Cambi di gestione Clausole campione

Cambi di gestione. Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti.
Cambi di gestione. Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti: L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle XX.XX. territoriali circa l'inizio della nuova gestione. Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia. Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.
Cambi di gestione. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Cambi di gestione. Articolo 301 . . . . .
Cambi di gestione. Rilevato che il settore della cooperazione sociale è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue. La Cooperativa uscente, entro 48 ore dall'aggiudicazione dell'avvenuto appalto, darà formale notizia della cessazione della gestione alle parti contraenti del presente accordo (Organizzazioni Sindacali e Associazioni di categoria) firmatarie per competenza territoriale e alla Impresa / cooperativa subentrante, fornendo obbligatoriamente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente accordo tra cui i seguenti dati del personale: • C.C.N.L. applicato • Nome e Cognome; • Livelli di inquadramento; • Retribuzione; • Scatti di anzianitàData di assunzione • Data eventuale associazione • Orari di lavoro. La Cooperativa subentrante, entro 48 ore dall'aggiudicazione dell'avvenuto appalto, darà a sua volta formale comunicazione alle parti contraenti del presente accordo (Organizzazioni Sindacali e Associazioni di categoria) circa l'inizio della nuova gestione, fornendo il capitolato d'appalto. Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria, Cooperativa uscente, Cooperativa subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, alla presenza di tutti i soggetti sopraindicati. Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati il più presto possibile. Segue elenco firmatari in un’unica pagina CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI MILANO SETTORE SOCIALE Rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx ALCST- LEGACOOP Rappresentata da Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx AGCI MILANO Rappresentata da Massimo Ramerino FISASCAT CISL MILANO Rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx FISASCAT CISL BRIANZA Rappresentata Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx FISASCAT CISL LEGNANO MAGENTA Rappresentata da Xxxxx Xxxxx FUNZIONE PUBBLICA CGIL MILANO, Rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, FUNZIONE PUBBLICA CGIL BRIANZA Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx FUNZIONE PUBBLICA CGIL TICINO OLONA Xxxxxxxx Xxxxx FPS CISL MILANO Rappresentata da Xxxxxx Xx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxx
Cambi di gestione. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati. Nella consapevolezza che l’attuale fase di crisi del Paese e l’impatto che essa produce, in modo diversificato, sulla tenuta della spesa dei servizi e sui bilanci degli enti Locali, potrebbe determinare, nella fase applicativa del nuovo CCNL, situazioni di evidenti difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o territori, le parti sottoscriventi il “CCNL Coop Sociali….. 2010-2012” ritengono utile prevedere la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata dalle parti. Al fine di garantire l’applicazione del CCNL le parti stipulanti individuano anche una gradualità mirata per quei territori ove sopravvenuta difficoltà renda complessa l’ applicazione dei contenuti economici del presente contratto (incrementi retributivi). La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi con esclusione di quello decorrente dal 1 gennaio 2012 (prima tranche). Detti accordi sono sottoscritti dalle articolazioni territoriali delle medesime parti. Qualora una o più cooperative operanti in un territorio segnalino le difficoltà ed esprimano l’ esigenza, su richiesta delle Associazioni di rappresentanza, si procederà a un esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio almeno 1 mese prima della decorrenza degli incrementi retributivi. Gli elementi sottoposti all’esame congiunto finalizzato alla definizione degli accordi di cui sopra, sono quelli riconducibili ad uno stato di particolari difficoltà generalizzate di carattere economico/finanziario. In caso di mancata intesa è facoltà delle parti territoriali, anche singolarmente, di chiedere l’attivazione di un intervento delle parti stipulanti il presente CCNL che deve realizzarsi entro 15 giorni dalla richiesta. Le parti territoriali negli incontri su richiamati:
Cambi di gestione. B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.
Cambi di gestione. 1. In base a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. N.50/016 e s.m.i., l’aggiudicataria è obbligata ad assumere il personale già in servizio della Ditta cessante, nei limiti delle unità necessarie per l’espletamento dei servizi del presente appalto, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente, ed in particolare, il riconoscimento della qualifica posseduta al momento del termine dell’appalto in essere e dell’anzianità pregressa. Si impegna inoltre ad assicurare il pagamento dei contributi senza l’applicazione del salario medio convenzionale. (oppure prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.L. 15/06/2015 n.81.
Cambi di gestione. 0.Xx fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori ed utenti del servizio, l’affidatario per l’espletamento dei servizi in oggetto ha l’obbligo di impiegare le figure, nel numero e con le qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento del servizio come da art. 9, rilevando i lavoratori, soci e/o dipendenti, tra quelli in servizio nella Appaltatore cessante per il servizio di cui al presente capitolato, riconoscendogli l’adeguato inquadramento contrattuale secondo i parametri del CCNL.
Cambi di gestione. Nei cambi di gestione, l’azienda subentrante erogherà ai lavoratori provenienti dall’azienda cessante un superminimo assorbibile di importo uguale a quello degli scatti di anzianità interi maturati presso l’azienda cessante nel mese precedente a quello di passaggio . Detto superminimo sarà assorbito nella misura e alla maturazione dello scatto aziendale che inizia a determinare un’anzianità totale (pregressa e aziendale) superiore a quella prevista dal CCNL.