato di seguito denominato "Comune", rappresentato (nome del dirigente e tutti i suoi dati) che interviene in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Pozzuoli, nella predetta qualità di Dirigente E il/la Sig/Sig.ra (nome del collaboratore e suoi dati), di seguito indicato/a come collaboratore, Premesso inoltre che: - (riportare i riferimenti normativi e regolamentari e i provvedimenti deliberativi e dirigenziali relativi alla fattispecie) – Dato atto che persistono tutte le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che: a) l’affidamento dell’incarico a soggetti estranei all’amministrazione avviene nel rispetto dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quantolimiti, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli stessi Ordini professionali uffici e dei servizi; b) l’incarico da conferire rispetta i limiti di riferimento, sia pure poi approvata spesa previsti dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione programma di cui al comma 1precedente articolo 2, nel caso o sue successive variazioni; c) per la prestazione oggetto di liquidazione da parte incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso; d) l’indicazione dei requisiti di un organo giurisdizionalequalificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione; Dato atto, altresì, che è stato verificato il compenso del professionista è determinato rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 724/1994 in ordine al divieto di affidamenti di consulenza ad ex dipendenti dell’amministrazione andati in pensione con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto anticipazione rispetto ai termini richiesti dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che; CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione, Di Studio, Di Ricerca E Di Consulenza Ad Esperti Esterni

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il giorno successivo quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaloro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il presente decreto, munito vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italianaterritorio del Paese del vettore. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti I servizi sono operati con diritti di osservarlo terza e quarta libertà. I diritti di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali traffico di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di una disposizione normativa primariaaccordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, il decreto non potrà che applicarsi a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (salva diversa disposizione ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di leggescegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compensogiorni alle rispettive Autorità. 5. Il comma 4 del citato artdiritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. 9 enunciaIl vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, inoltrei vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che «il compenso per disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le prestazioni professionali è pattuitoAutorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, nelle forme previste dall'ordinamentoa condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del conferimento dell'incarico professionaleservizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado vettore o i vettori aerei designati di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c.ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in incipit del primo comma; ii) qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in mancanza code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di accordo, destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;tre

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Dell’accordo Sui Servizi Aerei

Entrata in vigore. 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore al 1° Gennaio 2012. 2. Il presente regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. ELENCO IMMOBILI ESENTI. a) Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Presidente della Repubblica italiana. Il presente decreto29 settembre 1973, munito n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del sigillo dello Statoculto, sarà inserito nella Raccolta ufficiale purché compatibile con le disposizioni degli atti normativi articoli 8 e 19 della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di osservarlo proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di farlo osservare. L’articolo art. 9essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; i) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto−legge 24 gennaio 2012testo unico delle imposte sui redditi, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti approvato con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità Presidente della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso 917 (art. 9 citato73 testo post riforma 2004), commi 2 e 4successive modificazioni, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficiodestinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sulla base di una disposizione normativa primariaprevidenziali, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e soggetto tenuto al pagamento. Del restosportive, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe nonché delle attività di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercatoall'articolo 16, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.clettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria

Entrata in vigore. 1. Il La presente decreto ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana1° novembre 1986. Il presente decreto145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1989 (RU 1989 2234). 146 Abrogato dal n. I dell’O del 21 apr. 1993 (RU 1993 1460). 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2001, munito in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1769). 148 FF 2004 5253 149 Introdotto dal n. I dell’O del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana20 ott. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare2004 (RU 2004 4389). L’articolo artNuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 9, comma 1, 2005 (RU 2005 4841). 150 Introdotto dal n. I dell’O del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali20 ott. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente2004 (RU 2004 4389). Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso Allegato 1151 (art. 14 e 15) 1 I contingenti dei permessi annuali iniziali per l’esercizio di un’attività lucrativa sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 402 Sciaffusa 19 Xxxxx 000 Appenzello Esterno 11 Lucerna 88 Appenzello Interno 3 Uri 8 San Gallo 121 Svitto 28 Grigioni 51 Obvaldo 7 Xxxxxxx 000 Nidvaldo 9 citatoXxxxxxxx 00 Glarona 10 Ticino 91 Zugo 36 Vaud 158 Friburgo 52 Vallese 65 Soletta 59 Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx Città 84 Ginevra 133 Basilea Campagna 63 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008. 3 I contingenti liberati in virtù della modifica del 18 ottobre 2006152 dell’ordinanza del Consiglio federale, commi 2 e 4ma non ancora esauriti, in combinato dispostopossono continuare a essere utilizzati. Essi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà 151 Nuovo testo giusta il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi n. I dell’O del 24 ott. 2007 (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamentoRU 2007 4967). Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato 152 RU 2006 4225 Allegato 2153 (art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso 20 e 21) 1 I contingenti dei permessi per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «dimoranti temporanei sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue chestabiliti complessivamen- te a 7000: i) la regola è divenuta quella a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 3500 Zurigo 706 Sciaffusa 33 Xxxxx 000 Appenzello Esterno 20 Lucerna 154 Appenzello Interno 6 Uri 13 San Gallo 213 Svitto 50 Grigioni 89 Obvaldo 13 Xxxxxxx 000 Nidvaldo 16 Xxxxxxxx 00 Glarona 17 Ticino 159 Zugo 64 Vaud 276 Friburgo 90 Vallese 113 Soletta 104 Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx Città 146 Ginevra 232 Basilea Campagna 110 Giura 30 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3500 2 I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008. 3 I contingenti liberati in virtù della modifica del mercato18 ottobre 2006154 dell’ordinanza del Consiglio federale, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’artma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. 2233 c.cEssi sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b)., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Ordinanza Che Limita L’effettivo Degli Stranieri (Ols)

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto regolamento entra in vigore il giorno successivo ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. 2. Ai soggetti già iscritti all’Albo comunale è provvisoriamente confermata l’iscrizione. Per la conferma definitiva si procederà alla verifica della documentazione presente agli atti e alla sua eventuale integrazione da parte delle Associazioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. 3. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono sostituiti (o revocati) i regolamenti e le linee guida adottati con i seguenti atti: ▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 1991 (e successiva delibera di modifica n. 57 del 11 maggio 1992), avente ad oggetto “Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a quello soggetti privati ed enti pubblici e privati”; ▪ deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13 febbraio 2002, avente ad oggetto “Regolamento per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni”; ▪ deliberazione della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Giunta Comunale n. 208 del 1 ottobre 2013, avente ad oggetto “Linee guida per la concessione del patrocinio comunale”. VADEMECUM INFORMATIVO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI Chiusura al traffico e viabilità Per ottenere la chiusura al traffico di tratti di viabilità è necessario presentare istanza alla Polizia Locale, in concomitanza della Repubblica italiana. Il presente decretorichiesta di patrocinio, munito nei termini previsti dal regolamento, specificando decorrenza e durata (orario di inizio e fine), nonché – se necessario - i tratti di strada per i quali si chiede l’istituzione del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italianadivieto di sosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9’ altresì opportuno richiedere, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non ove si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente ritenga possa esservene la necessità, che la Polizia Locale valuti l’eventuale presenza di personale per l’organo giurisdizionale che debba procedere la sorveglianza (viabilistica o di altra natura). Nel caso di chiusura di un tratto parziale di strada è necessario indicare con esattezza l’area interessata per poter valutare le deviazioni di traffico e concordare con il Settore Tecnico Servizio LL.PP. la posa della prescritta segnaletica e/o la disponibilità alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.cmovimentazione della segnaletica esistente su indicazioni del Comando.;

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Samples: Regolamento Per L’iscrizione All’albo Delle Associazioni E Per La Concessione Di Patrocini, Vantaggi Economici E Contributi Comunali

Entrata in vigore. 1. Il 1 La presente decreto entra Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno successivo del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfeziona- mento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Conven- zione che comunque rimarrà in vigore per un anno a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19232 fra la Sviz- zera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 2 [CS 13 344] 1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Il presente decretoOgnuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, munito il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più dili- gente. 3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha pro- ceduto alla nomina che le spetta di un membro del sigillo dello Statotribunale, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi l’altra Parte può xxxxx- xxxxx al Presidente della Repubblica italianaCorte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e Appena nominato, il pre- sidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo osservareentro due mesi. L’articolo art. 9Trascorso questo termine, comma 1egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo ter- mine di due mesi. 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, delle due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di liquidazione da parte sostituzione di un organo giurisdizionaleuno degli arbitri designati. 6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in parti- colare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il compenso presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»tribunale. Si tratta peraltro di previsione Esse si assumono le spese dell’arbitro che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cgiudizio., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Convenzione Per La Disciplina Della Navigazione Sul Lago Maggiore E Sul Lago Di Lugano

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana1° luglio 2012. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti Le imprese si adeguano alle disposizioni di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9cui all'articolo 3, comma 1, entro il 1° settembre 2012. Allegato 1 Il cliente può presentare, entro giorni lavorativi (*), un'altra polizza vita che soddisfi i contenuti minimi fissati dall'ISVAP e comunicati per iscritto dalla banca (o dall'intermediario finanziario) o che preveda condizioni di maggior favore per il cliente. La banca (o l'intermediario finanziario) è obbligata ad accettare la polizza vita presentata dal cliente senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionalimutuo immobiliare o del credito al consumo. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali (**) Impresa di assicurazione Alpha Denominazione commerciale del contratto di assicurazione xxx Nome banca o intermediario finanziario che eroga il finanziamento Beta DATI DELL'ASSICURATO Nome e Cognome Xxxxx Xxxxx Data di xxxxxxx00/01/1972Età alla richiesta del preventivo40 anni Sesso M CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Tipo di contratto Temporanea caso morte a capitale decrescente Capitale assicurato iniziale da corrispondere in caso di decesso200.000 euro Durata del contratto di assicurazione10 anni Decorrenza del contratto di assicurazione01/05/2012Opzione: pagamento delle rate del debito in scadenza tra la data del decesso e la liquidazione del capitale prevista Scadenza del contratto di assicurazione01/05/2022 Beneficiari moglie: Xxx Xxxxx Visita medica non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali richiesta Importo costi visita medica a carico di: indicare se impresa o assicurato nessuno Periodo di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione carenza (***)non previsto Termine per il diritto di recesso dell'assicurato60 giorni PREMIO E COSTI di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso costi applicati su ciascun premio annuo .. Eurorateazione del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice premio annuo (indicare periodicità) mensile premio rateizzato.. Euro di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, periodiche per la determinazione rateizzazione .. Euro (*) Il periodo non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi. (**) Indicazione da riportare nei preventivi rilasciati dalla banche e dagli intermediari finanziari erogatori del compenso mutuo immobiliare o del professionista, rinviano alle tariffe di cui credito al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cconsumo., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Informazioni Precontrattuali

Entrata in vigore. 1. Il 1 La presente decreto entra Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno successivo del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfeziona- mento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Conven- zione che comunque rimarrà in vigore per un anno a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19234 fra la Sviz- zera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana. Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica italiana: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 4 [CS 13 344] 1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 2 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Il presente decretoOgnuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, munito il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sua nomina su richiesta della Parte più dili- gente. 3 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha pro- ceduto alla nomina che le spetta di un membro del sigillo dello Statotribunale, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi l’altra Parte può xxxxx- xxxxx al Presidente della Repubblica italianaCorte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e Appena nominato, il pre- sidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo osservareentro due mesi. L’articolo art. 9Trascorso questo termine, comma 1egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a questa nomina entro un nuovo ter- mine di due mesi. 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, delle due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di liquidazione da parte sostituzione di un organo giurisdizionaleuno degli arbitri designati. 6 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in parti- colare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il compenso presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»tribunale. Si tratta peraltro di previsione Esse si assumono le spese dell’arbitro che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni tribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cgiudizio., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Convenzione Per La Disciplina Della Navigazione Sul Lago Maggiore E Sul Lago Di Lugano

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Accordo entra in vigore il giorno successivo del ricevimento della seconda nota diplomatica che notifica l’adempimento delle procedure interne concernenti la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali da parte delle due Parti. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 19 novembre 19526 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele. Fatto a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italianaGerusalemme, in doppio esemplare, il 22º giorno del (mese) cheshvan, 5779 (che corrisponde al 31° giorno del mese di ottobre dell’anno 2018 del calendario gregoriano), nelle lingue ebraica, francese e inglese, i tre testi facenti parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione del presente Accordo, prevale il testo ingle- se. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxx Xxxxxxxxx Per il Governo dello Stato d’Israele: Xxxxxxx Xxxx 6 [RU 1955 984; 1970 1175, 1308] Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti di scalo intermedio Punti in Israele Punti situati oltre Israele Qualsiasi punto in Svizzera Qualsiasi punto Qualsiasi punto o tutti i punti in Israele Qualsiasi punto Linee sulle quali le imprese designate da Israele possono esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti di scalo intermedio Punti in Svizzera Punti situati oltre la Svizzera Qualsiasi punto in Israele Qualsiasi punto Qualsiasi punto o tutti i punti in Svizzera Qualsiasi punto 1. Ogni impresa designata può servire punti di scalo intermedio e punti situati oltre, a condizione che tra questi punti e il territorio dell’altra Parte non siano esercitati diritti di traffico, sempre che non sia convenuto diversamente. 2. Punti di scalo intermedio e punti situati oltre possono essere soppressi su ogni segmento. 3. Il presente decretodiritto delle imprese designate di una Parte di effettuare voli per il trasporto di passeggeri, munito del sigillo dello Statobagagli, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti merci e invii postali tra i punti sul territorio dell’altra Parte e i punti sul territorio di osservarlo e Paesi terzi (diritti di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte traffico in quinta libertà) è oggetto di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico accordo speciale tra le autorità aeronautiche delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cParti., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Accordo Di Traffico Aereo Di Linea

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decretoRoma, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana(Art. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 93, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. ) 1 Manutenzione e controllo periodico 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione datore di cui al comma 1lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel caso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di liquidazione da parte uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di un organo giurisdizionalesicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro attrezzature ed altri sistemi di previsione sicurezza antincendio, che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica integrano le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi applicabili. Estintori UNI 9994-1 Reti di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazioneidranti UNI 10779, se officiosa UNI EN 671-3, UNI EN 12845 Impianti sprinkler UNI EN 12845 Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI) UNI 11224 Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC) UNI ISO 7240-19 o su domandaUNI CEN/TS 54-32 Sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3 Sistemi a pressione differenziale UNI EN 12101-6 Sistemi a polvere UNI EN 12416-2 Sistemi a schiuma UNI EN 13565-2 Sistemi spray ad acqua UNI CEN/TS 14816 Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) UNI CEN/TS 14972 Sistema estinguente ad aerosol condensato UNI EN 15276-2 Sistemi a riduzione di ossigeno UNI EN 16750 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco UNI 11473 Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso Serie delle norme UNI EN 15004 Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, non si riflette sull’ambito controllo e manutenzione di applicazione oggettivo del regolamentoimpianti, riferito appunto all’assenza attrezzature ed altri sistemi di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.csicurezza antincendio., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Controllo E Manutenzione Impianti Di Sicurezza Antincendio

Entrata in vigore. Art. 1 (campo di applicazione) 1. Il presente Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dallʼEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dellʼart. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Presidente della Repubblica italiana2 settembre 1959, n° 931 e successive modificazioni e a norma dellʼart. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 95, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti delle Statuto approvato con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro del Lavoro e della Previdenza Sociale di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari concerto con il Ministro del giudice Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al testo unico presente Regolamento. 2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dellʼEnte su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dellʼAccordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6. 3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Art. 2 (entrate ed uscite del fondo) 1. Le entrate al Fondo sono costituite: a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2; c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dellʼE.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni. 2. Le uscite del Fondo sono costituite: a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento; b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; c) da una quota delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il gestione e degli oneri finanziari e fiscali dellʼENPAM determinata dal Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge»Amministrazione dellʼEnte in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate. 3. La specifica risulta superflua posto che differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo. 4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dellʼart. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la modalità d’impulso della liquidazionegestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare lʼequilibrio di bilancio, se officiosa o su domandada ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamentomediante lʼadozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico. 5. A ciascun iscritto lʼENPAM invia, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primariacon cadenza annuale, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica prospetto dei contributi versati entro il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c31 dicembre dellʼanno precedente., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Regolamento Del Fondo Degli Specialisti Ambulatoriali

Entrata in vigore. (1. ) Il presente decreto Accordo di esecuzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di aver esple- tato le procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Accordo di esecuzione. (2) Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. Lo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto. Fatto a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Per il Governo della Repubblica italianad’Austria: Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Stati contraenti Notifica secondo l’art. Il presente decreto10 par. 1 Entrata in vigore Liechtenstein 8 giugno 2017 1° agosto 2017 Svizzera 14 giugno 2017 1° agosto 0000 Xxxxxxx 3 maggio 2017 1° agosto 2017 A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo trilaterale di polizia modificato, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4Svizzera dichiara che, in combinato disposto)riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch, si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario svizzero abbia effettuato o avviato la consultazione. Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo tra la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera e il compenso d’ufficioPrincipato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, sulla base («Accordo FLACH») il Principato del Liechtenstein dichiara che in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli (consultazioni effettuate mediante la cosiddetta procedura di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione richiesta batch) si garantisce la possibilità di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamentoaccertare a posteriori quale funzionario del Liechtenstein abbia effettuato o avviato la consulta- zione. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, Dati necessari per la determinazione richiesta/ricerca secondo l’articolo 4: Voci O/F3 Osservazioni Dati relativi al veicolo Paese di immatricolazione / Paese richiedente O FL, A oppure CH Numero di immatricolazione O Numero di immatricolazione (targa di controllo) dello Stato al quale è destinata la richiesta sui dati del compenso del professionista, rinviano alle tariffe detentore. Le specifiche dei numeri di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.cimmatricolazio- ne/delle targhe di controllo sono definite nell’Accordo tecnico., in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;

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Samples: Accordo Di Esecuzione

Entrata in vigore. 1. Il La presente decreto ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana1° aprile 2004. Il presente decreto34 [RU 1995 4892, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo 2000 2407 art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, 7 n. 1, convertito2004 1661 all. 2 n. 2. RU 2008 3617] 35 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con modificazioniin vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). L’impresa di manutenzione presenta all’UFAC un manuale che contiene indicazioni sulle seguenti procedure e attività: A. Indicazioni generali sull’impresa e sul personale: 1. una dichiarazione sottoscritta dal direttore responsabile, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, nella quale egli garantisce che il manuale dell’impresa di manutenzione e tutti i relativi allegati sono conformi alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce presente ordinanza e che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni di quest’ultima sono rispettate (dichiarazione d’impegno), 2. campi di attività dell’impresa di manutenzione, 3. indicazioni generali sui locali dove viene svolta l’attività, 4. standard di pulizia dei locali dove viene effettuata la manutenzione, 5. indicazioni generali sull’organico del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge»personale, 6. La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso funzioni e nomi dei dirigenti (art. 9 citato12), 7. obblighi e responsabilità dei dirigenti, 8. organigramma con la suddivisione delle competenze dei dirigenti, 9. requisiti che il personale autorizzato36 a rilasciare i certificati deve soddisfa- re, 10. modalità di gestione delle registrazioni sul personale autorizzato al rilascio dei certificati, 11. lista delle persone autorizzate a rilasciare i certificati di manutenzione (sono esclusi gli specialisti di cui all’art. 12 cpv. 7), 12. procedura per l’impiego a tempo determinato di specialisti secondo l’artico- lo 6 OPMA37 (personale temporaneo autorizzato al rilascio di certificati), 13. requisiti che il personale deve soddisfare per compiere lavori specialistici quali NDT, commi 2 saldature ecc., 14. modalità di sorveglianza delle capacità tecniche del personale addetto alla manutenzione. B. Descrizione della logistica: 1. procedura per la scelta dei fornitori, 2. procedura di controllo della merce in entrata per le parti d’aeromobile e 4per gli altri materiali provenienti dai fornitori, 36 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in combinato dispostovigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà Di detta mod. è tenuto conto in tutto il compenso d’ufficiopresente testo. 37 RS 748.127.2 3. procedure di immagazzinamento, sulla base denominazione e consegna delle parti d’aeromobile e dei materiali, 4. procedura di una disposizione normativa primariarinvio al magazzino delle parti difettose, 5. elenco delle apparecchiature di prova e di misura, 6. procedure di calibrazione e controllo delle apparecchiature di prova e di misura, 7. procedura per i subappaltatori, 8. procedura di invio delle parti difettose ai fornitori e ai subappaltatori. C. Descrizione delle procedure di manutenzione e di modifica: 1. procedura relativa ai lavori di riparazione, 2. procedura di utilizzo delle attrezzature e degli equipaggiamenti da parte del personale, 3. documentazione relativa alla manutenzione, aggiornamenti e disponibilità per il decreto personale, 4. procedura relativa alle direttive di navigabilità, 5. procedura relativa alle modifiche non potrà che applicarsi obbligatorie, 6. gestione delle registrazioni di manutenzione, 7. procedura in caso di individuazione di disfunzioni, 8. procedura per l’emissione del certificato di riammissione in servizio, 9. procedura di elaborazione elettronica delle registrazioni di manutenzione, 10. procedure di manutenzione particolari, 11. procedura concernente le parti di aeromobile rimosse da un aeromobile in esercizio e destinate ad un uso immediato, 12. procedura in caso di modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione, 13. procedura per informare le autorità in merito ai cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso 18), 14. procedura per informare le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico autorità e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., detentori in incipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, merito a disfunzioni tec- niche e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;sollecitazioni anormali,

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Samples: Ordinanza Del Datec

Entrata in vigore. 1. Il presente decreto Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima nota diplomatica scambiata tra le Parti per la conferma reciproca dell’adempimento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore dell’Ac- cordo. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 2 giugno 19668 tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei. Fatto a Città del Messico il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana4 novembre 2016, in duplice esemplare, nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, i tre testi facenti parimenti fede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel In caso di liquidazione da parte divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione del presente accordo, prevale il testo inglese. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxx-Xxxx Xxxxxx Ambasciatore in Messico Per gli Stati Uniti del Messico: Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Ministro delle comunicazioni e dei trasporti 8 [RU 1967 1267, 1993 1346] Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei: Punti di partenza Punti di scalo intermedi Punti in Messico Punti oltre Punti in Svizzera Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti Linee sulle quali le imprese designate dagli Stati Uniti del Messico possono eserci- tare servizi aerei: Punti di partenza Punti di scalo intermedi Punti in Svizzera Punti oltre Punti negli Stati Uniti del Messico Tutti i punti Tutti i punti Tutti i punti Ogni impresa di trasporti aerei designata di una Parte può, a sua discrezione, su determinati o su tutti i voli: 1. eseguire voli in una direzione o in entrambe; 2. combinare diversi numeri di volo all’interno di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è volo; 3. rinunciare ad atterraggi in un determinato con riferimento punto o in determinati punti; 4. a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni prescindere dall’articolo 5 (Designazione e autorizzazione d’esercizio) del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domandaAccordo, non si riflette sull’ambito è permesso a più di applicazione oggettivo due imprese designate di ciascuna Parte esercitare servizi aerei tra Svizzera e Stati Uniti del regolamento, riferito appunto all’assenza Messico sulla stessa coppia di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo commacittà; ii) 5. le imprese designate possono esercitare diritti di traffico in mancanza quinta libertà solo se previamente concordati tra le autorità aeronautiche di accordo, entrambe le Parti e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.cautorizzati.;

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Samples: Accordo Sul Traffico Aereo Di Linea