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Ernie traumatiche Clausole campione

Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente e diaria da ricovero alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi. Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata alla partita invalidità permanente ferma, ove prevista, la garanzia di rimborso spese di cura nei limiti indicati per ciascuna partita. Per le ernie non operabili, l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL ( All. n°1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, del DPR n. 38 del 2000 e loro successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.
Ernie traumatiche. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 3.5 – Xxxxxx esclusi, si intendono comprese le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che: • la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia; • qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, ove prevista, fino ad un massimo di 30 giorni; • qualora l’ernia risulti operabile ma non sia prevista in polizza la garanzia Inabilità Temporanea, verrà corrisposta una somma forfettaria pari ad Euro 1.500,00; • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale; • qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 3.19. In tali casi la Società riconosce l’indennizzo previsto senza l’applicazione delle franchigie eventualmente previste. Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre: • dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa già previste; • dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Ernie traumatiche. A parziale deroga del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l’intesa che: • qualora l’ernia risulti operabile, viene corrisposta solamen- te l’indennità assicurata per il caso di Inabilità temporanea, ove prevista, fino a un massimo di 100 giorni; • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene riconosciuto solamente il grado di Invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’Invalidità permanente totale; • in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al collegio medico secon- do la procedura prevista alla voce “Controversie” del capi- tolo “in caso di Sinistro”.
Ernie traumatiche. A parziale deroga dell’Art. 31, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l’intesa che: a) la garanzia prende effetto, dalle ore 24.00 del 180° giorno seguente al perfezionamento della Polizza e, in caso di nuovo Assicurato, dalle ore 24.00 del 180° giorno successivo alla data di inserimento; b) se in base al parere medico l’ernia non è operabile, verrà riconosciuto un grado di Invalidità Permanente non superiore al 10%; c) in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all’Art. 36.
Ernie traumatiche la copertura assicurativa decorra dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
Ernie traumatiche. A parziale deroga dell’art “8.11 – Esclusioni”, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche a condizione che: • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’invalidità permanente totale; • in caso di contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione può essere rimessa al Collegio medico secondo la procedura prevista all’art. 14.2.2 “Procedura per la valutazione del danno”.
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente a tutte le ernie di qualsiasi natura, incluse le ernie discali, ed in genere alle conseguenze di sforzi. a) Xxxxx xxxxxxxxxx • in caso di xxxxx xxxxxxxxx viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata nel caso di invalidità permanente totale; • in caso di xxxxx non operabili l’indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (D.P.R. del 30.06.1965 e variazioni) con rinuncia all’applicazione della relativa franchigia, fermo restando in ogni caso che la Società non corrisponderà indennità superiori al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. b) Xxxxx Xxxxxxx L’indennizzo sarà dovuto sia nel caso di xxxxx xxxxxxx operabili, che per quelle operate, nella stessa percentuale indicata al punto a). Le risultanze dell’accertamento medico attestante la situazione in atto al momento della visita costituiscano la base per il computo della liquidazione.
Ernie traumatiche. La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanete alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, incluse le ernie discali.

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