Sostegno al reddito. 1. Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del regolamento tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza nazionale.
2. Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente c.c.n.l. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un 'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
3. Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
4. Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
5. In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previ...
Sostegno al reddito. Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato che risultino disoccupati da al- meno 45 giorni e che comunque abbiano lavorato almeno 6 mesi nell’arco degli ultimi 12 viene riconosciuto un contributo una tantum a titolo di sostegno al reddito d’importo pari ad una indennità di disponibilità. I lavoratori che si trovino nelle predette condizioni possono presentare, entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti, la domanda per l’in- dennità a FORMA.TEMP allegando la certificazione dello stato di disoccupazione, rila- sciata dal Centro per l’Impiego, nonché la documentazione relativa ai rapporti di lavoro. Sostegno al reddito: le parti si impegnano alla revisione della misura di sostegno al red- dito, sulla base di verifiche di sostenibilità, finalizzata all’ampliamento della platea ai non percettori ed alla rimodulazione per i percettori di prestazioni pubbliche.
Sostegno al reddito. 1. L'attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all'EBITEN, che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.
Sostegno al reddito. 1) L’attività relativa agli interventi per il sostegno al reddito è affidata all’E.Bi.P.I.C. che avrà il compito di individuare annualmente le azioni oggetto di finanziamento a valere sulle risorse disponibili.
Sostegno al reddito. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra azienda e rappresentanza aziendale, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
Sostegno al reddito. Le parti, nel prendere atto della rilevanza strategica del sostegno al reddito e della bilateralità per i lavoratori del settore e per i datori di lavoro del settore, rinviano la discussione ad un prossimo incontro, che si terrà entro il mese di giugno 2008 alla luce degli esiti del confronto interconfederale in atto in materia.
Sostegno al reddito. Anche in relazione al decreto legislativo in discussione al Parlamento sul mercato del lavoro e la riforma degli ammortizzatori sociali e della previdenza, per la crisi di alcuni settori industriali del comparto, riteniamo necessario prevedere forme sperimentali a livello aziendale, di interventi economici di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.
Sostegno al reddito. Art. 18 Salvo diversa determinazione dell'assemblea, il 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente bilaterale territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra azienda e rappresentanza aziendale, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente bilaterale territoriale, con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di vigilanza nazionale. Nei territori in cui non sia costituito l'Ente bilaterale o non sia effettivamente attivato quanto previsto al comma che precede, per le aziende distribuite in più territori, che versano il contributo dovuto agli Enti bilaterali territoriali per il tramite dell'Ente bilaterale nazionale, la quota destinata al sostegno al reddito è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente bilaterale nazionale. Tali somme saranno trasferite agli Enti bilaterali territoriali che attivino interventi di sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle aziende suddette o, per i territori in cui gli enti non attivino tali interventi, saranno erogate direttamente dall'E.B.N.T., nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati con apposito regolamento. Dichiarazione a verbale Le parti si incontreranno per esaminare la materia del sostegno al reddito dopo la riforma legislativa degli ammortizzatori sociali. N.d.R.: L'accordo 27 luglio 2007 prevede quanto segue: Sostegno al reddito L'art. 18 del c.c.n.l. turismo 19 luglio 2003 è sostituito dal seguente: "Sostegno al reddito Art. ...
Sostegno al reddito. REQUISITI: a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di lavoro in somministra- zione sia a tempo determinato che indeterminato, disoccupati da almeno 45 gg., che abbiano lavorato almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi.
Sostegno al reddito. La Regione Toscana eroga un contributo ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ammortizzatori sociali di Euro XXX.XX non hanno diritto al contributo i lavoratori i lavoratori che percepiscono indennità di mobilità o di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale. Xxxxxxx presentare domanda coloro che alla data del 31 dicembre 2009 avevano maturato i requisiti richiesti dall’avviso. La domanda può essere presentata dal 4 maggio 2009 solo a mezzo posta a: ARTEA – Xxx Xxx Xxxxxx, 00/0 – 00000 Xxxxxxx ARTEA TOSCANA - tel. 000 000000 email: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx Possono beneficiare del fondo i lavoratori dipendenti di aziende toscane sottoposte a procedura concorsuale, o in crisi aziendale aggra- vata da una situazione finanziaria che non permette l’anticipazione della Cassa Integrazione Guadagni e quelli posti in Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in attesa del decreto di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni ma oggetto di accordo sti- pulato tra la Regione Toscana e le organizzazione sindacali. La misura prevede anticipazioni finanziarie ai lavoratori dipendenti della Cassa Integrazione Guadagni di importo massimo di Euro 5.600, elevabile a E. 8.400 in caso di proroga o rinnovo dell’affidamento da 8 a 12 mesi. La linea di credito scadrà nel momento in cui l’INPS verserà le somme dovute al lavoratore. La richiesta di garanzia è presentata a Fidi Toscana dalla Regione Toscana.