Sostegno al reddito Clausole campione

Sostegno al reddito. 1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
Sostegno al reddito. Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato che risultino disoccupati da al- meno 45 giorni e che comunque abbiano lavorato almeno 6 mesi nell’arco degli ultimi 12 viene riconosciuto un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito d’importo pari ad una indennità di disponibilità. I lavoratori che si trovino nelle predette condizioni possono presentare, entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l’in- dennità a FORMA.TEMP allegando la certificazione dello stato di disoccupazione, rila- sciata dal Centro per l’Impiego, nonché la documentazione relativa ai rapporti di lavoro. Sostegno al reddito: le parti si impegnano alla revisione della misura di sostegno al red- dito, sulla base di verifiche di sostenibilità, finalizzata all’ampliamento della platea ai non percettori ed alla rimodulazione per i percettori di prestazioni pubbliche.
Sostegno al reddito. Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganiz- zazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’attività, previo accordo scritto tra Azien- da e organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale. La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito presso l’En- te Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL. La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzione pre- vista per i trattamenti di CIGS e mobilità. Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoccupazio- ne erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incon- treranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazio- ni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del pre- sente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità già definite da cia- scun territorio. Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo: Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in pro- cessi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licenziamento. Gli interventi del fondo sono altresi destinati all’integrazione dell’indennità di disoccupaz...
Sostegno al reddito. 1. L'attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all'EBITEN, che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.
Sostegno al reddito. 1) L’attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all’ E.Bi.P.I.C. che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.
Sostegno al reddito. Le parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro, che si terrà entro il mese di giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto interconfederale in atto in materia.
Sostegno al reddito. Anche in relazione al decreto legislativo in discussione al Parlamento sul mercato del lavoro e la riforma degli ammortizzatori sociali e della previdenza, per la crisi di alcuni settori industriali del comparto, riteniamo necessario prevedere forme sperimentali a livello aziendale, di interventi economici di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.
Sostegno al reddito. Articolo 17
Sostegno al reddito. La Regione Toscana eroga un contributo ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ammortizzatori sociali di Euro XXX.XX non hanno diritto al contributo i lavoratori i lavoratori che percepiscono indennità di mobilità o di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale. Xxxxxxx presentare domanda coloro che alla data del 31 dicembre 2009 avevano maturato i requisiti richiesti dall’avviso. La domanda può essere presentata dal 4 maggio 2009 solo a mezzo posta a: ARTEA – Xxx Xxx Xxxxxx, 00/0 – 00000 Xxxxxxx ARTEA TOSCANA - tel. 000 000000 email: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx Possono beneficiare del fondo i lavoratori dipendenti di aziende toscane sottoposte a procedura concorsuale, o in crisi aziendale aggra- vata da una situazione finanziaria che non permette l’anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni e quelli posti in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in attesa del decreto di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni ma oggetto di accordo sti- pulato tra la Regione Toscana e le organizzazione sindacali. La misura prevede anticipazioni finanziarie ai lavoratori dipendenti della Cassa Integrazione Guadagni di importo massimo di Euro 5.600, elevabile a E. 8.400 in caso di proroga o rinnovo dell’affidamento da 8 a 12 mesi. La linea di credito scadrà nel momento in cui l’INPS verserà le somme dovute al lavoratore. La richiesta di garanzia è presentata a Fidi Toscana dalla Regione Toscana.
Sostegno al reddito. In caso di sospensione o di revoca dei titoli di polizia, qualora il lavoratore non presti comunque servizio, allo stesso, su sua richiesta, l'Azienda sarà tenuta a concedere una anticipazione del TFR nei limiti di legge.